Direttiva 96/33/CE del Consiglio del 21 maggio 1996 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 18/06/1996 pag. 0035 - 0038
DIRETTIVA 96/33/CE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1996 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 11, vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che la Commissione è stata incaricata, conformemente alle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e delle relative quantità massime da sottoporre all'approvazione del Consiglio; considerando che, a seguito di certe pratiche agricole, residui di antiparassitari possono essere presenti in cereali e in prodotti alimentari di origine animale; che è necessario tener conto dei dati relativi agli impieghi autorizzati degli antiparassitari e, se del caso, alle sperimentazioni controllate e agli studi sull'alimentazione degli animali; considerando che, onde meglio valutare l'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare contestualmente, ove possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che tali quantità corrispondono alle quantità minime da utilizzare per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico; considerando che alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle esigenze in materia di sanità e di agricoltura è opportuno modificare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendo disposizioni riguardanti i residui di altri antiparassitari sui e nei cereali nonché sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare il clormequat, il diazinon, il dicofol, l'endosulfan, il fenbutanin ossido, il fenbutatin, il mecarbam, il forate, il propoxur, il propizamide, il triazofos e il triforine; considerando che tuttavia non si dispone di dati sufficienti, secondo gli standard attuali, per stabilire le quantità massime di residui per talune combinazioni antiparassitario/prodotto; che in tali casi pare adeguato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per produrre i dati necessari; che è opportuno fissare le quantità massime sulla base di tali dati entro il 30 aprile 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporta di norma la fissazione di quantità corrispondenti ai pertinenti limiti di determinazione analitica; che entro un anno dalla data di adozione della presente direttiva devono essere fornite sufficienti garanzie di impegno a produrre i dati necessari; considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere nuovamente valutate nell'ambito del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue: 1) nella parte A sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari: >SPAZIO PER TABELLA> 2) Nella parte B sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 30 aprile 1997, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO (1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29). (2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29). (3) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.