31996L0009

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 - 0028


DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

(2) considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le banche di dati, ed in particolare sulla libertà per le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche di dati in linea in base ad un regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità; che tali differenze rischiano di aggravarsi con l'introduzione da parte degli Stati membri di nuove disposizioni legislative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre più internazionale;

(3) considerando che è opportuno eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano quelle differenze che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità;

(4) considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del diritto d'autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla legislazione o alla giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale può avere per effetto di ostacolare la libera circolazione di beni o servizi all'interno della Comunità fintantoché esistano differenze tra le varie legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la portata e le condizioni della tutela dei diritti;

(5) considerando che il diritto d'autore rappresenta una forma adeguata di diritto esclusivo degli autori delle banche di dati;

(6) considerando, tuttavia, che in assenza di un sistema armonizzato di leggi o di una giurisprudenza sulla concorrenza sleale, sono necessarie ulteriori misure volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati;

(7) considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente;

(8) considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche;

(9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;

(10) considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri;

(11) considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati;

(12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

(13) considerando che la presente direttiva tutela le raccolte, talvolta definite «compilazioni», di opere, di dati o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analoga;

(14) considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche;

(15) considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati;

(16) considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati;

(17) considerando che con il termine «banca di dati» si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;

(18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli autori di decidere se, o in quale maniera, essi consentano l'inserimento di loro opere in una banca di dati, in particolare se l'autorizzazione concessa è esclusiva e non esclusiva; che l'applicazione del diritto sui generis per la protezione delle banche di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto e che, in particolare, se un autore o il titolare di un diritto concesso autorizza l'inserimento in una banca di dati di alcune sue opere o prestazioni in ordine all'esecuzione di un contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto connesso senza che il costitutore della banca di dati possa opporgli il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate a partire da quest'ultima;

(19) considerando che, di norma, la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva sia perché, in quanto compilazione, non soddisfa le condizioni per essere tutelata dal diritto d'autore, sia perché non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis;

(20) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva può applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione;

(21) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva si riferisce alle banche di dati, in cui siano stati disposti in maniera sistematica o metodica opere, dati o altri elementi; che non è necessario che tali materie siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata;

(22) considerando che le banche dati elettroniche ai sensi della presente direttiva possono comprendere altresì dispositivi quali i CD-ROM e i CD-i;

(23) considerando che il termine «banca di dati» non deve applicarsi ai programmi per elaboratore utilizzati per la costituzione o per il funzionamento di una banca di dati, programmi che rientrano nella tutela prevista dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (4);

(24) considerando che il noleggio ed il prestito di banche di dati nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (5);

(25) considerando che la durata del diritto d'autore è già disciplinata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (6);

(26) considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;

(27) considerando che l'esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati lascia impregiudicati i diritti d'autore su tali opere e i diritti connessi sulle prestazioni inserite in una banca di dati;

(28) considerando che il diritto morale della persona fisica che ha creato la banca di dati appartiene all'autore e deve essere esercitato in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche; che esso non rientra pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva;

(29) considerando che il regime applicabile alla creazione da parte di un lavoratore dipendente è rimesso alla discrezionalità degli Stati membri; che, pertanto, nella presente direttiva nulla osta a che gli Stati membri precisino nella propria legislazione che, qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali;

(30) considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere il diritto di stabilire le modalità di sfruttamento della sua opera e le persone autorizzate a tal fine, in modo da controllare in particolare che la sua opera non sia accessibile a persone non autorizzate;

(31) considerando che la tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore comprende anche la messa a disposizione delle medesime in forma diversa dalla distribuzione di copie;

(32) considerando che gli Stati membri devono assicurare almeno l'equipollenza materiale delle rispettive disposizioni nazionali rispetto agli atti soggetti a restrizioni contemplati dalla presente direttiva;

(33) considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda;

(34) considerando, tuttavia, che quando il titolare dei diritti abbia deciso di mettere a disposizione di un utente una copia della sua banca di dati, sia in linea sia per mezzo di altri sistemi di distribuzione, detto utente legittimo deve poter accedere alla banca di dati ed utilizzarla per gli scopi e in base alle modalità definite nell'accordo concluso con il titolare dei diritti, anche se tale accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti in via di principio soggetti a restrizioni;

(35) considerando che occorre prevedere un elenco di deroghe agli atti soggetti a restrizioni, tenuto conto del fatto che il diritto d'autore contemplato dalla presente direttiva si applica esclusivamente alla scelta o alla disposizione delle materie contenute in una banca di dati; che occorre dare agli Stati membri la facoltà di prevedere dette deroghe in determinati casi; che tuttavia è opportuno avvalersi di tale facoltà conformemente alla convenzione di Berna e qualora le deroghe riguardino la struttura della banca di dati; che occorre distinguere le deroghe per uso privato dalla riproduzione per fini privati, che riguarda disposizioni di diritto interno di taluni Stati membri in materia di tasse sui supporti vergini o sugli apparecchi di registrazione;

(36) considerando che il termine «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva comprende sia le scienze naturali che le scienze umane;

(37) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicato l'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione di Berna;

(38) considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;

(39) considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall'utente o da un concorrente;

(40) considerando che oggetto del diritto «sui generis» è di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto; che tale investimento può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia;

(41) considerando che l'obiettivo del diritto «sui generis» è di accordare al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca; che il costitutore di una banca di dati è la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti; che ciò esclude in particolare i subappaltatori dalla definizione di costitutore;

(42) considerando che il diritto specifico di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento; che il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento;

(43) considerando che, in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione;

(44) considerando che, qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

(45) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati;

(46) considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale di opere, dati o elementi di una banca di dati non dà luogo alla creazione di un nuovo diritto su queste stesse opere, dati o elementi;

(47) considerando che, al fine di favorire la concorrenza fra i fornitori di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, la protezione sulla base del diritto «sui generis» non deve essere esercitata in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale; che, pertanto, le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali;

(48) considerando che l'obiettivo della presente direttiva, che consiste nell'assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di dati, in modo che il costitutore della banca possa ottenerne un beneficio economico, è diverso dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), che è quello di garantire la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate volte alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione della normativa sulla tutela dei dati;

(49) considerando che, nonostante il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una banca di dati, occorre prevedere che il costitutore di una banca dati o il titolare dei suoi diritti non possa impedire all'utente legittimo della banca di dati di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali; che, tuttavia, il medesimo utente non può arrecare un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del titolare del diritto sui generis, né al titolare di un diritto d'autore o di un diritto connesso riguardante opere o prestazioni contenute nella banca di dati;

(50) considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe al diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati qualora si tratti di un'estrazione per fini privati, didattici o di ricerca scientifica, ovvero qualora l'estrazione e/o il reimpiego siano effettuati a fini di sicurezza pubblica o ai fini di una procedura amministrativa o giurisdizionale; che è importante che queste operazioni non arrechino pregiudizio ai diritti esclusivi del costitutore di sfruttare la banca di dati e che il loro scopo non presenti carattere commerciale;

(51) considerando che gli Stati membri, quando si avvalgono della facoltà di autorizzare l'utente legittimo di una banca di dati a estrarne una parte sostanziale del contenuto per fini didattici o di ricerca scientifica, possono limitare detta autorizzazione a talune categorie di istituti di insegnamento o di ricerca scientifica;

(52) considerando che gli Stati membri nei quali è in vigore una normativa nazionale specifica, la quale contempli un diritto simile al diritto «sui generis» previsto dalla presente direttiva, devono poter mantenere, rispetto al nuovo diritto, le deroghe tradizionalmente stabilite dalla legislazione in questione;

(53) considerando che l'onere della prova della data di completamento della costituzione di una banca di dati incombe al costitutore della stessa;

(54) considerando che incombe al costitutore della banca di dati l'onere della prova riguardo alla conformità di criteri sulla base dei quali si può concludere che una modifica sostanziale del contenuto della stessa deve essere considerata un nuovo investimento sostanziale;

(55) considerando che un nuovo investimento sostanziale che implichi una nuova durata della tutela può comportare una verifica sostanziale del contenuto della banca di dati;

(56) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non si applica alle banche di dati i cui costitutori siano cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società o imprese non stabilite in uno Stato membro, a norma del trattato, a meno che tali paesi terzi non offrano una tutela comparabile alle banche dati create da cittadini di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio della Comunità;

(57) considerando che, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa degli Stati membri per violazioni in materia di diritto d'autore o di altri diritti, gli Stati membri devono prescrivere adeguate sanzioni contro l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di informazioni dal contenuto di una banca di dati;

(58) considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente direttiva alla struttura della banca di dati mediante il diritto d'autore ed al suo contenuto mediante il diritto sui generis che consiste nell'impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati, continuano ad applicarsi le altre disposizioni di legge degli Stati membri relative alla fornitura di beni e servizi nel settore delle banche di dati;

(59) considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione alle banche di dati composta da opere audiovisive delle norme eventualmente riconosciute dalla legislazione di uno Stato membro in materia di telediffusione di programmi audiovisivi;

(60) considerando che taluni Stati membri tutelano attualmente mediante un regime di diritto d'autore le banche di dati che non soddisfano i criteri per essere ammesse alla tutela basata sul diritto d'autore previsti dalla presente direttiva; che, anche se le banche di dati in questione sono tutelabili in base al diritto previsto dalla presente direttiva di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del loro contenuto, la durata della tutela accordata grazie a quest'ultimo diritto è sensibilmente inferiore a quella di cui godono in base ai regimi nazionali attualmente in vigore; che un'armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata in base al diritto d'autore non può avere l'effetto di ridurre la durata della tutela di cui attualmente godono i titolari dei diritti in questione; che occorre prevedere una deroga in tal senso; che gli effetti di tale deroga devono limitarsi al territorio degli Stati membri interessati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.

2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

Articolo 2

Limitazioni del campo d'applicazione

La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente:

a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;

c) la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

CAPITOLO II

DIRITTO D'AUTORE

Articolo 3

Oggetto della tutela

1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Articolo 4

Titolarità della banca di dati

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

Articolo 5

Atti soggetti a restrizioni

L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno della Comunità le vendite successive della copia;

d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 6

Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni

1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 5 nei casi seguenti:

a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;

b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

CAPITOLO III

DIRITTO «SUI GENERIS»

Articolo 7

Oggetto della tutela

1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2. Ai fini del presente capitolo:

a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.

Articolo 8

Diritti e obblighi dell'utente legittimo

1. Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.

2. L'utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa.

3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

Articolo 9

Deroghe al diritto «sui generis»

Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:

a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;

b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;

c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 10

Durata della tutela

1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento.

2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico.

3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

Articolo 11

Beneficiari della tutela basata sul diritto «sui generis»

1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 10.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 13

Mantenimento di altre disposizioni

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d'autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore.

2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d'autore previsti all'articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.

3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'articolo 7.

4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.

5. Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.

Articolo 15

Inderogabilità di talune disposizioni

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1 e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCHPer il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

(1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 4, e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 3.

(3) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 144), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996). Decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996.

(4) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/98/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9).

(5) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

(6) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9.

(7) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.