31996G1104

Risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. C 329 del 04/11/1996 pag. 0001 - 0006


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni (96/C 329/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.1, punto 9 e K.2, paragrafo 2,

ribadendo la necessità di rispettare, nell'esecuzione delle misure di intercettazione delle telecomunicazioni, il diritto alla tutela della vita privata delle persone fisiche riconosciuto dalle legislazioni nazionali competenti per territorio,

consapevole del fatto che il rispetto di tale diritto incontra ostacoli giuridici e tecnici specifici, tenuto conto dei progressi tecnologici,

deciso a individuare e superare queste difficoltà applicando i requisiti riportati in allegato nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi della protezione dei dati,

considerando che le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità di limitare la riservatezza delle telecomunicazioni e di intercettare le telecomunicazioni in determinate circostanze;

considerando che l'intercettazione legalmente autorizzata delle telecomunicazioni costituisce un importante strumento per la tutela degli interessi nazionali, in particolare la sicurezza nazionale e per le indagini relative a gravi reati;

considerando che l'intercettazione è possibile solo qualora siano state predisposte le necessarie misure tecniche;

considerando che, conformemente a una decisione dei ministri TREVI del dicembre 1991 dovrebbe essere effettuata un'indagine sulle ripercussioni degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici del settore delle telecomunicazioni sulle diverse possibilità di intercettazione, indagine che dovrebbe anche riguardare le misure da adottare per affrontare i problemi emersi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Il Consiglio prende atto del fatto che i «requisiti» occorrenti affinché gli Stati membri possano procedere ad intercettazioni legali delle telecomunicazioni, allegati alla presente risoluzione, rappresentano, nei moderni sistemi di telecomunicazione, un'importante sintesi dei bisogni dei servizi competenti per l'esecuzione tecnica delle misure legali di intercettazione.

2. Il Consiglio ritiene necessario tener conto dei suddetti requisiti nella definizione e nell'esecuzione delle misure che possono riguardare l'intercettazione legale delle telecomunicazioni e chiede agli Stati membri di invitare i ministri competenti in materia di telecomunicazioni a sostenere questo approccio e a cooperare con i ministri competenti in materia di giustizia e affari interni ai fini dell'applicazione dei requisiti per quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di servizi di telecomunicazioni.

ALLEGATO

REQUISITI

In questa parte sono trattati i requisiti riguardanti i servizi legalmente autorizzati in materia di intercettazione legale delle telecomunicazioni. Tali requisiti sono soggetti alla normativa nazionale e vanno interpretati in base alle disposizioni nazionali applicabili.

Le definizioni al riguardo sono riportate nel glossario allegato qui di seguito.

1. I servizi legalmente autorizzati richiedono l'accesso alla totalità delle telecomunicazioni trasmesse o fatte trasmettere al o dal numero o altro elemento di identificazione del servizio bersaglio utilizzato dall'utente oggetto dell'intercettazione. Essi richiedono inoltre l'accesso ai dati relativi alla chiamata che permettono che la stessa venga effettuata.

1.1. I servizi legalmente autorizzati richiedono l'accesso nei casi in cui l'utente oggetto dell'intercettazione utilizza temporaneamente o permanentemente un sistema di telecomunicazioni.

1.2. I servizi legalmente autorizzati richiedono l'accesso nei casi in cui l'utente oggetto dell'intercettazione utilizza determinati sistemi per deviare le comunicazioni verso altri servizi di telecomunicazioni e apparecchiature terminali, comprese le comunicazioni che passano attraverso più di una rete o sono trattate da più di un operatore di rete/fornitore di servizi prima di arrivare a destinazione.

1.3. I servizi legalmente autorizzati richiedono che le telecomunicazioni destinate o provenienti dall'utente oggetto dell'intercettazione siano rese accessibili; non possono essere trasmesse telecomunicazioni non comprese nell'autorizzazione relativa all'intercettazione.

1.4. I servizi legalmente autorizzati richiedono l'accesso ai seguenti dati relativi alla chiamata:

1.4.1. segnalazione della posizione di accesso immediato;

1.4.2. numero di abbonato chiamato con più interni per collegamenti in uscita anche se nessun collegamento ha avuto esito;

1.4.3. numero di abbonato chiamato con più interni per collegamenti in entrata anche se nessun collegamento ha avuto esito;

1.4.4. tutti i segnali emessi dal bersaglio, compresi quelli in aggiunta intesi ad attivare altre funzioni quali comunicazioni in conferenza e trasferimenti di chiamate;

1.4.5. inizio, termine e durata del collegamento;

1.4.6. destinazione effettiva e numeri di abbonati intermedi se le chiamate sono state deviate.

1.5. I servizi legalmente autoirizzati richiedono informazioni riguardanti la più esatta localizzazione geografica risultante alla rete per gli utenti in movimento.

1.6. I servizi legalmente autorizzati richiedono i dati relativi al servizio specifico utilizzato dall'utente oggetto dell'intercettazione nonché i parametri tecnici relativi al tipo di comunicazione.

2. I servizi legalmente autorizzati richiedono la facoltà di operare permanentemente controlli in tempo reale, per intercettare la trasmissione di telecomunicazioni. Devono inoltre essere forniti in tempo reale dati sufficienti relativi alla chiamata. Se tali dati non possono essere messi a disposizione in tempo reale, i servizi legalmente autorizzati richiedono di disporne al più presto al termine della chiamata.

3. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di fornire una o più interfacce dalle quali le comunicazioni intercettate possono essere trasmesse alla sezione monitoraggio dei servizi. Le suddette interfacce devono essere autorizzate di comune accordo da parte delle competenti autorità e degli operatori di rete/fornitori di servizi. Altri aspetti associati a queste interfacce saranno trattati secondo le prassi vigenti nei singoli Stati.

3.1. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di fornire i dati relativi alla chiamata provenienti dal servizio bersaglio e il contenuto della chiamata in modo tale da consentire un'accurata correlazione tra i suddetti dati e il contenuto della chiamata.

3.2. I servizi legalmente autorizzati richiedono che il formato di trasmissione delle comunicazioni intercettate alla sezione monitoraggio sia un formato generalmente disponibile. Detto formato sarà autorizzato singolarmente su scala nazionale.

3.3. Se gli operatori di rete/fornitori di servizi introducono codificazioni, compressioni o protezioni o l'uso della codificazione, i servizi richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di fornire le comunicazioni intercettate in forma non codificata.

3.4. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di essere in grado di trasmettere le comunicazioni intercettate alla sezione monitoraggio del servizio all'uopo incaricato mediante collegamenti fissi o tramite smistamento.

3.5. I servizi legalmente autorizzati richiedono che la trasmissione delle comunicazioni intercettate alla sezione monitoraggio avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza vigenti.

4. I servizi legalmente autorizzati richiedono che le intercettazioni siano effettuate in modo tale che né il bersaglio dell'intercettazione né alcuna altra persona non autorizzata siano a conoscenza delle modifiche necessarie per eseguire il provvedimento relativo all'intercettazione. In particolare, il funzionamento del servizio bersaglio deve risultare immutato all'utente oggetto dell'intercettazione.

5. I servizi legalmente autorizzati richiedono che l'intercettazione sia progettata e messa in atto in modo tale da precluderne un'utilizzazione non autorizzata o impropria e da proteggere le informazioni relative all'intercettazione.

5.1. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di proteggere le informazioni oggetto dell'intercettazione, come pure il numero delle intercettazioni in corso o effettuate e di non rivelare informazioni sulle modalità dell'intercettazione stessa.

5.2. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di garantire che le comunicazioni intercettate siano trasmesse esclusivamente alla sezione monitoraggio specificatamente designata nella relativa autorizzazione all'intercettazione.

5.3. In base alle disposizioni nazionali, gli operatori di rete/fornitori di servizi possono essere obbligati a tenere un registro, parimenti tutelato, sull'attivazione delle intercettazioni.

6. In base a indagini legali e prima di mettere in atto l'intercettazione, i servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi: 1) i dati relativi all'identità dell'utente oggetto dell'intercettazione, il numero dell'utente o un altro elemento di identificazione; 2) le informazioni sui servizi e sulle caratteristiche del sistema di telecomunicazioni utilizzato dall'utente oggetto dell'intercettazione e fornite dagli operatori di rete/fornitori di servizi; 3) le informazioni sui parametri tecnici della trasmissione alla sezione monitoraggio del servizio legalmente autorizzato.

7. Nel corso dell'intercettazione i servizi legalmente autorizzati hanno la facoltà di richiedere informazioni e/o assistenza agli operatori di rete/fornitori di servizi per garantire che le comunicazioni acquisite sull'interfaccia dell'intercettazione siano le comunicazioni connesse con il servizio bersaglio. Il tipo di informazione e/o di assistenza richiesta varieranno a seconda delle prassi vigenti nei singoli Stati.

8. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di prevedere la possibilità di effettuare più intercettazioni simultaneamente. Intercettazioni plurime possono essere richieste per un singolo servizio bersaglio per permetterne il monitoraggio da parte di più servizi legalmente autorizzati. In tal caso gli operatori di rete/fornitori di servizi dovranno adottare una serie di precauzioni per salvaguardare l'identità dei servizi di monitoraggio e garantire la riservatezza delle indagini. Il numero massimo di intercettazioni simultanee riguardanti un determinato gruppo di abbonati deve essere conforme alle norme nazionali.

9. I servizi legalmente autorizzati richiedono agli operatori di rete/fornitori di servizi di effettuare le intercettazioni con la massima sollecitudine (in casi urgenti entro alcune ore o minuti). I requisiti relativi alla risposta dei servizi varieranno a seconda degli stati e dei tipi di servizio bersaglio da intercettare.

10. Per tutta la durata dell'intercettazione i servizi legalmente autorizzati richiedono che i servizi che utilizzano ai fini dell'intercettazione dimostrino un'affidabilità delle relative prestazioni almeno pari a quella delle prestazioni fornite all'utente oggetto dell'intercettazione. I servizi legalmente autorizzati richiedono che la qualità delle prestazioni fornite dai servizi utilizzati per la trasmissione delle intercettazioni alla sezione di monitoraggio sia conforme ai normali livelli qualitativi delle prestazioni degli operatori di rete/fornitori di servizi.

GLOSSARIO

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