31996D1254

Decisione n. 1254/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 1996 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0147 - 0153


DECISIONE N. 1254/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1996 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle Regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 4 aprile 1996 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che, per le sue caratteristiche specifiche, l'energia deve essere prodotta, distribuita e utilizzata il più razionalmente possibile nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, senza ostacolare o ritardare in alcun modo la capacità di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili nelle regioni interessate;

(2) considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia contribuiscono a realizzare importanti obiettivi comunitari quali la realizzazione del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale;

(3) considerando che la costituzione e lo sviluppo su tutto il territorio comunitario di reti transeuropee nel settore dell'energia hanno anche l'obiettivo specifico di accrescere l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità nonché di consentire un funzionamento equilibrato del mercato interno dell'energia e l'aumento della competitività della Comunità;

(4) considerando che è necessario compiere uno sforzo a livello di pianificazione, sviluppo e costruzione dei collegamenti attualmente mancanti nelle reti transeuropee per il trasporto dell'energia, al fine di garantire che tali collegamenti siano i più brevi possibile e collocati in posizioni ottimali, tenendo presenti fattori di ordine economico e ambientale;

(5) considerando che per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi lo sviluppo delle interconnessioni delle reti di trasporto dell'elettricità e del gas naturale nella Comunità deve essere accelerato, particolarmente nelle zone dove occorre rafforzare le reti o nelle regioni ancora isolate, nonché con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo;

(6) considerando che per il completamento del mercato interno dell'energia è necessaria l'adozione di iniziative nel quadro di una strategia energetica globale che non solo specifichi i principali criteri e obiettivi della Comunità in tale settore, ma inoltre definisca più in particolare le condizioni per la liberalizzazione del mercato dei prodotti energetici;

(7) considerando che l'interconnessione delle reti di elettricità e gas con i paesi terzi firmatari del trattato sulla Carta dell'energia (5) deve essere effettuata in conformità della medesima;

(8) considerando che un'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia è necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

(9) considerando che per sviluppare queste reti su scala comunitaria occorre individuare i progetti di interesse comune e creare un contesto più favorevole alla realizzazione e all'interoperabilità di queste reti;

(10) considerando che i progetti di interesse comune devono rispondere agli obiettivi e iscriversi nelle priorità menzionate; che si dovrebbe tener conto dei soli progetti che presentano una validità economica potenziale, tenuto conto dei fattori economici, sociali e tecnici; che, in tale contesto, il concetto di validità implica, al di là della redditività finanziaria dei progetti, anche altri elementi come l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la protezione dell'ambiente nella Comunità;

(11) considerando che nella maggior parte dei progetti nel settore dell'energia vengono e continueranno ad essere utilizzati capitali privati e che pertanto nell'individuare progetti di interesse comune si dovrà tener conto particolarmente della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

(12) considerando che gli orientamenti per identificare i progetti di interesse comune a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1, primo trattino del trattato devono essere approvati secondo la procedura di cui all'articolo 129 D, primo e secondo comma;

(13) considerando che è opportuno identificare i progetti di interesse comune con una descrizione sufficientemente precisa; che ne risulta che un elenco di tali progetti e la descrizione quale figura in allegato rappresentano la modalità più adeguata per procedere alla loro identificazione a norma dell'articolo 129 C del trattato;

(14) considerando che la procedura di cui all'articolo 129 D, primo e secondo comma del trattato è applicabile anche in caso di integrazione o riduzione dell'elenco dei progetti;

(15) considerando che spetta alla Commissione fissare le specificazioni di tali progetti che non ne alterino la dimensione transeuropea;

(16) considerando che la Commissione deve assicurare l'aggiornamento dei progetti senza che tale aggiornamento possa alterare l'identità di un progetto nella sua dimensione transeuropea;

(17) considerando che la Commissione deve essere assistita da un comitato;

(18) considerando che un accordo su un modus vivendi fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è intervenuto il 20 dicembre 1994 (6),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia e stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e gas naturale.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione concerne:

1) nelle reti di elettricità,

- tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti interregionali o internazionali;

- qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione;

2) nelle reti di gas naturale:

- i gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;

- i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;

- i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché le metaniere in funzione delle capacità da alimentare;

- qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- consentire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché la valorizzazione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e rendere l'economia europea più competitiva;

- facilitare lo sviluppo e l'uscita dall'isolamento delle regioni meno favorite, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

- rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Articolo 4

Priorità

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

1) per le reti di elettricità:

- collegamento delle reti di elettricità isolate alle reti interconnesse europee (a);

- sviluppo delle interconnessioni tra gli Stati membri (b) nonché delle connessioni interne nella misura in cui ciò è necessario per valorizzare dette interconnessioni (c);

- sviluppo delle interconnessioni con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo che contribuiscono a migliorare l'affidabilità e la sicurezza delle reti elettriche comunitarie o all'approvvigionamento di elettricità della Comunità (d);

2) per le reti di gas naturale:

- introduzione del gas naturale in nuove regioni (e);

- collegamento delle reti di trasporto del gas naturale isolate alle reti interconnesse europee, compresi a tal fine i necessari rafforzamenti delle reti esistenti nonché il collegamento delle reti di gas naturale separate (f);

- aumento delle capacità di trasporto (gasdotti di afflusso) (h), di arrivo (GNL) e di deposito (g), necessari per soddisfare la domanda, nonché diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento di gas naturale.

Articolo 5

Linee di azione

Le grandi linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- individuazione dei progetti di interesse comune;

- creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 129 D, terzo comma del trattato.

Articolo 6

Criteri

1. Può essere d'interesse comune qualsiasi progetto di rete energetica che soddisfi tutti i criteri seguenti:

- rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2;

- essere conforme agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;

- presentare prospettive di potenziale validità economica.

2. L'elenco indicativo dei progetti di interesse comune figura in allegato.

3. Ogni modifica tale da alterare la descrizione di un progetto quale figura in allegato è approvata a norma della procedura prevista all'articolo 189 B del trattato.

4. Le specificazioni dei progetti non figurano in allegato. Esse sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Ogni domanda, proveniente da uno Stato membro o dalla Commissione, di aggiornamento delle specificazioni di un progetto, è presentata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all'articolo 9.

5. I criteri definiti al paragrafo 1 si applicano alle decisioni concernenti le modifiche, le specificazioni o le domande di aggiornamento.

I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

6. Gli Stati membri prendono ogni misura che ritengano necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie devono essere concluse rapidamente.

7. Allorché parti di progetti d'interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia, per i paesi terzi suoi firmatari, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.

8. La valutazione della validità economica di cui al paragrafo 1 terzo trattino, si fonda su una analisi costi/benefici, che tiene conto di tutti i costi e i benefici, compresi quelli a medio e/o a lungo termine, inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza d'approvvigionamento ed al contributo alla coesione economica e sociale.

Articolo 7

Nell'esaminare i progetti occorrerà tener conto delle conseguenze sulla concorrenza e delle prospettive di finanziamento privato o di finanziamento da parte degli operatori economici.

Articolo 8

La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FASSINO

(1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 10 e GU n. C 205 del 10. 8. 1995, pag. 6.

(2) GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 33.

(3) GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 26.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 31) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 113). Decisione del Consiglio del 7 maggio 1996 e decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1994, pag. 24.

(6) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

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