31996D0737

96/737/CE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1996 riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0050 - 0053


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II (96/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

(1) considerando che, secondo l'articolo 130 R del trattato, uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale è quello di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

(2) considerando che, nella sessione del 29 ottobre 1990, il Consiglio ha fissato l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità il totale delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990;

(3) considerando che con la decisione 93/389/CEE (5) è stato adottato un meccanismo di controllo comunitario per le emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra;

(4) considerando che, malgrado di sforzi compiuti, le emissioni di CO2 nella Comunità, dovute al consumo di energia, dovrebbero aumentare del 5-8 % nel periodo 1995-2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; che sono pertanto indispensabili misure addizionali;

(5) considerando che la Commissione, nella sua comunicazione dell'8 febbraio 1990 sull'energia e l'ambiente, ha sottolineato che l'efficienza energetica è una pietra miliare negli sforzi futuri intesi a ridurre l'impatto negativo dell'energia sull'ambiente;

(6) considerando che il miglioramento della gestione dell'energia è una condizione indilazionabile per contribuire alla protezione dell'ambiente, ad una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento di energia e ad uno sviluppo sostenibile;

(7) considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo, mediante il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo del risparmio energetico e delle misure di efficienza energetica;

(8) considerando che, secondo l'articolo 130 A del trattato, la Comunità dovrebbe sviluppare e proseguire la propria azione volta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e, in particolare, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; che l'energia dovrebbe essere inserita in tale azione;

(9) considerando che, con la decisione 91/565/CEE (6), è stato adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE) per rafforzare nella Comunità le infrastrutture di efficienza energetica; che detto programma è scaduto il 31 dicembre 1995;

(10) considerando che la Comunità ha riconosciuto che il programma SAVE è un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione del CO2; che secondo la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 1991 sulle attività di programmazione energetica della Comunità europea a livello regionale, le conclusioni del Consiglio su questa comunicazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1993 (7) si devono continuare, ampliare e adoperare dette azioni a titolo di supporto della strategia energetica comunitaria; che questa iniziativa per le regioni sarà ora interamente incorporata in un nuovo programma SAVE II;

(11) considerando che, con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è stato istituito un quarto programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione; che la politica di efficienza energetica costituisce un importante strumento per l'impiego e la promozione delle nuove tecnologie energetiche che saranno introdotte attraverso il programma quadro e che il programma SAVE II rappresenta uno strumento politico che completa detto programma;

(12) considerando che il programma SAVE II è volto a migliorare l'intensità energetica del consumo finale di un ulteriore punto percentuale all'anno rispetto ai risultati che sarebbero stati altrimenti raggiunti;

(13) considerando che nella riunione del 15-16 dicembre 1994 il Consiglio ha dichiarato che l'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO2 può essere conseguito solo con un insieme di misure coordinate per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, con riferimento alla domanda e all'offerta, a tutti i livelli di produzione, conversione, trasporto e consumo di energia, nonché per lo sfruttamento di energie rinnovabili e che rientrano fra queste misure i programmi di gestione locale dell'energia;

(14) considerando che, nel suo parere sul Libro verde della Commissione sulla politica energetica (9), il Parlamento europeo ha chiesto la formulazione di obiettivi e di un programma comune in materia di efficienza e risparmio energetico, compatibilmente con gli obiettivi concernenti le emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra concordati a Rio de Janeiro (1992) e Berlino (1995); che ha chiesto un programma SAVE II e ha invitato la Commissione a definire il ruolo che essa intende svolgere in materia di risparmio e di efficienza energetica attraverso l'elaborazione di progetti concreti;

(15) considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo per l'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento, entrambi di natura globale; che è necessario, ai fini di conseguire i massimi risultati, un elevato livello di cooperazione internazionale;

(16) considerando che tutti gli elementi del programma di azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica, istituito con decisione 89/364/CEE del Consiglio (10), devono essere incorporati nel programma SAVE II; che pertanto tale decisione deve essere abrogata;

(17) considerando che entro il 2000 dovrebbe essere possibile evitare 180-200 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, grazie ad un miglioramento supplementare del 5 % dell'intensità energetica della domanda finale, rispetto alle aspettative tradizionali;

(18) considerando che il programma SAVE II è un importante e necessario strumento per promuovere ulteriormente l'efficienza energetica;

(19) considerando che, per evitare doppioni e agire in sinergia, occorre provvedere per assicurare nell'attuazione del programma uno stretto coordinamento con gli altri programmi comunitari direttamente connessi con la promozione dell'efficienza energetica;

(20) considerando che è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma SAVE II ai paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1994 e come indicato nella comunicazione al riguardo della Commissione al Consiglio del maggio 1994, nonché ai paesi associati del Mediterraneo, Cipro e Malta;

(21) considerando che al fine di assicurare un utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario la Commissione garantisce che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controlla e valuta sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti sostenuti;

(22) considerando che un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (11), è previsto nella decisione per l'intera durata del programma senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

(23) considerando che, anteriormente alla fine del 1997, l'importo di riferimento finanziario per la restante durata del programma deve essere riveduto sulla base di uno studio effettuato dalla Commissione sul coordinamento di tutti i pertinenti programmi nel settore dell'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità sostiene un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità. Gli obiettivi indicativi generali di questo programma sono:

a) incentivare misure di efficienza energetica in tutti i settori;

b) promuovere gli investimenti a favore della conservazione dell'energia da parte dei consumatori pubblici e privati nonché da parte delle industrie;

c) creare le condizioni per migliorare l'intensità energetica del consumo finale.

2. Sarà assegnato un finanziamento comunitario, nell'ambito del «Programma SAVE II per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità», in prosieguo denominato «il programma», a favore di azioni che rientrano negli obiettivi della presente decisione.

Articolo 2

Nell'ambito del programma sono finanziate le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica:

a) studi ed altre azioni pertinenti finalizzati all'esecuzione e al completamento delle misure comunitarie (quali accordi volontari, mandati ad organismi di normalizzazione, appalti collettivi e legislazione) adottate per migliorare l'efficienza energetica, studi relativi agli effetti della fissazione dei prezzi nel settore energetico sull'efficienza energetica e studi volti a introdurre il criterio di efficienza energetica nei programmi comunitari;

b) azioni pilota settoriali mirate per accelerare gli investimenti a fini di efficienza energetica e/o migliorare le tendenze di consumo, da realizzare da parte di organizzazioni o imprese pubbliche e private nonché attraverso le esistenti reti comunitarie o associazioni temporanee di organizzazioni e/o imprese a livello comunitario costituite per realizzare i progetti;

c) misure proposte dalla Commissione al fine di promuovere lo scambio di esperienze, nell'ottica di un migliore coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, tramite opportuni canali di divulgazione dell'informazione;

d) le misure di cui alla lettera c), ma proposte da organismi diversi dalla Commissione;

e) controllo dei progressi in materia di efficienza energetica nella Comunità e nei singoli Stati membri e valutazione e controllo permanenti delle azioni avviate e delle misure prese nell'ambito del programma;

f) azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano e a favore di una maggiore coesione tra gli Stati membri e le regioni in materia di efficienza energetica.

Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il livello di finanziamento delle azioni e delle misure di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed f) non può eccedere il 50 % dei costi totali.

3. Il saldo del finanziamento delle azioni e delle misure di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed f) può avvenire tramite fondi pubblici o privati oppure una combinazione di entrambi.

Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è pari a 45 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Anteriormente alla fine del 1997 il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, riesamina l'importo di riferimento finanziario per la restante durata del programma in base ad una comunicazione e, se del caso, a proposte della Commissione che tengano conto di tutti i pertinenti programmi nel settore energetico.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma. Essa assicura inoltre che le azioni di cui al presente programma siano sottoposte a una stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione la quale, al termine del progetto, deve includere la valutazione dell'impatto e dell'attuazione nonché la verifica che gli obiettivi originari siano stati conseguiti.

2. I beneficiari selezionati presentano una relazione alla Commissione, ogni sei mesi e al termine del progetto.

3. Le condizioni e gli orientamenti da applicare a sostegno di tutte le azioni e le misure di cui all'articolo 2 sono definiti ogni anno tenendo conto:

- dei criteri di razionalità economica, del potenziale di risparmio e dell'impatto ambientale, in particolare della riduzione delle emissioni di CO2,

- dell'elenco di priorità di cui all'articolo 7,

- della coesione degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica.

Il comitato di cui all'articolo 6, seconda comma assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

Articolo 6

1. Nei casi in cui l'importo non superi i 100 000 ecu si applica la seguente procedura:

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Nei casi in cui l'importo supera i 100 000 ecu si applica la seguente procedura:

La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

Articolo 7

La Commissione elabora su base annua un elenco di priorità per il finanziamento nel quadro del programma. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE II e i programmi nazionali sulla base delle informazioni fornite annualmente in forma sintetica da ciascuno Stato membro. Viene data una priorità ai settori dove questa complementarità è massima.

Il comitato di cui all'articolo 6, secondo comma assiste la Commissione nella definizione dell'elenco di priorità.

Articolo 8

1. Al termine di ogni anno di esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dei lavori, nonché proposte relative alle modifiche degli orientamenti definiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, che potrebbero rendersi necessarie alla luce dei risultati dell'anno precedente.

2. Dopo il terzo anno di esecuzione del programma la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure di efficienza energetica prese a livello comunitario e degli Stati membri e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi enunciati all'articolo 1. La relazione è corredata di proposte di modifiche eventualmente necessarie alla luce di detti risultati.

3. Al termine del programma la Commissione effettua una valutazione generale dei risultati ottenuti grazie all'applicazione della presente decisione e della coerenza delle azioni nazionali e comunitarie. Essa presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, in particolare esponendo in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 9

La decisione 89/364/CEE è abrogata.

Articolo 10

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in base alle condizioni, incluse le disposizioni finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi.

Articolo 11

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HIGGINS

(1) GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 14.

(2) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 13.

(3) GU n. C 129 del 2. 5. 1996, pag. 36.

(4) Parere del Parlamento europeo espresso il 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 35), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU n. C 323 del 4. 12. 1996).

(5) GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31.

(6) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

(7) GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 252.

(8) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

(9) GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 34.

(10) GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

(11) GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.