31996D0727

96/727/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 che modifica la decisione 80/804/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Canada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 19/12/1996 pag. 0051 - 0053


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 che modifica la decisione 80/804/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Canada (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/727/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

considerando che la decisione 80/804/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 81/662/CEE (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Canada;

considerando che è possibile, senza correre il rischio di diffondere malattie, accettare carni di bovini originari del Canada o degli Stati Uniti d'America che hanno trascorso parte del periodo di soggiorno in uno di tali paesi;

considerando che le autorità veterinarie responsabili del Canada e degli Stati Uniti d'America si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri, al più tardi entro un termine di 24 ore, la conferma di focolai di gravi malattie epizootiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 80/804/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica agli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 236 del 9. 9. 1980, pag. 25.

(3) GU n. L 237 del 22. 8. 1981, pag. 33.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità europea

Paese di destinazione:

Riferimento al certificato di sanità (2):

Paese esportatore: CANADA

Ministero:

Servizio:

Riferimento: (facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di: (specie animale)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione)

a: (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché dei solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE e del capitolo 10 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute:

- per le carni fresche di bovini, da animali che hanno soggiornato in Canada o negli Stati Uniti d'America per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche suine, ovine e caprine, da animali che hanno soggiornato in Canada per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche di solipedi domestici, da animali che hanno soggiornato in Canada o negli Stati Uniti d'America, per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi,

- per le carni fresche suine, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto, in seguito ad un focolaio di brucellosi suina verificatosi nelle sei settimane precedenti,

- per le carni fresche di ovini e caprini, da animali che non provengono da aziende che, per motivi sanitari, sono soggette a divieto in seguito ad un focolaio di brucellosi ovina o caprina verificatosi nelle sei settimane precedenti.

Fatto a ..........,(luogo)

il ............... (data)

(firma del veterinario ufficiale) (1)

Bollo (1)

(Nome, in stampatello, e qualifica del firmatario)

(1) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello in cui è redatto il certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>