31996D0722

96/722/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin) di Berlino, Germania è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin) di Berlino, Germania, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania,

- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Germania entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin - anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin - Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (96/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin) di Berlino, Germania è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin (anteriormente denominato Institut fuer Veterinaermedizin) di Berlino, Germania, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania,

- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Germania entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione