31996D0716

96/716/CE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (96/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato D, capitolo primo della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definite nell'allegato D capitolo II della suddetta direttiva, che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento di questi compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato D, capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

Articolo 2

Il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Francia,

- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Francia entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1996 concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (96/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato D, capitolo primo della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definite nell'allegato D capitolo II della suddetta direttiva, che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento di questi compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato D, capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

Articolo 2

Il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Francia,

- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Francia entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione