31996D0715

96/715/CE: Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0034 - 0037


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM) (96/715/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che il buon funzionamento del mercato interno implica l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni fra Stati membri deve quindi essere raggiunto tramite strumenti che non implichino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che sarà quindi opportuno rilevare direttamente, presso gli speditori e i destinatari, i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, facendo ricorso a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità, senza costituire per gli interessati, in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle suddette statistiche possono attendersi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (5) prevede la creazione di condizioni per un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione, allo scopo di agevolare il compito dei fornitori dell'informazione;

considerando che è opportuno alleviare l'onere dichiarativo delle imprese, migliorando altresì la circolazione dell'informazione statistica al fine di creare il mercato europeo dell'informazione;

considerando che è necessario disporre di statistiche armonizzate, che permettano in particolare di raffrontare le statistiche degli scambi commerciali e le altre statistiche economiche per contribuire alla trasparenza del mercato e alla valutazione della competitività delle imprese;

considerando che la promozione dell'impiego di norme e principi armonizzati a livello europeo è destinata a tradursi, in futuro, nell'eliminazione delle duplicazioni di lavori simili e in economie di scala, favorendo nel contempo la nascita di nuovi servizi nel settore della telematica statistica;

considerando che i lavori di normalizzazione effettuati a livello internazionale nel settore dello scambio di dati informatizzati (SDI) contribuiscono ad agevolare il commercio internazionale e a semplificare i rapporti tra le imprese e le amministrazioni;

considerando che la creazione di norme statistiche comuni, che consentono di produrre informazioni armonizzate, è un'azione che può essere svolta con efficacia solo a livello comunitario in collaborazione con gli Stati membri, ma che l'attuazione di tali norme avverrà in ogni Stato membro, con il controllo degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione e alla diffusione delle statistiche ufficiali;

considerando che le azioni volte ad assicurare l'interoperabilità delle reti telematiche tra amministrazioni si iscrivono nel contesto delle priorità stabilite per gli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazioni;

considerando che l'importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nella presente decisione per l'intera durata di tali azioni, senza per questo influire sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato;

considerando che con sentenza del 26 marzo 1996 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 94/445/CE del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM) (6) a causa della base giuridica erronea; che è quindi necessario adottare una nuova decisione fondata sulla base giuridica appropriata per consentire il proseguimento delle azioni EDICOM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un insieme di azioni che agevolano dei sistemi regionali, nazionali e comunitari verso sistemi interoperabili a livello europeo in una prima fase per la raccolta delle dichiarazioni dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri presso le imprese, il controllo e la prima elaborazione di tali dati, nonché la diffusione delle statistiche risultanti, in appresso definito «azione EDICOM» (Electronic Data Interchange on Commerce).

Tali sistemi si articolano attorno a sistemi di informazione ripartiti a livello regionale, nazionale e comunitario, la cui interoperabilità è garantita dalla elaborazione e dall'impiego di norme, standard e procedure di comunicazione armonizzati.

I sistemi si basano, in particolare, sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzati (SDI) per la trasmissione delle dichiarazioni statistiche. Procedure automatizzate possono essere messe a disposizione delle amministrazioni nazionali e comunitarie competenti nonché dei fornitori dell'informazione statistica, d'intesa con le autorità nazionali competenti.

I sistemi sono elaborati in modo tale da tener conto delle esigenze legate alla compilazione delle statistiche sugli scambi interni.

Articolo 2

L'azione EDICO è attuata per un periodo di tre anni a decorrere dal 9 dicembre 1996.

Articolo 3

Si intraprendono azioni solo quando ne venga individuata chiaramente la necessità a livello comunitario, in base al principio di sussidiarietà e ai principi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. L'azione EDICOM può, d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri e privilegiando il ricorso a tecnologie e prodotti esistenti, comprendere in particolare:

- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la rilevazione, il controllo e la trasmissione dell'informazione statistica nonché l'assistenza agli Stati membri per la messa a disposizione presso le imprese di tale software;

- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la ricezione, la convalida, l'elaborazione e la diffusione dei dati, l'assistenza agli organismi regionali, nazionali e comunitari che rilevano l'informazione statistica, la messa a disposizione presso i suddetti organismi di tale software, nonché, all'occorrenza, l'adeguamento delle attrezzature;

- la concezione, lo sviluppo, la promozione e la messa a disposizione di formati di scambio d'informazione basati sulle norme europee e internazionali;

- la concezione, la documentazione e la promozione dei metodi, delle procedure e degli accordi che saranno utilizzati negli scambi di informazioni;

- la sensibilizzazione dei fornitori di software e di servizi alle necessità della statistica nazionale e comunitaria.

Articolo 4

Nell'attuazione delle azioni, si tiene conto dei seguenti orientamenti:

- agevolare la realizzazione e l'uso dei sistemi in questione mediante azioni di promozione e di sensibilizzazione, in particolare delle imprese e degli utenti, effettuate dagli organismi comunitari competenti, d'intesa con gli organismi nazionali e regionali;

- intraprendere azioni particolari a favore degli organismi regionali e nazionali meno evoluti, affinché possano integrarsi nei sistemi in questione;

- favorire, da un lato, l'utilizzazione delle tecniche e degli strumenti telematici più adeguati per soddisfare le esigenze del sistema statistico e, dall'altro, la loro integrazione nei rispettivi ambienti informatici delle amministrazioni interessate.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione dell'azione EDICOM. Essa è assistita:

a) dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (7), per l'elaborazione, la determinazione dei costi e l'approvazione del programma di lavoro annuale, secondo la procedura prevista all'articolo 6;

b) dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, istituito dal regolamento (CEE) n. 3330/91,

- per l'approvazione dei bandi di gara e la valutazione dei progetti e delle azioni di un valore totale superiore a 200 000 ecu, secondo la procedura prevista all'articolo 6,

- le misure di attuazione dell'azione EDICOM diverse da quelle previste alla precedente lettera a) e nel primo trattino della presente lettera, secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. La Commissione tiene regolarmente informato sullo sviluppo di tali azioni il comitato di cui all'articolo 4 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (8).

3. La Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo una relazione annuale indicante la redditività delle risorse via via registrata.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentativi degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste quando queste ultime sono conformi al parere del comitato.

Qualora le misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere da quando è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo, se del caso, a votazione.

Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione EDICOM per il periodo 1997, 1998 e 1999 ammonta a 30 milioni di ecu. Una ripartizione indicativa di detti mezzi finanziari figura nell'allegato.

2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Occorre assicurare la redditività delle risorse impiegate, provvedendo a che i vantaggi siano proporzionati alle risorse investite.

Articolo 9

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al termine dell'azione EDICOM, una relazione sulla sua realizzazione, corredata, all'occorrenza, di proposte relative ad ulteriori misure.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 1996.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HOWLIN

(1) GU n. C 343 del 15. 11. 1996, pag. 9.

(2) GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 46.

(3) Parere espresso il 18 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1996 (GU n. C 372 del 9. 12. 1996, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27).

(6) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 42.

(7) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

(8) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa tra gli elementi dell'azione EDICOM per il 1997, 1998 e 1999

>SPAZIO PER TABELLA>