31996D0664

96/664/CE: Decisione del Consiglio del 21 novembre 1996 riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 28/11/1996 pag. 0040 - 0048


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1996 riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (96/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

(1) considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria, e in particolare all'industria del settore linguistico, nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

(2) considerando che l'industria e tutti gli altri operatori interessati devono elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche se vogliono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e restare concorrenziali sui mercati mondiali;

(3) considerando che il settore privato in questo campo è costituito principalmente di piccole e medie imprese (PMI), le quali incontrano notevoli difficoltà nel rivolgersi ai vari mercati nelle differenti lingue e devono pertanto essere sostenute, soprattutto se si tiene conto della loro capacità di offrire occupazione;

(4) considerando che è necessario stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra persone o applicazioni che fanno uso di lingue diverse, ferma restando l'esigenza di garantire la qualità delle traduzioni, in particolare nel caso della traduzione letteraria, che richiede un lavoro specifico di creazione;

(5) considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e, nella sessione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995, ha ribadito l'importanza per l'Unione europea della sua diversità linguistica; che la Conferenza dei Ministri del G7 tenutasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995 ha richiamato l'attenzione sull'importanza della diversità linguistica e culturale nella società dell'informazione globale;

(6) considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe permettere ai cittadini europei un più ampio accesso all'informazione e offrire loro un'eccezionale opportunità di beneficiare della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche dell'Europa;

(7) considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è necessaria un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala e la coesione tra le diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

(8) considerando che gli Stati membri potrebbero prevedere di impiegare i fondi strutturali nell'ambito del presente quadro regolamentare per sviluppare le capacità linguistiche nel contesto della società dell'informazione;

(9) considerando che la Comunità dovrebbe tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione;

(10) considerando che si devono compiere sforzi per assicurare che tutti i cittadini europei abbiano uguali opportunità di partecipare alla società dell'informazione, indipendentemente dalle loro condizioni sociali, culturali, linguistiche o geografiche;

(11) considerando che è essenziale offrire ai cittadini un equo accesso all'informazione; che tale informazione dovrebbe essere messa a disposizione nella loro lingua;

(12) considerando che le lingue che rimangono fuori dalla società dell'informazione correrebbero il rischio di una più o meno rapida emarginazione;

(13) considerando che l'accesso all'informazione dovrebbe essere potenziato dalla conoscenza di altre lingue da parte dei cittadini; che, pertanto, a questo programma si aggiungono iniziative della Comunità per diffondere l'insegnamento di altre lingue comunitarie nelle scuole;

(14) considerando che è nell'interesse della Comunità sostenere la realizzazione di un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e per far progredire le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (RST);

(15) considerando che, allo scopo di ridurre i costi di comunicazione e salvaguardare la diversità linguistica, è opportuno accrescere all'interno della Comunità la conoscenza dei servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standards linguistici, promuovendo la loro fornitura ed integrandoli nelle applicazioni informatiche;

(16) considerando che si dovrebbero incoraggiare le industrie delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sviluppare norme che tengano conto della diversità linguistica e a integrarle nei prodotti e nelle applicazioni;

(17) considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti facendo pieno uso delle strutture del presente programma e dell'iniziativa comunitaria adottata sulla base della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (4);

(18) considerando che dovrebbe essere assicurato uno stretto coordinamento tra le azioni svolte in applicazione del presente programma ed altre iniziative nazionali e comunitarie, come è precisato in particolare nel piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione», e che esse dovrebbero essere realizzate in sinergia con le iniziative della Commissione in materia di istruzione, formazione, audiovisivo, scambio di informazioni, RST e PMI;

(19) considerando che la Commissione deve garantire la complementarità e la sinergia con altre iniziative comunitarie correlate mediante opportuni meccanismi di coordinamento;

(20) considerando che l'attuazione del programma dovrebbe essere oggetto di un controllo costante e sistematico, affinché lo si possa adattare, ove occorra, all'evoluzione del multilinguismo; che, a tempo debito, sarà effettuata una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del programma che fornisca gli elementi d'informazione necessari per determinare gli obiettivi delle azioni successive;

(21) considerando che a conclusione del programma dovrebbe essere effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti dalla presente decisione;

(22) considerando che le azioni del programma non pregiudicheranno in alcun caso le regole in materia di concorrenza della Comunità;

(23) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, [nel presente atto] è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

(24) considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di persone giuridiche di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci, nel rispetto delle politiche generali della Comunità relative a tali organizzazioni; che la cooperazione con i paesi terzi in questo campo dovrebbe essere integrata da programmi di cooperazione economica e tecnica della Comunità con i paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma comunitario le cui finalità sono:

- accrescere all'interno della Comunità la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standard linguistici e promuoverne la fornitura;

- creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico;

- ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, in particolare nell'interesse delle PMI;

- contribuire alla promozione della diversità linguistica della Comunità.

Ai fini della presente decisione:

a) per «servizi multilingui» si intendono i servizi che permettono la comunicazione tra utenti di lingue diverse all'interno della Comunità;

b) per «industrie del settore linguistico» si intendono le società, istituzioni e operatori professionali che forniscono o permettono la fornitura di servizi mono o multilingui in settori quali il reperimento delle informazioni, la traduzione, l'ingegneria linguistica e i dizionari elettronici.

Articolo 2

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono intraprese, secondo le linee d'azione di cui all'allegato I e le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato III, le seguenti azioni:

- sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento della associazioni interessate a tale creazione;

- incentivazione dell'uso di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche;

- promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri;

- misure di accompagnamento.

Nessuna di tali azioni deve consistere in una ripetizione di quelle già svolte in questi campi nell'ambito di programmi comunitari o nazionali.

In tutti i programmi predisposti si tiene conto nelle misure della Comunità delle esistenti intese di cooperazione per l'utilizzazione in comune delle risorse sul piano nazionale, comunitario e internazionale per quanto riguarda traduzione, terminologia, lessici e corpus, in modo da utilizzare le strutture disponibili e evitare duplicazioni.

Articolo 3

Il programma ha inizio il giorno dell'adozione della presente decisione e ha una durata di tre anni.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui sopra ammonta a 15 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa degli importi considerati necessari figura nell'allegato II.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con gli altri programmi comunitari.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 5

1. La procedura di cui all'articolo 4 si applica:

- all'adozione del programma di lavoro,

- alla ripartizione delle uscite del bilancio,

- ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,

- alla valutazione dei progetti proposti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e l'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto ove questo sia pari o superiore a 100 000 ecu; qualora l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 100 000 ecu per ciascun progetto, la Commissione informa unicamente il comitato in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione,

- alle misure relative alla valutazione del programma,

- a qualsiasi inosservanza delle regole di norma applicate di cui all'allegato III,

- alla partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti da paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato dei progressi compiuti nell'attuazione del programma nella sua globalità.

Articolo 6

1. La Commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2. Durante l'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione valuta il modo in cui sono stati realizzati nonché l'impatto della loro attuazione onde accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti.

Nel far ciò la Commissione analizza in particolare in quale misura il gruppo bersaglio delle PMI abbia beneficiato dei progetti realizzati.

3. I beneficiari prescelti presentano una relazione annuale alla Commissione.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo l'esame da parte del comitato di cui all'articolo 4, una valutazione intermedia e una valutazione finale, realizzate sulla base di un'analisi effettuata da esperti indipendenti, dei risultati ottenuti con l'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte intese ad adeguare l'orientamento del programma.

L'analisi è presentata prima dell'approvazione di ogni ulteriore programma.

Articolo 7

La partecipazione al programma può essere aperta, secondo la procedura di cui all'articolo 4, senza sostegno finanziario da parte della Comunità, alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenendo presente il principio del vantaggio reciproco.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BHREATHNACH

(1) GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 248.

(2) GU n. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 19.

(3) Parere espresso il 13 giugno 1996 (GU n. C 337 dell'11. 11. 1996).

(4) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

ALLEGATO I

LINEE D'AZIONE

1. Linea d'azione 1: sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione

Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici, l'apprendimento delle lingue e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche. Tuttavia, la portata e la complessità di tali risorse variano da lingua a lingua, in particolare a seconda della domanda pubblica e privata di una determinata lingua all'interno della Comunità, precludendo così la diversità linguistica. Inoltre la piena utilizzazione delle risorse disponibili è attualmente ostacolata dal fatto che esse sono essenzialmente monolingui, spesso di difficile localizzazione e con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano un più ampio utilizzo. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere, per tutte le lingue europee, la realizzazione di una infrastruttura europea delle risorse multilingui, e di stimolare la creazione di risorse linguistiche elettroniche. La maggior parte delle imprese attive nel settore sono PMI, spesso novatrici ed efficienti, ma con mezzi finanziari insufficienti per il livello di investimenti richiesto.

1.1. Il sostegno alle associazioni di fornitori e utenti del settore pubblico e privato e la sinergia con tali associazioni nel campo dei tesauri informatici, dei lessici, delle registrazioni vocali e delle banche terminologiche possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma, promuovendo su scala europea una cooperazione intesa a rendere disponibili e compatibili le banche di dati, nonché la creazione di reti, la standardizzazione, la certificazione di qualità e l'elaborazione di diritti di proprietà, di diritti di accesso dell'utente e di politiche dei costi.

1.2. La disponibilità di banche di dati lessicali e di tesauri testuali e vocali adatti a varie applicazioni e riguardanti l'insieme delle lingue della Comunità è essenziale per lo sviluppo di un'industria europea del settore linguistico. La maggior parte delle risorse attualmente disponibili in Europa sono parziali, di portata e complessità variabile, monolingui e incompatibili tra di loro, il che rende lo sfruttamento per la produzione di multilingui impossibile. La Commissione incoraggerà il lancio di azioni concertate tra gli operatori del settore pubblico e privato dei vari Stati membri, volte allo sviluppo di norme e risorse vocali e lessicali compatibili.

1.3. I lavori nel campo della terminologia coprono un vasto campo di attività, le cui implicazioni sono importanti per il commercio, le scienze, il settore culturale, le tecnologie e per l'attuazione delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Questi lavori sono intrapresi da una vastissima gamma di operatori pubblici o privati che spesso non hanno i mezzi per coordinare le loro azioni con i loro omologhi di altri Stati membri.

Anche in questo campo la Commissione incoraggerà le azioni concertate tra gli organismi interessati dei vari Stati membri nei campi prioritari per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie per quanto riguarda le norme, la diffusione dell'informazione e la creazione di reti.

1.4. La Commissione vigilerà affinché le azioni concertate da essa sostenute abbiano un adeguato collegamento con i lavori internazionali nel settore.

2. Linea d'azione 2: Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche

Spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'Europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che è stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e sui sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo è però in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Devono essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Tutte le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, capaci di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave.

Facendo attenzione ad evitare doppioni, si cercano sinergie tra il presente programma e gli altri programmi relativi alla società dell'informazione, in particolare il Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma integrato per PMI e artigianato, il programma IDA e il proposto programma ARIANE.

2.1. Alcune industrie hanno sperimentato l'uso di un linguaggio controllato per facilitare l'elaborazione di documenti tecnici e di informazioni di supporto agli utenti. Questo approccio migliora la gestione generale dei documenti e consente un uso efficace della traduzione automatica. Un numero limitato di progetti a costi ripartiti dimostrerà la convenienza economica di integrare il linguaggio controllato e gli strumenti di authoring e di traduzione nei sistemi operativi di gestione dei documenti per vari ambienti industriali e commerciali.

2.2. La localizzazione del software multimediale, compresa la traduzione del linguaggio parlato e scritto, è sempre più richiesta nella società dell'informazione. Per stimolare la professionalità e accrescere la competitività delle industrie multimediali e di localizzazione, sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un piccolo numero di progetti a costi ripartiti, che dimostrino l'integrazione di metodi e strumenti di localizzazione, formino il personale addetto alla localizzazione e definiscano orientamenti di particolare importanza per le PMI.

2.3. La Commissione incoraggerà le industrie della traduzione e dell'interpretazione a far uso di reti che danno accesso a strumenti avanzati, inclusi i dizionari elettronici, migliorano la logistica, consentono l'integrazione con altre funzioni ed in generale accrescono la funzionalità del mercato della traduzione. Sarà pubblicato un invito a presentare proposte concernenti la messa a punto e la realizzazione su scala europea di elenchi di servizi di traduzione, la definizione di un ambiente aperto per la traduzione in Europa, nonché dimostrazioni di teletraduzione e teleinterpretazione a livello europeo con la partecipazione dell'industria della traduzione e dei professionisti nel settore.

In consultazione con i protagonisti interessati, comprese le scuole di traduzione, la Commissione esamina le misure da adottare per accelerare il collegamento in rete, accrescerne l'efficienza e avvicinarlo ai potenziali utilizzatori.

2.4. L'informazione e le tecnologie nel campo della terminologia e della traduzione disponibili presso le istituzioni e gli organismi dell'UE saranno rese accessibili per quanto possibile a tutte le parti interessate. Sarà semplificato l'accesso ai relativi dati in modo che il rapporto costo-efficacia lo ponga alla portata anche delle PMI.

3. Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri

In numerosi programmi comunitari è stato riconosciuto il ruolo catalizzatore svolto dal settore pubblico ai fini di una più rapida e estesa adozione di norme comuni. Con il progredire del mercato interno e con l'eliminazione delle frontiere interne, si assisterà al moltiplicarsi dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni nei vari Stati membri. Queste ultime dovranno sempre più far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con le autorità omologhe negli altri Stati membri. Lo scambio dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie nel trattamento dei multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

3.1. L'obiettivo è di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare centralizzando l'impiego di strumenti linguistici avanzati. Ciò favorirà la creazione di una infrastruttura che consenta a ciascuna parte di usare i vari strumenti linguistici disponibili presso le istituzioni della Comunità e le differenti amministrazioni senza alcuna perdita delle attuali funzioni, incoraggiando nel contempo la convergenza in sviluppi futuri.

3.2. I progetti di cooperazione a costi ripartiti con alcuni Stati membri, diretti a migliorare gli strumenti terminologici e gli esistenti sistemi di traduzione assistita da elaboratore, proseguiranno e saranno estesi agli altri Stati membri interessati, in particolare a quelli che utilizzano lingue meno diffusamente parlate.

3.3. Ci si adoprerà specialmente a che gli strumenti linguistici per le nuove lingue ufficiali della Comunità attingano il livello raggiunto per le altre lingue.

4. Misure di accompagnamento

La realizzazione di una società dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per la sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la Commissione metterà in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

- la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti;

- l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue;

- la valutazione dei progressi compiuti verso la società dell'informazione multilingue e l'identificazione degli ostacoli che permangono;

- il lancio di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utenti e il sostegno allo scambio delle migliori pratiche;

- l'esplorazione di possibilità di collaborazione fruttuose con paesi terzi e organizzazioni internazionali multilingui.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Sostegno alla creazione di strutture di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione (29-38 %).

2. Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche (29-38 %).

3. Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo (29-38 %).

4. Misure d'accompagnamento (4-9 %).

TOTALE: 100 %

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in opera il programma conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi per le istituzioni della Comunità, per i quali il tasso può essere inizialmente del 100 %. Il finanziamento comunitario non è superiore al minimo reputato necessario per un dato progetto e, in linea di massima, è concesso unicamente qualora il progetto incontri ostacoli finanziari non altrimenti sormontabili. Inoltre il finanziamento comunitario non supera normalmente il 50 % dei costi dei progetti, tranne in casi straordinari debitamente documentati in cui si terrà conto in particolare della partecipazione di PMI o di regioni svantaggiate, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università, le altre istituzioni e i centri di ricerca senza scopo di lucro che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsati sulla base di una presa a carico pari al 100 % dei costi aggiuntivi.

3. La selezione dei progetti a costi ripartiti è in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.

4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la Commissione potrà tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.

5. Le domande di sostegno comunitario dovrebbero essere corredate, se del caso, d'un piano finanziario in cui siano specificate tutte le componenti del finanziamento del progetto, inclusi il contributo richiesto alla Comunità e qualsiasi altra richiesta o concessione di contributi di altre fonti.

6. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e/o la promozione dell'impiego di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo potrebbe assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, in particolare mediante «reti di concertazione», lo sviluppo di risorse linguistiche multilingui. La partecipazione della Comunità potrebbe coprire fino al 100 % dei costi della concertazione.

7. I progetti interamente finanziati dal bilancio comunitario nel quadro dei contratti di studio e di servizio sono attuati mediante inviti alla presentazione di offerte da parte della Commissione, in base al regolamento finanziario (1) e al regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e della diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

8. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprende anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attività comprendono corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali, in appoggio agli osservatori per le lingue nazionali riconosciuti dalle pubbliche autorità, e un sostegno specifico allo sviluppo di strumenti e risorse linguistici per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno. Tutte le attività che ricevono un sostegno finanziario devono, nelle circostanze appropriate, addurre attestazione del finanziamento della Comunità.

(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).