31996D0607

96/607/CE: Decisione della Commissione dell'11 ottobre 1996 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 22/10/1996 pag. 0023 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1996 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2) in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Africa del Sud per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione dell'Africa del Sud in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il «South African Bureau of Standards (SABS)» autorità competente in Africa del Sud, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del SABS alla Commissione; che il SABS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il SABS ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «South African Bureau of Standards (SABS)» è l'autorità competente in Africa del Sud per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, o di pescherecci congelatori riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «Africa del Sud» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, nave officina, o del peschereccio congelatore di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del «South African Bureau of Standards (SABS)», nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° novembre 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Africa del Sud e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore:AFRICA DEL SUD

Autorità competente:«SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS (SABS)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: - della pesca o dell'acquacoltura (1)

- specie (nome scientifico):

- stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i), della (delle) nave(i) officina, o del (dei) pechereccio(i) riconosciuto(i) dal «SABS» per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da: (Luogo di spedizione)

a: (Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a ,

(Luogo)il (Data)

(Firma dell'ispettore ufficiale) (1)

Timbro ufficiale (1)

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

1. Elenco degli stabilimenti

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Elenco delle navi officina

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Elenco dei pescherecci congelatori

>SPAZIO PER TABELLA>