31996D0400

96/400/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 03/07/1996 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dall'Italia con lettera del 23 febbraio 1996, pervenuta alla Commissione il 27 febbraio 1996, contiene gli elementi prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo e sulle tre varianti derivate dal medesimo tipo, di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE (commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando l'esattezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra e la loro installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive comunitarie in questione saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la domanda di deroga presentata dall'Italia per la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE n. 7 e installata conformemente al regolamento ECE n. 48, sul tipo di veicolo e sulle tre varianti cui è destinata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.