31996D0031

96/31/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante modifica delle decisioni 93/387/CEE, 93/436/CEE, 93/437/CEE, 93/494/CEE, 93/495/CEE, 94/198/CE, 94/200/CE, 94/269/CE, 94/323/CE, 94/324/CE, 94/325/CE, 94/448/CE, 94/766/CE, 94/777/CE e 94/778/CE che stabiliscono condizioni particolari d'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari di alcuni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 12/01/1996 pag. 0006 - 0008


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 recante modifica delle decisioni 93/387/CEE, 93/436/CEE, 93/437/CEE, 93/494/CEE, 93/495/CEE, 94/198/CE, 94/200/CE, 94/269/CE, 94/323/CE, 94/324/CE, 94/325/CE, 94/448/CE, 94/766/CE, 94/777/CE e 94/778/CE che stabiliscono condizioni particolari d'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari di alcuni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di decisioni che stabiliscono le condizioni per l'importazione dei prodotti della pesca originari di alcuni paesi terzi; che tra dette condizioni figura il modello di certificato sanitario che deve accompagnare le spedizioni dei prodotti in questione;

considerando che l'ispettore ufficiale che firma il certificato dev'essere in grado di attestare la conformità dei prodotti della pesca con le pertinenti norme della legislazione comunitaria cui fa riferimento il certificato medesimo;

considerando che i modelli di certificati sanitari recentemente definiti con decisioni della Commissione contengono un attestato del firmatario, il quale dichiara di essere a conoscenza delle norme della legislazione comunitaria cui fa riferimento il certificato; che occorre armonizzare i modelli di certificato sanitario definiti in precedenza, nei quali non era prevista una tale dichiarazione;

considerando che, per evitare un'interruzione degli scambi, è necessario prevedere termini abbastanza lunghi per l'applicazione della norma, in modo da consentire ai paesi terzi interessati di modificare i certificati sanitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 93/387/CEE della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco (2), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto veterinario ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. »

Articolo 2

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 93/436/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile (3), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 3

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 93/437/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (4), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 4

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 93/494/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari delle isole Feroe (5), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 5

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada (6), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 6

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/198/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (7), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 7

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/200/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Equador (8), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 8

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/269/CE della Commissione, dell'8 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Colombia (9), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 9

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore (10), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 10

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/324/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia (11), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 11

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/325/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Tailandia (12), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 12

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/448/CE della Commissione, del 20 giugno 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Nuova Zelanda (13), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/492/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 13

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/766/CE della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari di Taiwan (14), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 92/48/CEE, della direttiva 91/493/CEE e delle relative decisioni d'attuazione. »

Articolo 14

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/777/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia (15), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. »

Articolo 15

Nel paragrafo IV dell'allegato A della decisione 94/778/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi congelati o trasformati originari della Turchia (16), è aggiunta la frase seguente:

« Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni della direttiva 91/492/CEE e della direttiva 91/493/CEE. »

Articolo 16

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1996.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 40.

(3) GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 31.

(4) GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 42.

(5) GU n. L 232 del 15. 9. 1993, pag. 37.

(6) GU n. L 232 del 15. 9. 1993, pag. 43.

(7) GU n. L 93 del 12. 4. 1994, pag. 26.

(8) GU n. L 93 del 12. 4. 1994, pag. 34.

(9) GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 38.

(10) GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 19.

(11) GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 23.

(12) GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 30.

(13) GU n. L 184 del 20. 7. 1994, pag. 16.

(14) GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 31.

(15) GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 35.

(16) GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 40.