31996D0022

96/22/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1995 riguardante due domande di deroga presentate dalla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/1996 pag. 0009 - 0009


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 riguardante due domande di deroga presentate dalla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2),

considerando che le due domande presentate il 4 ottobre 1995 dalle autorità della Repubblica italiana concernono l'approvazione, da parte della Commissione, di una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che le domande contengono le informazioni prescritte al suddetto articolo 8; che esse riguardano l'installazione su tre tipi di veicolo di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installata in conformità con il regolamento ECE n. 48;

considerando l'esattezza dei motivi addotti, secondo cui la luce di arresto di cui sopra e la sua installazione non soddisfino le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio (3), del 27 luglio 1976, modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE (4), relativa alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE del Consiglio (5), del 27 luglio 1976, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE (6), concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto e che, nel frattempo, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CEE ai tre tipi di veicolo muniti delle luci di arresto oggetto delle domande di deroga;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva le due domande di deroga presentate dalla Repubblica italiana il 4 ottobre 1995 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto, ripresa nella categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 e installata conformemente al regolamento ECE n. 48 ai fini della concessione dell'omologazione CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.