31995R3071

Regolamento (CE) n. 3071/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, recante diciannovesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0014 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 3071/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

recante diciannovesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile; che, a tale scopo, il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'impiego;

considerando che i principi e talune modalità di determinazione di dette misure tecniche devono essere stabiliti a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca esercitate nelle acque marittime soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (4) stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso definite;

considerando che negli ultimi decenni le attività di pesca con attrezzi da posta, segnatamente reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli, si sono fortemente sviluppate nelle acque dell'Unione europea;

considerando che, per quanto riguarda le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli, si nota la tendenza a utilizzare attrezzi con maglie sempre più piccole, il che si traduce in un aumento del tasso di mortalità per il novellame delle specie bersaglio interessate;

considerando che questa tendenza deve essere frenata e che le maglie degli attrezzi da posta, come le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli, devono permettere una selettività correlata con le specie bersaglio o i gruppi di specie bersaglio;

considerando che i parametri biologici per le specie interessate sono diversi nelle varie zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure differenti a seconda della zona;

considerando che, per lasciare ai pescatori un adeguato lasso di tempo per adattare gli attrezzi esistenti ai nuovi requisiti, si deve prevedere un periodo transitorio sufficiente;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3094/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

«12. a) Le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti ed i tramagli le cui maglie non corrispondano a nessuna delle categorie menzionate negli allegati VI e/o VII sono vietati e non possono essere tenuti a bordo dei pescherecci. Per quanto riguarda i tramagli, la dimensione delle maglie di cui al presente regolamento è quella della pezza di rete con le maglie più piccole.

b) Qualora le catture siano state effettuate nelle regioni 1 e/o 2 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VI, l'aliquota dei quantitativi trattenuti a bordo espressi in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

c) Qualora le catture siano state effettuate nella regione 3 da pescherecci mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VII, l'aliquota dei quantitativi trattenuti a bordo espressi in peso vivo, per qualsiasi specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

d) A norma del presente regolamento si intende per:

i) "rete da posta fissa e rete da posta impigliante": qualsiasi attrezzo costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

ii) "tramaglio": qualsiasi attrezzo costituito da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

e) Le lettere a), b), c) e d) non si applicano alle catture di salmonidi e di agnati.»

2) Sono aggiunti gli allegati VI e VII, riprodotti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni particolareggiate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compresa la misurazione delle maglie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio non oltre il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 7.

(2) GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 55.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/95 (GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 11).

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