31995R2268

Regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 28/09/1995 pag. 0018 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 2268/95 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1995 relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare gli articoli 8 e 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; che, per effettuare una valutazione dei rischi presentati da tali sostanze, occorre individuare le sostanze prioritarie che richiedono un'attenzione immediata;

considerando che, conseguentemente, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che la Commissione compili un elenco di sostanze prioritarie; che l'articolo 8 indica inoltre i fattori da considerare nella compilazione degli elenchi suddetti;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che per ciascuna sostanza figurante negli elenchi di priorità venga designato uno Stato membro responsabile della sua valutazione; che l'assegnazione delle sostanze deve garantire un'equa ripartizione dei compiti tra gli Stati membri;

considerando che un primo elenco prioritario è stato adottato con il regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (2);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco di priorità

1. È approvato il secondo elenco di sostanze prioritarie riportato nell'allegato al presente regolamento.

2. Per ogni sostanza figurante nell'elenco di priorità viene designato come responsabile della sua valutazione lo Stato membro indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1995.

Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione

ALLEGATO

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