31995R2125

Regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/09/1995 pag. 0016 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 2125/95 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1995 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, con l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni e a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30; che è pertanto opportuno aprire tali contingenti e precisarne le modalità di gestione, assicurando una transizione ottimale dal regime scaduto il 30 giugno 1995 al nuovo regime applicabile dal 1° luglio 1995; che è opportuno a tal fine riprendere le modalità d'applicazione del regime scaduto e mantenere i tradizionali calendari d'importazione;

considerando che i quantitativi dei titoli d'importazione rilasciati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, ai sensi del regolamento (CE) n. 3107/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1032/95 (5), hanno interessato l'intero quantitativo annuo disponibile per la Cina, contro 10 056 t per la Polonia, 137 t per la Bulgaria e 551 t per tutti gli altri paesi fornitori; che non è stato rilasciato alcun titolo per la Romania; che è quindi opportuno aprire i contingenti per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 per quantitativi corrispondenti al saldo dei quantitativi disponibili per ciascun paese o gruppo di paesi in parola;

considerando che i quantitativi da importare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali, dei nuovi fornitori e dell'accesso preferenziale previsto dagli accordi europei conclusi con la Bulgaria (6), la Polonia (7) e la Romania (8);

considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere, nel corso dell'anno, ad una revisione dei quantitativi ripartiti, in funzione dei dati disponibili al termine del primo semestre di utilizzazione; che, per evitare un'interruzione degli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno istituire una riserva;

considerando che è opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune; che dette modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che queste disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86 (9), nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (11);

considerando che è opportuno distinguere gli importatori tradizionali dai nuovi importatori, fissare alcuni criteri per quanto riguarda lo statuto dei richiedenti e l'utilizzazione dei titoli rilasciati nonché, infine, suddividere equamente i quantitativi relativi ad ogni categoria di operatori;

considerando che si ritiene più appropriata una ripartizione tra gli importatori tradizionali basata non più sui titoli rilasciati, ma sui quantitativi importati; che, per ragioni amministrative, è tuttavia opportuno mantenere un periodo transitorio, analogamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3107/94;

considerando che, per garantire una buona utilizzazione dei contingenti, è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato dei codici doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30.

L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 90 40 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30. Tuttavia, per la Bulgaria, la Polonia e la Romania, l'aliquota del dazio è dell'8,4 % per i prodotti dei tre codici summenzionati.

Articolo 2

1. Qualsiasi importazione effettuata nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 è assoggettata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente al presente regolamento.

2. I contingenti sono ripartiti tra i paesi fornitori conformemente a quanto indicato nell'allegato I, alla colonna I per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995 e alla colonna II per ciascuno degli anni civili successivi, ad eccezione di una parte destinata alla costituzione di una riserva.

3. La ripartizione può essere modificata in base ai dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli alla data del 30 giugno.

Articolo 3

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2 e con riserva delle disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di sei mesi dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

Articolo 4

1. Ciascuno dei due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Cina e dall'altro quello attribuito all'insieme degli altri paesi, conformemente all'allegato del presente regolamento, viene ripartito:

a) per l'85 % tra gli importatori tradizionali Si considerano importatori tradizionali gli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione, a norma del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio (1) o del presente regolamento, nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti e che hanno realizzato importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 per almeno due dei tre anni civili precedenti.

La prima condizione, relativa all'ottenimento di titoli di importazione, si applica soltanto a partire dal 1° gennaio 1998 per gli operatori cittadini dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

b) per il 15 % tra i nuovi importatori Si considerano nuovi importatori gli operatori diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni che esercitano un'attività commerciale da almeno un anno. Il rispetto di questa condizione è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da altre prove accettate da quest'ultimo. Se un operatore di questo gruppo ha ottenuto nell'anno civile precedente titoli d'importazione, a norma del regolamento (CEE) n. 1796/81 o del presente regolamento, deve fornire la prova di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

2. A sostegno della loro domanda, gli operatori di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni che consentono di verificare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, le condizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1.

3. I quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre sono attribuiti indifferentemente ai due gruppi di operatori.

Articolo 5

1. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media annua delle importazioni da lui effettuate nei tre anni civili precedenti, ad esclusione, per gli operatori della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, degli anni 1992, 1993 e 1994, nel corso dei quali il riferimento preso in considerazione è la quantità annua corrispondente ai titoli d'importazione rilasciati.

2. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non possono vertere, per ciascun semestre e per ciascuno dei due gruppi di paesi definiti in tale articolo, su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo attribuito conformemente alla stessa lettera b) a ciascuno dei due gruppi di paesi suindicati.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1921/95, operando una distinzione tra i quantitativi richiesti rispettivamente a norma della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

3. Non appena i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per un paese fornitore, il quantitativo disponibile, la Commissione imputa i quantitativi eccedenti alla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Se, dopo l'imputazione alla riserva, i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande di cui trattasi e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

Articolo 7

La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stati di utilizzazione dei contingenti e, a tempo debito, dell'esaurimento del pertinente quantitativo.

Articolo 8

Non appena ne sono al corrente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali non sono utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

Articolo 9

1. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. L'intero dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune viene riscosso sui quantitativi importati nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei funghi originari della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1).

In deroga all'articolo 57, paragrafo 2 di detto regolamento, le competenti autorità possono accettare un duplicato dell'originale del certificato di origine in caso di perdita.

2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato di origine e del duplicato sono indicate nell'allegato II.

3. I prodotti originari della Bulgaria, della Polonia e della Romania sono messi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1, rilasciato dalle competenti autorità di questi paesi, conformemente ai protocolli n. 4 degli accordi europei.

Articolo 11

1. I titoli di importazione recano, nella casella 24, la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali della Comunità:

- « Derecho de aduana . . . % - Reglamento (CE) n° 2125/95 »,

- « Toldsats . . . % - forordning (EF) nr. 2125/95 »,

- « Zollsatz . . . % - Verordnung (EG) Nr. 2125/95 »,

- « AEáóìueò . . . % - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2125/95 »,

- « Customs duty . . . % - Regulation (EC) No 2125/95 »,

- « Droit de douane: . . . % - Règlement (CE) n° 2125/95 »,

- « Dazio: . . . % - . . . Regolamento (CE) n. 2125/95 »,

- « Douanerecht: . . . % - Verordening (EG) nr. 2125/95 »,

- « Direito aduaneiro: . . . % - Regulamento (CE) nº 2125/95 »,

- « Tulli . . . prosenttia - Asetus (EY) N :o 2125/95 »,

- « Tull . . . % - Foerordning (EG) nr 2125/95 ».

2. Se il paese di origine è la Bulgaria, la Polonia o la Romania, i titoli d'importazione recano altresì nella casella 24, in una delle lingue ufficiali della Comunità, l'indicazione - « Acuerdo »,

- « Aftale »,

- « Abkommen »,

- « Óõìoeùíssá »,

- « Agreement »,

- « Accord »,

- « Accordo »,

- « Overeenkomst »,

- « Acordo »,

- « Sopimus »,

- « Avtal »;

seguita dal nome del paese interessato, nonché la seguente dicitura:

- « Derechos de aduana reducidos tal como prevé el Acuerdo »,

- « Toldsats nedsat som fastsat i aftalen »,

- « Im Abkommen vorgesehene ermaessigte Zollsaetze »,

- « ÌaaéùìÝíïé aeáóìïss ueðùò ðñïâëÝðïíôáé óôç óõìoeùíssá »,

- « Reduced customs duties as provided for in the Agreement »,

- « Droits de douane réduits comme prévu dans l'accord »,

- « Diritti doganali ridotti come previsto nell'accordo »,

- « Verlaagde douanerechten zoals voorzien in de overeenkomst »,

- « Direitos aduaneiros reduzidos como previsto no acordo »,

- « Sopimuksessa maeaeraetyin alennetuin tullein »,

- « Nedsatt tull i enlighet med avtalet ».

Articolo 12

1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo stesso è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la domanda deve riguardare necessariamente uno degli altri codici NC elencati all'articolo 1;

b) la domanda è presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di qualsiasi altro estratto rilasciato.

2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale conserva quest'ultimo, nonché qualsiasi estratto, e rilascia un titolo sostitutivo ed, eventualmente, uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al documento sostituito;

- recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del documento sostituito;

- recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati per il nuovo prodotto considerato;

- recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

- recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni relative al cambiamento di codice NC per i titoli d'importazione rilasciati.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 3107/94 è abrogato.

Nel caso delle importazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1995 sulla base e durante il periodo di validità dei titoli d'importazione con esenzione dall'importo supplementare, rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 3107/94, la somma da riscuotere all'importazione corrisponde al dazio ad valorem indicato all'articolo 1.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 sono:

- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongquing Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).