31995R1506

Regolamento (CE) n. 1506/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che determina, per la campagna 1995, la perdita stimata di reddito, l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l' ammontare del secondo acconto del premio

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 30/06/1995 pag. 0022 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1506/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 che determina, per la campagna 1995, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del secondo acconto del premio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (4), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), in particolare l'articolo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (8);

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1995, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 279/94 (10), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che, date le modifiche del regime agrimonetario applicabili a partire dal 1° febbraio 1995 e allo scopo di semplificare la gestione amministrativa, è opportuno applicare per il pagamento degli acconti, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93, il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1995, si stima la differenza seguente: 162,785 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 26,046 ECU,

- produttori di agnelli leggeri: 20,837 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 7,814 ECU/pecora,

- produttori di agnelli leggeri: 6,251 ECU/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 20,837 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il secondo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 6,251 ECU pagabili per capra.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93, gli acconti dei premi per pecora e femmina della specie caprina per la campagna 1995 sono convertiti applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1995.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il secondo acconto sul premio integrativo per la campagna 1995 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (1), è fissato come segue:

- 1,563 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;

- 1,563 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione