31995R1488

Regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0068 - 0074


REGOLAMENTO (CE) N. 1488/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (5), ha fissato la modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 (7), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 (9), ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione; che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di assegnazione dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare è opportuno esigere un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che è altresì opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione ed indicare i dati che vanno comunicati alla Commissione nonché la metodologia da seguire per tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli;

considerando che è opportuno subordinare altresì il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda predisposta a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/85 (11) e riprenderne alcune disposizioni nel quadro del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire che i prodotti esportati che beneficiano delle restituzioni devono essere conformi, secondi i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi;

considerando che per le consegne relative al rifornimento di battelli e aeronavi assimilate ad un'esportazione fuori Comunità che dà diritto alle restituzioni, il controllo sistematico di ogni partita per quanto concerne le norme di qualità richiede un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto ai quantitativi modesti di ortofrutticoli che normalmente formano oggetto di siffatte consegne specifiche; che, in determinate condizioni, questo controllo non è auspicabile e che sarebbe pertanto opportuno prevedere una deroga;

considerando che, per coerenza con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, relativo ai controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94 (2), siffatta deroga è accettabile per quantitativi inferiori o pari a 500 kg per prodotto;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissati contestualmente ai quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli con fissazione anticipata della restituzione.

Per le esportazioni senza fissazione anticipata della restituzione, la Commissione fissa dei quantitativi indicativi. Nel caso di queste esportazioni, anche i tassi di cui al primo comma hanno valore indicativo.

2. Le fissazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per periodo di assegnazione dei titoli.

3. In caso di necessità, i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere riesaminati in funzione dell'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

Articolo 2

Gli Stati membri designano il (i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione d'importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, per l'esportazione di cui trattasi, il giorno della domanda.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

A richiesta dell'interessato, tale codice è sostituito da un altro dopo il rilascio del titolo, se il tasso della restituzione applicabile è lo stesso e se il codice corrisponde a un prodotto che si trova nella medesima categoria.

A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, si intendono per categoria le classi di prodotti seguenti:

- pomodori del codice NC 0702 00;

- mandorle sgusciate del codice NC 0802 12;

- nocciole dei codici NC 0802 21 e 0802 22;

- noci comuni con guscio del codice NC 0802 31;

- arance del codice NC 0805 10;

- clementine dei codici NC 0805 20 11, 0805 20 21 e 0805 20 31;

- monreal e satsuma dei codici NC 0805 20 13, 0805 20 23 e 0805 20 33;

- mandarini e wilkings dei codici NC 0805 20 15, 0805 20 25 e 0805 20 35;

- tangerini dei codici NC 0805 20 17, 0805 20 27 e 0805 20 37;

- altri ibridi simili di agrumi dei codici NC 0805 20 19, 0805 20 29 e 0805 20 39;

- limoni dei codici NC 0805 30 20, 0805 30 e 805 30 40;

- limette del codice NC 0805 30 90;

- uve da tavola del codice NC 0805 10;

- mele del codice NC 0808 10;

- pesche e pesche noci del codice NC 0809 30.

3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti menzioni:

- Restitución válida para . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo - Restitutionen omfatter hoejst . . . (den maengde, licensen er udstedt for) - Erstattung gueltig fuer hoechstens . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) - AAðéóôñïoeÞ ðïõ éó÷ýaaé ãéá . . . (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaessaeaaôáé ôï ðéóôïðïéçôéêue) êáô' áíþôáôï ueñéï - Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued) - Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum - Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) - Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) - Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo - Vientituki voimassa enintaeaen . . . (maeaerae, jolle todistus on annettu) osalta - Bidrag som gaeller foer hoegst . . . (kvantitet foer vilken licensen skall utfaerdas).

Articolo 4

1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali chiesti in applicazione dell'articolo 3 superano il quantitativo di cui all'articolo 1,

- diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati dei titoli con fissazione anticipata della restituzione, esclusi i titoli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round,

- diminuito dei quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, secondo le informazioni di cui dispone la Commisisone,

- maggiorato dei quantitativi di cui all'articolo 7, lettera c),

- maggiorato dei quantitativi che figurano sulle domande ritirate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo,

- maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,

- maggiorato dei quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda sempreché non siano state adottate entro tale termine misure specifiche contemplate al paragrafo 1.

3. La durata di validità dei titoli suddetti è di due mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, la validità decorre:

- dal 15 luglio dell'anno in corso, per i titoli rilasciati tra il 15 maggio e il 14 luglio;

- dal giorno del rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo,

e scade:

- due mesi dopo il rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 maggio e il 31 dicembre,

- alla fine di febbraio, per i titoli rilasciati tra il 1° gennaio e la fine di febbraio.

L'indicazione delle date di cui sopra è riportata nella casella 22 del titolo con una delle seguenti menzioni:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez) - Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophoer) - Lizenz gueltig vom (Beginn der Gueltigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gueltigkeitsdauer) - Ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé áðue (çìaañïìçíssá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìaañïìçíssá ëÞîçò éó÷ýïò) - Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity) - Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité) - Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità) - Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur) - Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade) - Todistus voimassa (voimassaolon alkamispaeivaemaeaerae) (voimassaolon paeaettymispaeivaemaeaerae) - Licens giltig fraan (datum foer giltighetstidens boerjan) till (datum daa giltighetstiden slutar).

I titoli di cui al secondo comma non vengono rilasciati tra il 1° marzo e il 14 maggio. I titoli di esportazione relativi a mele aventi altre destinazioni la cui validità copre in parte il periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio non possono formare oggetto di una modifica di destinazione verso i paesi elencati nel secondo comma.

4. In caso di fissazione di una percentuale di riduzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

5. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento dell restituzione.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 2 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, gli operatori possono chiedere agli organismi competenti degli Stati membri dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione al fine di beneficiare di quest'ultima.

Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, la pertinente domanda è ricevibile soltanto tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo.

2. Tale domanda va presentata non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata compilata la dichiarazione di esportazione dei prodotti e deve essere accompagnata da copia di detta dichiarazione. Quest'ultima deve contenere una delle menzioni seguenti:

- Exportación por la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución - Udfoersel, for hvilken der efterfoelgende ansoeges om eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen - Ausfuhr, fuer die nachtraeglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird - AAîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïssá èá õðïâëçèaass ássôçóç aaê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêaeïóç ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò - Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund - Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat à l'exportation sans fixation à l'avance de la restitution - Esportazione che formerà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione - Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie zal worden aangevraagd - Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição - Vienti, jota koskee sellainen vientitodistushakemus, joka jaetetaeaen jaelkikaeteen ja johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta - Export som kraever en ansoekan i efterhand om exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget.

3. La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione il cui importo è pari al semiprodotto del quantitativo esportato per il tasso indicativo della restituzione vigente il giorno della domanda.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 e, nella casella 22, una delle seguenti menzioni:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n. 1488/95 - Ansoegning om eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1488/95 - Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemaess Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1488/95 - Ássôçóç ãéá ôçí Ýêaeïóç ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1488/95 - Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 1488/95 - Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95 - Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, conforme all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95 - Aanvraag om uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1488/95 - Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1488/95 - Sellaista vientitodistusta koskeva hakemus, johon ei liity asetuksen N :o (EY) 1488/95 5 artiklan mukaisen vientituen ennakkovahvistusta - Ansoekan om exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget enligt artikel 5 i foerordning (EG) nr 1488/95.

5. I titoli di esportazione sono rilasciati, per il periodo di assegnazione in corso, il decimo giorno lavorativo successivo alla fine di tale periodo. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle menzioni seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione eventualmente modificato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente al coefficiente di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en las casillas 17 y 18, a un tipo de . . . ecus/tonelada - Eksportlicens uden forudfastsaettelse af restitutionen for en maengde paa . . . kg produkter, der findes i rubrik 17 og 18, til en sats paa . . . ECU/ton - Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von . . . kg der in den Feldern 17 und 18 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne - Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ðïóueôçôá . . . ÷éëéïãñUEììùí ôùí ðñïúueíôùí ðïõ áíáãñUEoeïíôáé óôéò èÝóaaéò 17 êáé 18, ýoeïõò . . . Ecu/ôueíï - Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in boxes 17 and 18, at a rate of ECU . . ./tonne - Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant aux cases 17 et 18, au taux de . . . écus/tonne - Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nelle caselle 17 e 18, al tasso di . . . ECU/t - Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in de vakken 17 en 18 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton - Certificado de exportação sem prefixação da restituição, para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados nas casas 17 e 18, à taxa de . . . ecus/tonelada - Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman maeaeraelle tuotteita, jotka on esitetty ruuduissa 17 ja 18, tuen maeaerae . . . ecua/tonni - Exportlicens utan foerutfaststaellelse av bidraget foer en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i faelt 17 och 18, till ett belopp av . . . ecu/ton.

Tuttavia, se il coefficiente di riduzione o il tasso della restituzione di cui all'articolo 6 sono pari a zero, le domande sono respinte e le cauzioni svincolate.

Articolo 6

1. Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1, la Commissione verifica per ciascun prodotto, avvalendosi delle informazioni di cui dispone, se i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 5 fuori dall'ambito dell'aiuto alimentare previsto dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, supera i quantitativi indicativi previsti a norma dell'articolo 1, ove del caso aumentati dei quantitativi non esauriti previsti per i titoli con fissazione anticipata della restituzione, diminuiti dei quantitativi previsti all'articolo 7, lettera b) e aumentati dei quantitativi previsti all'articolo 7, lettera c).

2. In caso di superamento, per queste operazioni la Commissione può ridurre il tasso della restituzione.

Inoltre, per rispettare i limiti annuali derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato, la Commissione può fissare un coefficiente di riduzione per i quantitativi richiesti.

Articolo 7

Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1 a) i quantitativi non esauriti di prodotti per i quali era stato previsto il rilascio di titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono aggiunti ai quantitativi indicativi degli stessi prodotti previsti per lo stesso periodo;

b) nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, i quantitativi che hanno formato oggetto del superamento sono detratti da quelli previsti per il periodo successivo;

c) previa applicazione delle precedenti lettere a) e b), i quantitativi non esauriti dell'insieme dei prodotti vengono se del caso aggiunti a quelli previsti per il periodo successivo, proporzionalmente ai quantitativi e/o alle spese inizialmente fissate per ciascun prodotto, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato.

Articolo 8

Gli Stati membri trasmettono via telefax alla Commissione, conformemente al modello in allegato, il lunedì e il giovedì di ogni settimana e al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per giorno lavorativo, per singola categoria di prodotti e per ciascuna destinazione:

- i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, ovvero, se del caso, la mancanza di domanda,

- i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87,

- i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 4,

- i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,

- i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

fino all'ultimo giorno lavorativo che precede la comunicazione.

I quantitativi in parola sono ripartiti a seconda che riguardino o no le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 9

1. Oltre alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione:

- per i prodotti per i quali è stata fissata una norma comune di qualità, del titolo di controllo previsto all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92,

- per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e sempreché siano applicabili prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri dal quale risulta che, al momento del controllo, i prodotti rispondevano alle prescrizioni suddette.

2. Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3665/87, sempreché questi ultimi riguardino quantitativi di peso pari o inferiore a 500 kg per categoria di prodotto, la presentazione - del certificato di controllo di cui al paragrafo 1, primo trattino,

o - del documento rilasciato in applicazione del paragrafo 1, secondo trattino,

non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura di cui all'articolo 38 del citato regolamento o del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1), relativo al pagamento anticipato delle restituzioni alle esportazioni per i prodotti agricoli.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 497/70 della Commisisone (2) è abrogato. Resta tuttavia d'applicazione con riguardo ai titoli che in base ad esso sono stati rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995 e gli articoli 5, 6, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

FORMULARIO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PREVISTI ALL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1488/95 Stato membro:

Data di presentazione delle domande: Prodotto Destinazione Domande di titoli di esportazione Esportazioni senza titolo Domande ritirate Titoli non utilizzati Quantitativi non utilizzati Con fissazione anticipata della restituzione Senza fissazione anticipata della restituzione aiuto alimentare (GATT) altri aiuto alimentare (GATT) altri aiuto alimentare (GATT) altri aiuto alimentare (GATT) altri aiuto alimentare (GATT) altri aiuto alimentare (GATT) altri >FINE DI UN GRAFICO>