31995R1485

Regolamento (CE) n. 1485/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0052 - 0057


REGOLAMENTO (CE) N. 1485/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, con l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali di 20 000 capi e di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che il contingente di 20 000 capi è stato deconsolidato e sostituito da un contingente tariffario di 5 000 capi allo stesso dazio dalla decisione 95/136/CE del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT (3); che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995, nonché agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (5);

considerando che, per l'attuazione degli accordi summenzionati, è necessario procedere, anteriormente al 1° luglio 1995, ad una rielaborazione delle modalità particolari del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente definite dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (7); che, per evitare problemi nell'applicazione pratica dei contingenti di cui trattasi, è opportuno non applicare tale regolamento e prevedere, nel presente regolamento, le modalità particolari per i titoli di importazione richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), modificato dall'atto di adesione dell'Autria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- per i tori, di un certificato di ascendenza;

- per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libero genealogico attestante l purezza della razza.

Articolo 2

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato animali oggetto dei presenti contingenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995,

e - gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995, animali dei codici NC di cui all'allegato I provenienti da paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi;

b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice Nc 0102 dei paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. La ripartizione della prima parte fra i diversi importatori di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata proporzionalmente alle importazioni nell'ambito dello stesso contingente nel periodo compreso fra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995 o proporzionalmente ai quantitativi richiesti se questi sono inferiori alle importazioni del periodo suddetto. La ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori aventi diritto menzionati al paragrafo 1, lettera b). In quest'ultimo caso:

a) le domande di dazi d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono auotmaticamente ridotte a tale cifra;

b) le domande che comportano dazi d'importazione e riguardano un quantitativo inferiore a 15 capi non sono prese in considerazione;

c) i quantittivi non attribuiti, data la limitazione ad un minimo di 15 capi, sono attribuiti mediante sorteggio con un numero di 15 capi a partita.

3. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente visitati dalle autorità doganali.

Articolo 3

1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, ogni dmanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 24 luglio 1995 accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'11 agosto 1995:

- il numero di richiedenti e il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatori;

- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei quantitativi riservati agli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 4

La Commissione comunica tempestivamente agli Stati membri i quantitativi che devono essere assegnati a ciascun richiedente, se del caso sotto forma di percentuale della rispettiva richiesta iniziale o delle importazioni effettuate precedentemente.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di 25 ECU per ogni capo.

La cauzione è svincolata non appena i titoli sono restituiti all'organismo emittente, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione degli animali.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno 1996.

5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Non si applicano l'articolo 8, pragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 6

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 367 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a) sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica oppure b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 7

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Hoehenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñaaâssóéaaò oeõëÝò [êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N :o 1485/95],

- Alp- och bergraser (foerordning (EG) nr 1485/95).

Articolo 8

L'autorità competente trasmette all'inizio di ogni mese, dopo la restituzione dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le informazioni relative ai quantitativi e l'origine degli animali importati nel corso del mese precedente.

Queste comunicazioni sono trasmesse tramite fax all'indirizzo indicato nell'allegato III.

Articolo 9

1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo 1996 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1996, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi e ne comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile 1996.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG XXI B-6 - Economia tariffaria Telefax (32-2) 296 33 06.

ALLEGATO III

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI D-2 - Carni bovine e ovine Telefax (32-2) 295 36 13.