31995R1161

Regolamento (CE) n. 1161/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il numero dei periodi di riferimento supplementari nel contesto del regime agromonetario

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 24/05/1995 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 1161/95 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1995 che modifica il numero dei periodi di riferimento supplementari nel contesto del regime agromonetario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede che, nel caso in cui una modifica prevedibile del tasso di conversione agricolo conduca per una determinata moneta ad una riduzione sensibile, detta modifica è sospesa, per la moneta in questione, per un certo periodo durante il quale l'evoluzione monetaria deve confermarsi prima che la modifica possa aver luogo;

considerando che l'attuale evoluzione monetaria ha condotto a una situazione in cui le condizioni summenzionate sono soddisfatte, in particolare per il franco belga e lussemburghese; che un problema simile può porsi in un prossimo futuro per altre monete comunitarie; che tuttavia l'evoluzione non sembra certa; che pertanto parrebbe opportuno aumentare, eccezionalmente e tenuto conto delle incidence sul bilancio, per le monete citate il numero di periodi di riferimento che costituisce il periodo di attesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 conduca ad una riduzione del tasso di conversione agricolo per una moneta anteriormente al 26 maggio 1995, la modifica del tasso di conversione agricolo in questione è sospesa durante il periodo di riferimento successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente A. MADELIN