31995R0629

Regolamento (CE) n. 629/95 della Commissione, del 23 marzo 1995, che stabilisce, nel settore lattiero- caseario, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio in favore dell'Ungheria e della Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 24/03/1995 pag. 0006 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 629/95 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1995 che stabilisce, nel settore lattiero-caseario, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio in favore dell'Ungheria e della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3379/94 apre contingenti tariffari autonomi per il 1995, al fine di garantire, in via provvisoria, che vengano rispettati gli impegni relativi all'adeguamento delle concessioni accordate, fra l'altro, all'Ungheria e alla Bulgaria per taluni prodotti agricoli, in attesa della conclusione di protocolli addizionali agli accordi stipulati con questi paesi; che i nuovi contingenti tariffari non prefigurano i regimi d'importazione previsti dai suddetti accordi tra la Comunità e tali paesi;

considerando che tale regolamento ha istituito per il 1995 un regime di esecuzione o di riduzione dei prelievi all'importazione applicati ad alcuni prodotti, tra l'altro del settore lattiero-caseario; che, per consentire la gestione di detto regime, occorre fissare le pertinenti modalità d'applicazione; che queste ultime sono in parte complementari, in parte derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95 (3);

considerando che, ai fini di una corretta gestione del volume delle importazioni, è opportuno disporre che la domanda di titolo d'importazione dia luogo al deposito di una cauzione, nonché subordinare a talune condizioni l'inoltro delle domande di titoli; che è pure opportuno prevedere lo scagionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e definire la procedura per l'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità;

considerando che occorre, in particolare, garantire sia la possibilità per tutti gli importatori della Comunità di avvalersi del regime in parola, sia l'applicazione ininterrotta dell'aliquota ridotta del prelievo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei quantitativi stabiliti; che è d'uopo adottare le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di detti quantitativi; che i rischi di speculazione inducono a subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considernado che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità, effettuate nell'ambito del regime previsto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3379/94, di prodotti lattiero-caseari dei codici di cui all'allegato I originari dell'Ungheria e della Bulgaria sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, richiesto e rilasciato conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati nel medesimo allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati nel modo seguente:

- 33 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,

- 33 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 34 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1 devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, poter validamente fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei codici NC di cui all'allegato I del presente regolamento e può riguardare un prodotto originario di uno solo dei due paesi interessati dal presente regolamento.

La domanda di titolo deve riguardare almeno 10 tonnellate e non più del 25 % del quantitativo di prodotto considerato reso disponibile per il periodo di cui all'articolo 2, relativamente al quale la domanda stessa è stata presentata.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 629/95,

Forordning (EF) nr. 629/95,

Verordnung (EG) Nr. 629/95,

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 629/95,

Regulation (EC) No 629/95,

Règlement (CE) n° 629/95,

Regolamento (CE) n. 629/95,

Verordening (EG) nr. 629/95,

Regulamento (CE) nº 629/95,

Förordning (EG) nr 629/95,

Asetus (EY) N:o 629/95;

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CE) n° 629/95,

Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 629/95, af importafgiften,

Ermäßigung der Abschöpfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 629/95,

Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 629/95,

Levy reduced in accordance with Regulation (EC) No 629/95,

Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CE) n° 629/95,

Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CE) n. 629/95,

Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 629/95,

Redução do direito nivelador prevista no Regulamento (CE) nº 629/95,

Nedsättning av importavgiften enligt förordning (EG) nr 629/95,

Asetuksessa (EY) N:o 629/95 säädetty maksun alennus.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà - nell'ambito del regime d'importazione di cui all'articolo 1 - altre domande relative ad un prodotto dello stesso codice e dello stesso paese d'origine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione sia dei quantitativi richiesti, per codice NC, sia dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide entro il più breve tempo in quale misura si possa dar seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per codice e paese d'origine, i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo che risulta dall'applicazione di detta percentuale è considerato insufficiente dal richiedente, quest'ultimo può rinunciare all'utilizzazione del titolo. In tal caso, egli comunica la propria decisione alla competente autorità entro il termine di tre giorni dopo la pubblicazione della decisione di cui al comma precedente e la suddetta autorità trasmette immediatamente alla Commissione i dati concernenti tale rinuncia.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore, per codice e paese d'origine, al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo.

5. I titoli vengono rilasciati non appena possibile dopo la decisione della Commissione.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 36,23 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo intermedio concluso con detto paese.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti originari della Bulgaria

Esenzione dal prelievo a decorrere dal 1° gennaio 1995

>SPAZIO PER TABELLA>

Prodotti originari dell'Ungheria

Riduzione del prelievo del 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1995

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 629/95

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDE DI TITOLO D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DEL / ESENZIONE DAL PRELIEVO . . . PERIODO 1995

Data:

Stato membro: Regolamento (CE) n. . . . . /95 della Commissione

Mittente:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Telefax:

Numero di pagine:

Numero d'ordine delle domande:

Quantità totale richiesta (in tonnellate):

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 629/95

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TITOLO D'IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DEL / ESENZIONE DAL PRELIEVO . . . PERIODO 1995

Numero d'ordine: Stato membro:

Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità in tonnellate Paese d'origine

Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .

>FINE DI UN GRAFICO>