31995L0047

Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/11/1995 pag. 0051 - 0054


DIRETTIVA 95/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, con le decisioni 89/337/CEE (4) e 89/630/CEE del Consiglio (5), la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica dei servizi televisivi avanzati e ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi avanzati e dei servizi HDTV;

considerando che gli obiettivi della strategia per l'introduzione della HDTV in Europa costituiscono parte integrante della politica della Comunità nel settore audiovisivo, nei cui confronti si deve riaffermare l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (6), e che essi debbono tener conto di altri obiettivi di tale politica nella prospettiva dello sviluppo di una potenzialità europea nel settore audiovisivo, che comprendono obiettivi strutturali quali lo sviluppo della produzione in paesi o regioni dotati di una potenzialità ridotta nel settore audiovisivo;

considerando che la direttiva 92/38/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (7), ha definito un quadro regolamentare di norme per la diffusione di servizi radiotelevisivi avanzati per programmi televisivi basati sulla norma HD-MAC (8), per l'emissione via satellite e via cavo dell'HDTV non completamente numerico, e sulla norma D2-MAC (9) per le altre emissioni via satellite e via cavo non completamente numeriche nel formato panoramico caratterizzato dal rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che la decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, su un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati (10), intende promuovere il formato panoramico 16:9 (625 o 1 250 linee), indipendentemente dalla norma televisiva europea utilizzata e dal modo di trasmissione impiegato (su base terrestre, via satellite o via cavo);

considerando che l'articolo 7 della direttiva 92/38/CEE prevedeva che la Commissione presentasse una relazione sugli effetti dell'applicazione della direttiva stessa, sull'evoluzione del mercato, in particolare sulla penetrazione del mercato misurata con criteri obiettivi, sull'uso del sostegno finanziario della Comunità e, se necessario, presentasse al Consiglio proposte intese ad adeguare la direttiva stessa a tali sviluppi;

considerando che, per conseguire gli obiettivi comunitari indicati nelle decisioni sopracitate e per contribuire, a norma dell'articolo 7 A del trattato, al buon funzionamento del mercato interno della radiodiffusione di segnali televisivi, è necessario procedere all'adozione di un formato comune per le emissioni in formato panoramico;

considerando che il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato panoramico è stato adottato su scala mondiale dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (11) per la televisione ad alta definizione e che è auspicabile e possibile sviluppare il mercato dei servizi e dei prodotti televisivi avanzati in formato panoramico aventi il medesimo rapporto d'immagine di 16:9;

considerando che ai fini della presente direttiva i servizi televisivi in formato panoramico devono soddisfare il seguente requisito minimo: utilizzare un sistema di emissione che fornisca informazioni sufficienti per permettere ad un apposito ricevitore di ottenere un'immagine completa con definizione verticale completa; che agli stessi fini un servizio televisivo che prevede l'emissione con sistema «letterbox» in formato 4:3 e non è conforme al criterio minimo di cui sopra non deve essere considerato servizio televisivo in formato panoramico;

considerando che i servizi televisivi sono attualmente distribuiti nelle abitazioni tramite sistemi terrestri, sistemi via satellite e sistemi via cavo e che è essenziale che i servizi di formato panoramico siano resi disponibili al maggior numero possibile di telespettatori;

considerando che le reti televisive via cavo e le loro possibilità tecniche, definite dagli Stati membri, costituiscono un significativo elemento delle infrastrutture televisive di molti Stati membri e rivestiranno un'importanza cruciale per il futuro dei servizi televisivi avanzati;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicati i sistemi ad antenna centrale definiti dagli Stati membri;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'emissione numerica di segnali televisivi (siano essi trasmessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri), quale fattore che agevolerà un'effettiva concorrenza di libero mercato, e che ciò verrà conseguito nel modo migliore incaricando a tal fine un ente di normalizzazione europeo riconosciuto, tenendo conto, all'occorrenza, dei risultati dei processi di ricerca di consenso in atto tra gli operatori del mercato;

considerando che sarebbe opportuno elaborare siffatte norme in tempo utile, prima che siano introdotti nel mercato servizi connessi con la televisione numerica;

considerando che l'accesso condizionato è una questione importante per i consumatori e per i fornitori di servizi televisivi a pagamento, nonché per i titolari dei diritti sui programmi;

considerando che, a seguito di un ampio processo di consultazione presso gli operatori economici presenti sul mercato europeo, si sono raggiunti accordi in merito a vari problemi concernenti l'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento;

considerando che gli operatori dei servizi di accesso condizionato devono poter far valere il diritto di ottenere un beneficio economico dai loro investimenti e dalla prestazione dei servizi ai distributori ed essere così incoraggiati a proseguire nei loro investimenti;

considerando che è necessario rendere obbligatorio l'inclusione dell'algoritmo europeo comune di scomposizione del segnale nelle apparecchiature di consumo della Comunità europea, per garantire che tutti i fornitori di servizi televisivi a pagamento siano in grado, in via di principio, di fornire i rispettivi programmi a tutti i consumatori di servizi televisivi numerici a pagamento all'interno della Comunità;

considerando che è inoltre opportuno emanare disposizioni in materia di controllo dei segnali in transito (transcontrol) dell'accesso condizionato in corrispondenza delle terminazioni principali (head-end) delle reti televisive via cavo, nonché di rilascio di licenze per le tecnologie dell'accesso condizionato ai costruttori;

considerando che, nel contesto audiovisivo digitale europeo, aumenteranno le possibilità di pirateria, con conseguenze negative per gli operatori e per i fornitori di programmi, e che si renderà sempre più necessaria l'introduzione e l'applicazione di una normativa contro la pirateria efficace a livello europeo;

considerando che, alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici, è opportuno abrogare la direttiva 92/38/CEE e adottare una nuova direttiva;

considerando che le tecnologie per i servizi televisivi avanzati sono in rapida evoluzione e che è necessario affrontare il loro sviluppo con un approccio comune; che eventuali azioni distinte da parte degli Stati membri potrebbero provocare una non voluta frammentazione del mercato dei prodotti e servizi, nonché un inutile spreco di risorse; che di conseguenza tali azioni possono essere meglio realizzate a livello comunitario;

considerando che le conclusioni della presidenza, in occasione della Conferenza del G7 sulla società dell'informazione, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995, hanno sottolineato in particolare la necessità di un quadro normativo che garantisca l'apertura delle reti e l'osservanza delle regole di concorrenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici.

Gli Stati membri provvedono a facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, segnatamente in applicazione della direttiva 92/38/CEE e della decisione 93/424/CEE, tutelando così gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito per produrre o ricevere tali servizi.

Articolo 2

Tutti i servizi televisivi trasmessi ai telespettatori nella Comunità, siano essi emessi via cavo, via satellite o con sistemi terrestri:

a) se sono in formato d'immagine panoramico e a 625 linee e non sono completamente numerici debbono utilizzare il sistema di trasmissione D2-MAC con formato d'immagine 16:9 o un sistema di trasmissione 16:9 pienamente compatibile con il PAL o il SECAM.

Un servizio televisivo a formato panoramico è costituito da programmi prodotti e montati per essere presentati al pubblico su uno schermo a formato panoramico.

Il formato 16:9 è il formato di riferimento del servizio televisivo a formato panoramico;

b) se sono in alta definizione e non sono completamente numerici, debbono impiegare il sistema di trasmissione HD-MAC;

c) se sono completamente numerici, debbono impiegare un sistema di trasmissione normalizzato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto. In questo contesto un sistema di emissione comprende i seguenti elementi: formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica di sorgente dei segnali video, multiplazione dei segnali) e adattamento ai mezzi di emissione (codifica di canale, modulazione e, se necessario, dispersione di energia).

Le reti di trasmissione interamente numeriche, aperte al pubblico per la distribuzione di servizi televisivi, devono essere in grado di distribuire i servizi a formato panoramico.

Articolo 3

Ogni apparecchio televisivo dotato di un sistema visivo a schermo integrale, in cui la diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per la vendita o il noleggio nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e ricevitori numerici.

Articolo 4

In relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento trasmessi ai telespettatori nella Comunità europea si applicano le seguenti condizioni, a prescindere dai mezzi di trasmissione:

a) tutte le apparecchiature di consumo destinate alla vendita o al noleggio o in altro modo rese disponibili nella Comunità europea e che sono in grado di ricomporre segnali televisivi numerici debbono poter consentire:

- la ricomposizione (descrambling) di tali segnali conformemente all'algoritmo europeo comune di scomposizione dei segnali amministrato da un ente di normalizzazione europeo riconosciuto;

- la riproduzione di segnali trasmessi in chiaro purché, in caso di apparecchiature locate, il locatario si conformi al relativo contratto di locazione;

b) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità europea devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un controllo dei segnali in transito (transcontrol) in corrispondenza delle terminazioni principali (head-end) delle reti via cavo poco costoso, e che consenta agli operatori televisivi via cavo il controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi d'accesso condizionato;

c) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dai mezzi di trasmissione, che producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi numerici:

- propongano a tutti i distributori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, servizi tecnici i quali permettano che i loro servizi televisivi numerici siano captati dai telespettatori autorizzati dall'intermediario dei codificatori gestiti dagli operatori di servizi, e si conformino al diritto comunitario della concorrenza, segnatamente qualora emerga una posizione dominante;

- tengano una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato.

I distributori pubblicano un listino delle tariffe per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi.

Un servizio di televisione numerica può avvalersi di tali disposizioni solo se i servizi proposti sono conformi alla normativa europea in vigore;

d) quando concedono licenze ai fabbricanti di materiali di consumo, i detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai detentori di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nello stesso prodotto;

- di un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi,

- oppure di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori dell'accesso condizionato.

Qualora l'apparecchio televisivo sia provvisto di un decodificatore numerico, deve essere dotato di almeno una presa di interfaccia standardizzata supplementare che consenta di collegare l'accesso condizionato e altri elementi del sistema televisivo numerico al decodificatore numerico.

e) fatta salva qualsiasi azione che la Commissione o ogni Stato membro possano intentare in applicazione del trattato, gli Stati membri vigilano a che qualsiasi parte avente una controversia irrisolta in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo possa accedere agevolmente e in via di principio economicamente a procedure di composizione appropriate con l'obiettivo di risolvere tali controversie in modo equo, tempestivo e trasparente.

Questa procedura non esclude che una delle parti possa intentare un'azione di risarcimento. Qualora la Commissione sia invitata a formulare un parere in merito all'applicazione del trattato, deve pronunciarsi il più presto possibile.

Articolo 5

Ogni servizio televisivo in formato panoramico 16:9, a norma dell'articolo 2, che sia ricevuto e diffuso su sistemi televisivi via cavo dev'essere diffuso su tali sistemi almeno nel formato panoramico 16:9.

Articolo 6

Anteriormente al 1° luglio 1997 e ogni due anni a partire da tale data, la Commissione esamina le condizioni d'applicazione della presente direttiva e lo sviluppo del mercato dei servizi televisivi numerici nell'Unione europea e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione. Tale relazione concerne gli sviluppi del mercato, in particolare quelli relativi all'evoluzione delle tecnologie e dei servizi numerici, nonché gli sviluppi tecnici e commerciali del mercato in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici.

Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte intese ad adeguare la presente direttiva ai suddetti sviluppi.

Articolo 7

La direttiva 92/38/CEE è abrogata con effetto da nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HAENSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 341 del 18. 12. 1993, pag. 18 e GU n. C 321 del 18. 11. 1994, pag. 4.

(2) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 54), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 36) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

(4) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

(6) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(7) GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 17.

(8) Il riferimento alla norma ETSI è ETS 300 352.

(9) Il riferimento alla norma ETSI è ETS 300 250.

(10) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 48.

(11) La raccomandazione n. 709 dell'UIT-R definisce le «caratteristiche dell'immagine», compreso il rapporto d'immagine 16:9 che caratterizza il formato di schermo panoramico.