Direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati i e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 22/08/1995 pag. 0014 - 0028
DIRETTIVA 95/38/CE DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e le loro quantità massime che dovrà essere approvato dal Consiglio; considerando che nei prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, si possono ritrovare residui di antiparassitari in conseguenza delle prassi agricole; che occorre tener conto di dati riguardanti sia le utilizzazioni autorizzate di antiparassitari sia le sperimentazioni controllate; considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità corrispondono alle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile del punto di vista tossicologico; considerando che è ormai opportuno fissare le quantità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare il metidation, il metomil, il tiodicarb, l'amitraz, il pirimifosmetile, l'aldicarb, il tiabendazolo; che tuttavia non è possibile fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per tutte le combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti, poiché mancano dati sufficienti al riguardo; considerando che, per quanto riguarda il tiabendazolo, i dati disponibili sono insufficienti per stabilire, conformemente alle norme correnti, una quantità massima di residui per gli agrumi; considerando tuttavia che il tiabendazolo è stato incluso nell'elenco delle sostanze contemplate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (2) e fa parte della prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3); che un elemento importante di tale programma sarà la fissazione delle quantità massime quando tali sostanze sono utilizzate come prodotti fitosanitari; considerando che certi residui di antiparassitari possono essere presenti in particolare nelle spezie che devono poter essere controllate; che occorre modificare l'allegato I della direttiva 90/642/CEE in modo da inserire le spezie nell'elenco dei gruppi di prodotti cui sono applicabili le quantità massime di residui; considerando che si ritiene necessario stabilire percentuali massime di residui di antiparassitari nelle spezie soltanto per taluni prodotti, tenuto conto della tossicità dei loro residui e delle loro modalità di utilizzazione; considerando, tuttavia, che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari; considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue: 1) L'allegato I è così modificato: >SPAZIO PER TABELLA> 2) L'allegato II della direttiva diventa allegato II, parte A ed è così completato: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA