31995L0018

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0070 - 0074


DIRETTIVA 95/18/CE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, nell'applicare al settore dei trasporti ferroviari il principio della libertà di prestare servizi, occorre tener conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

considerando che per garantire in tutta la Comunità un'applicazione uniforme e non discriminatoria dei diritti d'accesso all'infrastruttura ferroviaria è opportuno introdurre una licenza per le imprese ferroviarie, allorché esse effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito d'applicazione della direttiva 91/440/CEE, comprese le eccezioni in essa previste per i servizi regionali, urbani ed extraurbani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione;

considerando che, in tale ottica, la licenza rilasciata da uno Stato membro deve essere riconosciuta valida in tutta la Comunità;

considerando che le condizioni comunitarie di accesso all'infrastruttura ferroviaria o per il transito saranno regolate da altre disposizioni della legislazione comunitaria;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire la necessaria uniformità e trasparenza, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi generali di tale sistema di licenzia, lasciando agli Stati membri la responsabilità del rilascio e della gestione delle licenze;

considerando che, per garantire servizi adeguati e sicuri, è necessario che un'impresa ferroviaria soddisfi in qualsiasi momento taluni requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale;

considerando che, ai fini della tutela degli utenti e dei terzi, è importante garantire che le imprese ferroviarie siano sufficientemente assicurate o abbiano adottato misure equivalenti riguardo alla copertura dei rischi di responsabilità civile;

considerando che è opportuno risolvere in questo stesso contesto le questioni della sospensione o della revoca della licenza, nonché del rilascio di licenze temporanee;

considerando che l'impresa ferroviaria rimane peraltro tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo non discriminatorio e volte a garantire che essa sia in grado di esercitare in piena sicurezza la propria attività su percorsi specifici;

considerando che per garantire l'efficiente funzionamento dei trasporti ferroviari internazionali è necessario che le imprese ferroviarie rispettino gli accordi in vigore in tale settore;

considerando infine che le procedure per il rilascio alle imprese ferroviarie delle licenze di esercizio, come pure le procedure per il mantenimento e la modifica di queste ultime, devono rispondere ad un intento generale di trasparenza e di non discriminazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità, qualora effettuino i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE alle condizioni previste da tale articolo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

3. La validità della licenza si estende all'insieme del territorio comunitario.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto privato o pubblico la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

b) « licenza », un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un'impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria; tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;

c) « autorità preposta al rilascio della licenza », l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario.

d) - « servizi urbani ed extraurbani », i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;

- « servizi regionali », i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione.

Articolo 3

Ogni Stato membro designa l'organismo preposto al rilascio delle licenze in campo ferroviario e responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

SEZIONE II

Condizioni per il rilascio della licenza

Articolo 4

1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita.

2. Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requisiti fissati nella presente direttiva.

3. Un'impresa ferroviaria per la quale ricorrono i requisiti fissati nella presente direttiva ha diritto di ottenere il rilascio della licenza.

4. Nessuna impresa ferroviaria è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario rientranti nel campo d'applicazione della presente direttiva se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare.

Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé stessa all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Articolo 5

1. Ogni impresa ferroviaria deve essere in grado di dimostrare alle autorità dello Stato membro preposte al rilascio delle licenze, già prima di iniziare le sue attività, che ricorrano in qualsiasi momento determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale nonché di copertura della propria responsabilità civile, di cui agli articoli da 6 a 9.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni impresa che richiede il rilascio di una licenza deve fornire tutte le informazioni utili.

Articolo 6

Gli Stati membri definiscono le condizioni alle quali ricorrono i requisiti in materia di onorabilità per garantire che l'impresa ferroviaria richiedente la licenza o le persone responsabili della gestione:

- non siano stati condannati per illeciti penali gravi, ivi compresi illeciti di natura commerciale;

- non siano stati oggetto di una procedura fallimentare;

- non siano stati condannati per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;

- non siano stati condannati per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi scaturenti dalla legislazione in materia di protezione del lavoro.

Articolo 7

1. Ricorrono i requisiti in materia di capacità finanziaria allorché l'impresa ferroviaria richiedente la licenza può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo di dodici mesi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni richiesta di licenza è corredata quantomeno delle informazioni di cui all'allegato, parte I.

Articolo 8

1. Ricorrono i requisiti in materia di competenza professionale allorché:

a) l'impresa ferroviaria che richiede la licenza dispone o disporrà di un'organizzazione gestionale e possiede le conoscenze e/o l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella licenza;

b) il personale responsabile della sicurezza, in particolare i macchinisti, è pienamente qualificato nel proprio campo di attività;

c) il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione sono tali da garantire un alto livello di sicurezza per le operazioni da effettuare.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni richiesta di licenza è corredata quantomeno delle informazioni di cui all'allegato, parte II.

3. Il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

Articolo 9

Un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.

SEZIONE III

Validità della licenza

Articolo 10

1. Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, l'autorità preposta al rilascio della licenza può prescrivere che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari della durata di cinque anni al massimo.

2. Le licenze possono contenere disposizioni specifiche in materia di sospensione o di revoca delle stesse.

Articolo 11

1. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze nutra fondati dubbi circa la ricorrenza, da parte dell'impresa ferroviaria cui essa ha rilasciato la licenza, dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva, in particolare all'articolo 5, essa può, in qualsiasi momento, compiere le verifiche quanto alla ricorrenza di tali requisiti.

L'autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza se constata che per l'impresa ferroviaria non ricorrono più i requisiti fissati dalla presente direttiva, in particolare all'articolo 5.

2. Qualora l'autorità preposta la rilascio delle licenze di uno Stato membro constati che sussistono fondati dubbi quanto alla ricorrenza dei requisiti definiti nella presente direttiva da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, ne informa senza indugio tale autorità.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, allorché una licenza è sospesa o revocata a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria, l'autorità preposta al rilascio della licenza può concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. La licenza temporanea è tuttavia valida soltanto per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di concessione della stessa.

4. Qualora un'impresa ferroviaria abbia sospeso l'attività per sei mesi o non l'abbia iniziata nei sei mesi successivi al rilascio della licenza, l'autorità preposta del rilascio delle licenze può decidere che la licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma ovvero essere sospesa.

Nel caso di avvio dell'attività, l'impresa può chiedere che sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della specificità dei servizi forniti.

5. Nel caso di modifiche riguardanti la situazione giuridica di un'impresa ferroviaria, in particolare nel caso di fusione o di assunzione del controllo, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può decidere che la licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma. L'impresa ferroviaria in questione può continuare l'attività a meno che l'autorità preposta al rilascio delle licenze ritenga che la sicurezza è compromessa; in tal caso la decisione deve essere motivata.

6. Qualora un'impresa ferroviaria intenda estendere o mutare in misura considerevole le proprie attività, la licenza deve essere sottoposta, per una revisione, all'autorità preposta al rilascio delle licenze.

7. L'autorità preposta al rilascio delle licenze non permette a un'impresa ferroviaria nei confronti della quale sia stato dato inizio ad una procedura concorsuale o qualsiasi altra di natura analoga di mantenere la licenza, qualora sia convinta che non sussistano prospettive realistiche di ristrutturazione finanziaria soddisfacenti entro un termine ragionevole.

8. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 12

L'impresa ferroviaria è altresì tenuta a osservare, oltre ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, anche le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, stabilite in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda:

- i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari,

- i requisiti di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa,

- le disposizioni riguardanti la sanità, la sicurezza, le condizioni sociali e i diritti dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 13

Le imprese ferroviarie devono rispettare gli accordi relativi ai trasporti ferroviari internazionali in vigore negli Stati membri in cui operano.

SEZIONE IV

Disposizione transitoria

Articolo 14

È accordato un periodo transitorio di dodici mesi alle imprese ferroviarie che gestiscono servizi ferroviari alla data del termine di recepimento della presente direttiva, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per consentire loro di conformarsi alle disposizioni di quest'ultima. Il periodo di transizione non riguarda le disposizioni che possono incidere sulla sicurezza dei servizi ferroviari.

SEZIONE V

Disposizioni finali

Articolo 15

1. Le procedure per il rilascio di una licenza sono rese pubbliche dallo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.

2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulla richiesta di rilascio senza indugio tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato. Essa comunica la decisione all'impresa ferroviaria richiedente. Ogni decisione di rigetto di una richiesta deve essere motivata.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio delle licenze siano oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 16

1. La Commissione presenta al Consiglio, due anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva una relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da proposte in ordine al prosieguo dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. PONS

(1) GU n. C 24 del 28. 1. 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 9.

(2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 56).

(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 30).

(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

ALLEGATO

I. Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1. L'esame d'idoneità finanziaria si effettua in base ai conti annuali dell'impresa e, per le imprese che chiedono una licenza e non sono in grado di presentare tali conti, in base al bilancio annuale. Ai fini del suddetto esame devono essere fornite informazioni particolareggiate, segnatamente sui seguenti elementi:

a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti;

b) fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;

c) capitale di esercizio;

d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;

e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa.

2. Il richiedente non possiede, in particolare, l'idoneità finanziaria richiesta qualora siano dovuti per l'attività dell'impresa notevoli arretrati di imposte o contributi sociali.

3. L'autorità può esigere, in particolare, la presentazione di una relazione di valutazione e di documenti appropriati emessi da una banca, una cassa di risparmio pubblica, un revisore dei conti o un esperto contabile giurato. Tali documenti devono comprendere informazioni relative agli elementi di cui al punto 1.

II. Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2

1. Informazione sulla natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile, segnatamente per quanto riguarda le norme di sicurezza.

2. Informazioni sulle qualifiche del personale responsabile della sicurezza e sulle modalità di formazione del personale.