31995D0442

95/442/CE: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 28/10/1995 pag. 0063 - 0064


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 1995 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (95/442/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'Ucraina ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato;

considerando che l'Ucraina e l'Unione europea hanno firmato un accordo di associazione e cooperazione che favorirà di una piena cooperazione fra le due parti;

considerando che le autorità ucraine hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali;

considerando che l'Ucraina ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by ed un secondo ricorso alla Systemic Transformation Facility a sostegno del programma globale di stabilizzazione e di riforma; che gli accordi in proposito, per un importo complessivo di 1,9 miliardi di USD, sono stati approvati dal Consiglio del FMI il 7 aprile 1995; che la Banca mondiale dovrebbe concedere all'Ucraina, nel 1995, prestiti subordinati alla realizzazione degli interventi previsti per un importo complessivo di circa 600 milioni di USD;

considerando che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, restano da finanziare per il 1995 altri 3,4 miliardi di USD per sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma; che dopo la rinegoziazione dei debiti dell'Ucraina nei confronti di Russia e Turkmenistan, l'importo ancora da finanziare è sceso a 900 milioni di USD; che contributi sostanziali sono attesi anche da Stati Uniti e Giappone;

considerando che, con decisione 94/940/CE (3), il Consiglio ha approvato un'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina per un importo massimo di 85 milioni di ecu; che è tuttavia necessario concedere all'Ucraina ulteriore assistenza finanziaria per sostenere la bilancia dei pagamenti, rafforzasre le sue riserve valutarie e favorire la realizzazione degli adeguamenti strutturali necessari in tale paese;

considerando che le autorità ucraine si sono impegnate a procedere rapidamente all'attuazione del piano di chiusura della centrale nucleare di Chernobyl entro l'anno 2000, secondo le modalità sostenute dal Gruppo dei Sette e dall'Unione europea;

considerando che la concessione all'Ucraina di un ulteriore prestito a lungo termine è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerasndo che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a lungo termine per un importo massimo di 200 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve e favorire la realizzazione delle riforme strutturali necessarie.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Ucraina attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Ucraina.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a accordarsi con le autorità ucraine nelle condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in due quote. Fatto salvo l'articolo 2 e subordinatamente alla realizzazione di progressi nell'applicazione dell'accordo di stand-by concordato con il FMI, la prima quota pari a 100 milioni di ecu è svincolata non prima di tre mesi dopo l'erogazione del prestito di 85 milioni di ecu approvato dal Consiglio con decisione 94/940/CE.

2. Fatto salvo l'articolo 2, la seconda quota è svincolata subordinatamente ad un soddisfacente andamento dell'accordo di stand-by e comunque non prima di tre mesi dopo l'erogazione della prima quota.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ucraina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolongamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA