31995D0320

95/320/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 09/08/1995 pag. 0014 - 0015


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1995 che istituisce un Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (95/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le norme comuni in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro devono garantire una sufficiente protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nella Comunità;

considerando che l'elaborazione e la modificazione di norme comuni in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro esigono una valutazione scientifica dei rischi sul luogo di lavoro e delle misure da attuare per la protezione contro tali rischi;

considerando che una simile valutazione esige la partecipazione di personalità scientifiche altamente qualificate in tutti i campi pertinenti in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro;

considerando che in occasione dell'adozione della direttiva 88/642/CEE del Consiglio (1), che modifica la direttiva 80/1107/CEE (2) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, il Consiglio ha invitato la Commissione a istituire un comitato scientifico responsabile della valutazione dei dati scientifici disponibili necessari alla definizione di valori limite;

considerando che la Commissione ha accolto con favore l'invito del Consiglio, e fin dal 1990 ha consultato informalmente un gruppo di esperti scientifici in materia di limiti dell'esposizione professionale;

considerando che nella comunicazione della Commissione relativa ad un Programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro la Commissione ha specificato tra gli obiettivi dei prossimi cinque anni lo sviluppo di misure preventive in relazione agli agenti chimici;

considerando che è importante che la Commissione acquisisca pareri scientifici imparziali di persone altamente qualificate, al fine di condurre una permanente attività di esame;

considerando che a tal fine si dovrebbe costituire presso la Commissione un comitato scientifico di natura consultiva,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico (in appresso denominato « il comitato ») al fine di esaminare gli effetti di agenti chimici sulla salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di fornire alla Commissione, qualora essa lo richieda, pareri in merito a qualsiasi argomento relativo all'esame tossicologico di sostanze chimiche per valutarne gli effetti sulla salute dei lavoratori.

Il comitato consiglia in particolare in merito alla definizione di « Limiti dell'esposizione professionale » (Leo) basati su dati scientifici e, se del caso, proporre valori che possono comprendere:

- il valore medio ponderato nel tempo in relazione ad otto ore (Twa),

- limiti per esposizioni di breve durata/limiti di escursione (Stel),

- valori limite biologici.

I Leo potranno essere completati, se necessario, da ulteriori osservazioni.

Il comitato consiglia in merito a qualsiasi possibile assorbimento per altri canali (per esempio la pelle e/o le membrane mucose) che sia verosimile nel caso della sostanza in esame.

2. Qualsiasi raccomandazione viene documentata ed illustrata mediante informazioni sui dati di base, una descrizione degli effetti critici, le tecniche di estrapolazione adottate e qualsiasi dato relativo a possibili rischi per la salute umana. Viene inoltre segnalata la fattibilità di un controllo dell'esposizione ad aventuali valori limiti proposti.

3. Il comitato esamina costantemente ogni fattore scientifico pertinente in relazione alla definizione di Leo e redige raccomandazioni per assistere la Commissione nella definizione di priorità.

4. Il comitato esegue altri compiti relativi alla valutazione tossicologia di agenti chimici, su richiesta della Commissione.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di ventuno membri al massimo provenienti da tutti gli stati membri e tali da riflettere l'intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato di cui all'articolo 2, comprendendo segnatamente competenze in materia di chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro e igiene del lavoro, e competenze generali nella definizione di Leo.

2. La Commissione nomina i membri del comitato, sentiti i rispettivi Stati membri, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.

3. Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidente per un periodo di tre anni. Risulta eletto chi ottiene una maggioranza pari a due terzi dei membri presenti.

4. La durata del mandato dei membri del comitato è di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Scaduto il triennio, i membri del comitato restano in carica fino al momento della loro sostituzione o del rinnovo del loro incarico.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del comitato in carica la Commissione nomina un nuovo membro del comitato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione pubblica l'elenco dei membri nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a titolo notiziale.

Articolo 5

1. Il comitato può costituire gruppi di lavoro tra i suoi membri, con il consenso dei rappresentanti della Commissione.

2. Il mandato dei gruppi di lavoro è di riferire al comitato in merito ad argomenti assegnati al comitato medesimo.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce, di norma, quattro volte all'anno.

2. I rappresentanti della Commissione possono invitare a partecipare alle riunioni persone aventi particolare competenza sull'argomento oggetto di studio.

3. I servizi della Commissione assicurano la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

4. I rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 7

Il comitato e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono di norma presso le sedi della Commissione, su convocazione di quest'ultima. Tuttavia, in circostanze eccezionali e ogniqualvolta necessario alla luce di esigenze scientifiche, le riunioni si possono svolgere in sedi diverse, su convocazione della Commissione.

Articolo 8

1. Le discussioni del comitato riguardano la richiesta di parere espressa dai rappresentanti della Commissione.

I rappresentanti della Commissione, all'atto di richiedere il parere del comitato, possono stabilire il termine entro il quale il parere deve essere emesso.

2. Il comitato si adopera affinché la propria raccomandazione sia espressa su base consensuale. Le discussioni del comitato non sono seguite da una votazione.

3. Qualora il parere sia emesso all'unanimità i membri del comitato, redigono le conclusioni comuni. In caso contrario le diverse posizioni espresse nel corso delle discussioni sono riportate in una relazione redatta sotto la responsabilità dei rappresentanti della Commissione.

4. Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione rende pubblici i pareri del comitato.

Articolo 9

Salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni di cui hanno conoscenza a seguito dell'attività del comitato, quando la Commissione li informa che il parere rischiesto è relativo a materie di natura confidenziale.

In tali casi, sono presenti alla riunione solo i membri del comitato e rappresentanti della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1995.

Per la Commissione Pádraig FLYNN Membro della Commissione