31995D0308

95/308/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0042 - 0058


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (95/308/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha partecipato in nome della Comunità ai negoziati condotti da un gruppo di lavoro ad hoc al fine di predisporre una convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;

considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 18 marzo 1992 ad Helsinki;

considerando che tale convenzione è intesa, principalmente, a istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e a garantire un'utilizzazione razionale delle risorse idriche nei paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che la Comunità ha adottato delle misure nel settore disciplinato dalla convenzione e che in tale settore essa è competente a impegnarsi sul piano internazionale;

considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nella prospettiva di uno sviluppo durevole;

considerando che l'insieme della politica della Comunità in materia ambientale è inteso a rafforzare la cooperazione internazionale affinché prevalga un elevato livello di protezione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e sul principio « chi inquina paga »;

considerando che, nel quadro delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 130 R del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è approvata a nome della Comunità europea.

Il testo della convenzione è pubblicato nell'allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 25 della convenzione.

Tale persona o tali persone depositano contemporaneamente la dichiarazione di competenze cui all'allegato II alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

(1) GU n. C 212 del 5. 8. 1993, pag. 60.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 1.