31995D0180

95/180/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 1995, che accetta l'impegno modificato offerto dal governo tailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, originari della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 25/05/1995 pag. 0094 - 0096


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1995 che accetta l'impegno modificato offerto dal governo tailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera di diametro esterno massimo inferiore a 30 mm, originari della Tailandia (95/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 10 e 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Nel luglio 1988 la Commissione ha iniziato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera originari della Tailandia (2), in seguito ad una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee di produttori di cuscinetti a sfera (FEBMA). I prodotti sono stati definiti come cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm (in appresso denominati « cuscinetti a sfera »), originari della Tailandia.

(2) La Commissione ha accertato che le importazioni in questione erano oggetto di sovvenzioni e provocavano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria. Alla luce di queste risultanze, il governo tailandese ha offerto un impegno volto ad eliminare gli effetti della sovvenzione. L'impegno implicava l'imposizione di un'imposta sulle esportazioni pari a 1,76 baht, equivalente all'importo delle sovvenzioni accertate e passibili di dazio compensativo, per ciascun cuscinetto a sfera esportato nella Comunità.

(3) Nel giugno 1990, con la decisione 90/266/CEE (3), la Commissione ha accettato l'impegno offerto e ha chiuso l'inchiesta.

(4) Nel luglio 1993, in seguito a un riesame, la Commissione ha stabilito che l'importo della sovvenzione era sceso a 0,91 baht per unità. Dopo essere stato informato di tali risultanze, il governo tailandese ha ridotto l'importo dell'imposta sulle esportazioni a 0,91 baht per cuscinetto a sfera esportato nella Comunità e a tal fine ha offerto una versione modificata dell'impegno, che è stata accettata dalla Commissione con la decisione 93/381/CEE (4).

(5) Inoltre, per evitare che l'imposta sulle esportazioni fosse elusa con importazioni indirette, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1781/93 (5), ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera di origine tailandese, ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo.

(6) Nel settembre 1994, in seguito ad un nuovo riesame, con la decisione 94/639/CE (1) la Commissione ha accettato una nuova versione dell'impegno, secondo la quale, in considerazione del calo dell'importo della sovvenzione, l'imposta sulle esportazioni era ridotta a 0,72 baht per unità. Il regolamento (CE) n. 2271/94 del Consiglio (2) ha modificato l'aliquota del dazio compensativo, che è stata fissata al 5,3 %, per tener conto della diminuzione dell'importo dell'imposta sulle esportazioni.

B. RIAPERTURA DELL'INCHIESTA

(7) La Commissione ha successivamente ricevuto alcuni elementi di prova da cui risulta una modifica dell'importo della sovvenzione. In tali circostanze, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), nel dicembre 1994 la Commissione ha iniziato un riesame della decisione 94/639/CE e del regolamento (CE) n. 2271/94.

(8) La Commissione ha ufficialmente informato il governo tailandese, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il denunziante nell'inchiesta iniziale (FEBMA) e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. Il governo tailandese, gli esportatori situati in Tailandia e i produttori comunitari, rappresentati dalla FEBMA, hanno comunicato osservazioni scritte.

(9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le seguenti sedi:

a) governo tailandese:

- Department of Foreign Trade, Bangkok,

- Board of Investment, Bangkok;

b) esportatori tailandesi:

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Tailandia,

- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Tailandia,

- NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Tailandia.

Le tre società esportatrici sono controllate interamente dalla società giapponese Minebea Co. Ltd Japan.

C. NUOVO CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE SOVVENZIONI

(10) Dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova sul fatto che le sovvenzioni in oggetto siano passibili di dazi compensativi, la Commissione conferma la conclusione esposta nella decisione 94/639/CE, secondo la quale tutte le sovvenzioni accordate dal governo tailandese agli esportatori (NMB Thai Ltd, Pelmec Thai Ltd e NMB-Hi-Tech Ltd) sono soggette a dazi compensativi.

(11) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni erogate nel periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994 (periodo dell'inchiesta), che è il periodo più recente per il quale sono state effettuate revisioni dei conti degli esportatori. Si tratta infatti di una fase di transizione dovuta alla modifica dell'esercizio finanziario degli esportatori, che ora, a differenza di quelli precedenti che cominciavano il 1° ottobre, inizia il 1° aprile.

a) Esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali i) Esenzione a norma dell'articolo 31 (12) È stato stabilito che la NMB Thai non ha più diritto all'esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 31 dell'Investment Promotion Act tailandese, in quanto è scaduto il termine fissato per tale esenzione nei rispettivi Certificates of promotion.

Nel periodo dell'inchiesta la Pelmec Thai ha subito perdite e quindi non ha beneficiato dell'esenzione.

L'unico esportatore che ha fruito dell'esenzione è la NMB Hi-Tech, che nel periodo dell'inchiesta aveva ancora i requisiti richiesti e che ha realizzato profitti. L'importo della sovvenzione, calcolato moltiplicando il reddito imponible per l'aliquota dell'imposta del 30 %, ammontava a 43,9 milioni di baht.

ii) Esenzione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 (13) È stato stabilito che la NMB Thai e la NMB Hi-Tech hanno ancora tratto vantaggio dall'esenzione concessa a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 dell'Investment Promotion Act tailandese, che consente loro di dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 5 % dell'aumento dei proventi delle esportazioni dell'anno precedente.

Gli importi della sovvenzione, calcolati con lo stesso metodo impiegato per la sovvenzione a norma dell'articolo 31, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Esenzione dal dazio doganale sulle importazioni di macchinari e materiali essenziali (14) Tutti gli esportatori continuano a beneficiare dell'esenzione totale dal dazio doganale sulle importazioni di macchinari e materiali essenziali. Come nell'inchiesta iniziale, l'importo della sovvenzione relativa ai macchinari è stato calcolato in funzione dell'ammortamento, ripartendo il valore dell'esenzione su un periodo di 10 anni, mentre l'importo per i materiali essenziali (compresi gli utensili e le parti di macchine) nel periodo dell'inchiesta è stato stabilito in base alle spese. L'importo della sovvenzione era il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(15) L'importo totale delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi erogate nel periodo dell'inchiesta era il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(16) Espressa come importo per cuscinetto a sfera esportato dalla Tailandia e successivamente ponderata secondo il volume delle esportazioni di ciascun esportatore tailandese nella Comunità, la sovvenzione è pari a 0,66 baht per unità.

(17) Il governo tailandese, gli esportatori, gli importatori e il denunziante nell'inchiesta iniziale sono stati informati dei fatti in base ai quali sono state elaborate le presenti conclusioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservzioni scritte presentate dalle parti sono state prese debitamente in considerazione.

D. MODIFICAZIONE DELL'IMPEGNO

(18) Il governo tailandese ha offerto alla Commissione un impegno modificato in cui l'importo dell'imposta sulle esportazioni istituita sui cuscinetti a sfera esportati nella Comunità è stato fissato a 0,66 baht per unità. Alla luce delle risultanze, la Commissione ritiene che questo importo sia sufficiente per eliminare l'effetto delle sovvenzioni e che pertanto la versione modificata dell'impegno offerto dal governo tailandese sia accettabile.

(19) La versione modificata dell'impegno si applica soltanto ai cuscinetti a sfera di origine tailandese esportati direttamente dalla Tailandia nella Comunità. I cuscinetti a sfera di origine tailandese importati nella Comunità attraverso altri paesi terzi continuano ad essere soggetti al dazio compensativo definitivo per salvaguardare l'efficacia dell'impegno e per evitare l'evasione dell'imposta. L'aliquota del dazio fissata dal regolamento (CE) n. 1169/95 del Consiglio (1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1781/93, è pari al 4,8 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto.

(20) Il comitato consultivo non ha fatto obiezioni alla presente proposta di accettare l'impegno modificato,

DECIDE:

Articolo unico

È accettata la modificazione dell'impegno offerto dal governo tailandese in relazione al procedimento relativo al dazio compensativo per le importazioni di cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, originari della Tailandia.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1995.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente