31994R3384

Regolamento (CE) n. 3384/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 3 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 3 pag. 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 3384/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (6), in particolare l'articolo 19,

sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni,

(1) considerando che dall'esperienza dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3666/93 (8), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, è emersa l'esigenza di migliorare alcuni aspetti procedurali; che è quindi opportuno sostituirlo con un nuovo regolamento;

(2) considerando che il regolamento (CEE) n. 4064/89 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione; che, da un lato, la notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli alle parti del progetto di concentrazione mentre, dall'altro, il mancato rispetto dell'obbligo di notificazione costituisce un atto passibile di ammenda e può comportare, per le parti notificanti, altre conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile; che, per ragioni di certezza del diritto, è quindi opportuno definire con precisione l'oggetto e il contenuto delle informazioni da fornire all'atto della notificazione;

(3) considerando che spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata;

(4) considerando che, per semplificare e per accelerare l'esame delle notifiche, è opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario;

(5) considerando che dalla notificazione decorrono i termini legali di inizio del procedimento e di adozione delle decisioni e che è quindi necessario stabilire le condizioni e la data della sua efficacia;

(6) considerando che, a fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati nel regolamento (CEE) n. 4064/89 e che occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini; che, in assenza di disposizioni specifiche, la determinazione delle norme applicabili alle date e ai termini dovrebbe basarsi sui principi di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (9);

(7) considerando che le disposizioni riguardanti la procedura della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e il diritto alla difesa; che a tal fine la Commissione deve distinguere tra le parti che notificano la concentrazione, le altre parti del progetto di concentrazione, i terzi e le parti alle quali la Commissione intende infliggere, mediante decisione, ammende o penalità di mora;

(8) considerando che, prima della notificazione, la Commissione darà alle parti - su richiesta delle stesse - possibilità di discutere a titolo informale e con la massima riservatezza della concentrazione che intendono realizzare; che inoltre, dopo la notificazione, essa manterrà, ove necessario, stretti contatti con tali parti per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione del primo esame del caso;

(9) considerando che, in ossequio al principio del diritto alla difesa, le parti notificanti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni; che le altre parti interessate devono anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista;

(10) considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne presentino domanda scritta;

(11) considerando che tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione della procedura scritta con un'audizione orale ufficiale; che nei casi urgenti la Commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente all'audizione orale ufficiale delle parti notificanti, delle altre parti interessate o di terzi;

(12) considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le condizioni in base alle quali possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere;

(13) considerando che la Commissione deve rispettare il legittimo interesse delle imprese a proteggere i segreti commerciali;

(14) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di valutare adeguatamente le modifiche al progetto originario di concentrazione e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, i terzi e le autorità degli Stati membri previste dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in particolare all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, deve essere stabilito un termine per la presentazione di modifiche al progetto di concentrazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

(15) considerando che occorre inoltre stabilire le modalità per la fissazione e il computo dei termini di presentazione delle osservazioni stabiliti dalla Commissione;

(16) considerando che il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese esprime il proprio parere sulla base di un progetto preliminare di decisione; che deve quindi essere sempre consultato a conclusione dell'istruzione del caso; che, tuttavia, questa consultazione non osta ad ulteriori accertamenti, ove necessario, da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I NOTIFICAZIONI

Articolo 1

Soggetti legittimati ad effettuare le notificazioni

1. Le notificazioni sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti delle persone o delle imprese, questi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazione congiunte devono essere effettuate da un rappresentante comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

Articolo 2

Effettuazione delle notificazioni

1. Le notificazioni devono essere effettuate nella forma prescritta dal formulario CO contenuto nell'allegato I. In caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. Le notificazioni devono essere presentate alla Commissione in ventiquattro esemplari e la documentazione allegata in diciannove esemplari, all'indirizzo indicato nel formulario CO.

3. I documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale. In quest'ultimo caso le parti che effettuano la notificazione sono tenute al certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. Le notificazoni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tale lingua costituirà la lingua procedurale utilizzata con le parti notificanti. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali delle Comunità, deve essere allegata la traduzione nella lingua procedurale.

5. Le notificazioni effettuate ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'organo di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notificazioni non è una lingua ufficiale della Comunità, le parti notificanti presentanto tutta la documentazione con la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dalla Commissione come lingua precedurale per le parti notificanti.

Articolo 3

Le informazioni e i documenti che devono esssere comunicati

1. Le notificazioni devono contenere le informazioni e i documenti richiesti nel formulario CO. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire un'informazione o un documento particolare tra quelli richiesti dal formulario CO qualora non li ritenga necessari per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o al loro rappresentante l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché della risposta alla comunicazione scritta di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Articolo 4

Efficacia delle notificazioni

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, le notificazioni sono efficaci dalla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto un profilo rilevante, la Commissione trasmette senza indugio una comunicazione scritta alle parti notificanti o ai loro rappresentanti, impartendo loro un termine adeguato per il completamento delle informazioni o dei documenti; in tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni o i documenti completi.

3. Qualsiasi cambiamento sostanziale dei fatti oggetto della notificazione che è noto o dovrebbe essere noto alle parti notificanti deve essere comunicato alla Commissione spontaneamente e senza indugio. Qualora il cambiamento sia tale da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare la notificazione efficace dalla data in cui riceve le informazioni sul cambiamento stesso; in tal caso essa trasmette senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti un'apposita comunicazione scritta.

4. Le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.

5. La Commissione, quando rende pubblica l'avvenuta notificazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, indica la data in cui la stessa le è pervenuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi da 2 a 4, la data da cui decorre l'efficacia della notificazione sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nouva comunicazione indicante tale data.

Articolo 5

Conversione delle notificazioni

1. La Commissione, qualora constati che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, informa per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. Fatto salvo il paragrafo 2 la Commissione considera la notificazione - su richiesta delle parti notificanti ed a seconda dei casi - come domanda ai sensi dell'articolo 2 o notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la Commissione può chiedere che le informazioni fornite nella notificazione vengano completate entro un termine adeguato, da essa fissato, se ciò risulta necessario per la valutazione dell'operazione alla luce dei regolamenti sopra citati. La domanda o la notificazione vengono considerate conformi alle disposizioni di detti regolamenti fin dalla data della prima notificazione, purché le informazioni complementari pervengano alla Commissione entro il termine prescritto.

SEZIONE II TERMINI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PER LE DECISIONI

Articolo 6

Inizio dei termini

1. I termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 cominciano a decorrere dall'inizio del giorno lavorativo - ai sensi dell'articolo 22 - successivo alla data della notificazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine di cui all'aticolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 comincia a decorrere dall'inizio del giorno lavorativo - ai sensi dell'articolo 22 - successivo all'avvio del procedimento.

Articolo 7

Scadenza dei termini

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno che, nel mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, porta lo stesso numero del giorno iniziale del termine. Se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno che nella sesta settimana successiva alla settimana in cui il termine inizia a decorrere, porta la stessa denominazione del giorno iniziale del termine.

3. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno che, nel quarto mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, porta lo stesso numero del giorno iniziale del termine. Se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

4. Se l'ultimo giorno del termine non è un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 22, il termine scade allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Articolo 8

Recupero di giorni festivi

Una volta determinata la scadenza del termine a norma dell'articolo 7, se nei termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono compresi giorni festivi legali o altri giorni festivi della Commissione ai sensi all'articolo 22, i termini sono prolungati di un numero equivalente di giorni lavorativi.

Articolo 9

Sospensione dei termini

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso quando la Commissione deve prendere una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 3 dello stesso regolamento, in quanto:

a) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

b) una delle parti notificanti o un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi ad un accertamento ritenuto necessario dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 4064/89 oppure rifiuta nel corso dell'accertamento stesso di prestare la sua collaborazione in conformità di tale disposizione;

c) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione.

2. Il decorso del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine stabilito nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un accertamento e la conclusione degli accertamenti ordinati mediante decisione;

c) nei casi cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste mediante decisione o la fine degli accertamenti ordinati con decisione.

3. La sospensione del decorso del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e termina allo spirare del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se non si tratta di un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 22, la sospensione del termine finisce allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

Rispetto del termine

I termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della loro scadenza. La decisione deve essere comunicata senza indugio alle parti notificanti.

SEZIONE III AUDIZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DEI TERZI

Articolo 11

Definizione delle parti

Ai fini del diritto all'audizione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 4064/89, le parti si distinguono in:

a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che effettuano la notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 4064/89;

b) altre parti interessate, ossia le parti del progetto di concentrazione diverse dalle parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l'impresa oggetto della concentrazione;

c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avere un sufficiente interesse, in particolare i clienti, i fornitori e i concorrenti sugli interessi dei quali la concentrazione ha un'incidenza diretta, e in special modo i membri degli organi di amministrazione o di gestione delle imprese interessate o in rappresentanti riconosciuti del personale di tali imprese;

d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Articolo 12

Decisioni di sospensione dell'operazione di concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 o una decisione sfavorevole agli interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 di detto regolamento, comunica per iscritto alle parti notificanti e alle altre parti interessate, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 dello stesso regolamento, le sue obiezioni e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. La Commissione, qualora abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui la paragrafo 1, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89, senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni comunica senza indugio, e comunque prima della scadenza del termine della sospensione, il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e, impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti notificanti e delle altre parti interessate, la Commissione adotta una decisione definitiva, con la quale revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti stesse non hanno presentato osservazioni entro il termine loro impartito, alla scadenza di quest'ultimo la decisione provvisoria della Commissione diventa definitiva.

3. Le parti notificanti e le altre parti interessate presentano osservazioni scritte o orali entro il termine loro impartito. Esse possono confermare per iscritto le loro dichiarazioni orali.

Articolo 13

Decisioni di merito

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma o dell'articolo 8, paragrafi 3, 4 o 5, del regolamento (CEE) n. 4064/89, la Commissione prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.

2. a) La Commissione rivolge per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

b) La Commissione informa per iscritto le altri parti interessate di tali obiezioni.

La Commissione impartisce altresì alle altre parti interessate un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

3. a) Dopo la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti, la Commissione dà a queste, su richiesta, la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, affinché possano esercitare il loro diritto alla difesa.

b) La Commissione, su richiesta, dà alle altre parti che sono state informate delle obiezioni la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, nella misura in cui la presentazione delle loro osservazioni lo richieda.

4. Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate presentano entro il termine impartito, osservazioni scritte sulle obiezioni stesse. Nelle osservazioni scritte possono esporre qualsiasi questione rilevante per il caso ed allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti; possono inoltre domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare tali fatti esposti.

5. Qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 di detto regolamento, le parti nei confronti delle quali intende adottare la decisione stessa.

Si applica, per quanto di ragione, la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a), al paragrafo 3, lettera a) e al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 14

Audizioni

1. La Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle loro osservazioni scritte la possibilità di presentare osservazioni orali nell'ambito di un'audizione ufficiale, purché dimostrino di avervi sufficiente interesse. Essa può dare alle parti notificanti l'occasione di presentare osservazioni orali anche in altri casi.

2. La Commissione dà alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di presentare osservazioni orali nell'ambito di un'audizione ufficiale, purché dimostrino di avervi sufficiente interesse. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni orali anche in altri casi.

3. La Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di esporre oralmente i propri argomenti nell'ambito di un'audizione ufficiale. Essa può dare a dette parti la possibilità di presentare osservazioni orali anche in altri casi.

4. La Commissione convoca le persone che devono essere sentite per la data da essa fissata.

5. La Commissione trasmette immediatamente una copia della convocazione alle autorità competenti degli Stati membri, che possono incaricare un funzionario di partecipare all'audizione.

Articolo 15

Svolgimento delle audizioni ufficiali

1. Procedono all'audizione le persone che ne hanno ricevuto mandato dalla Commissione.

2. Chi è convocato compare personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.

3. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.

4. L'audizione non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si deve tener conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali.

5. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate.

Articolo 16

Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 e assegna loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano osservazioni scritte entro il termine impartito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiamo fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare ad un'audizione ufficiale. Essa può dare ai terzi la possibilità di presentare osservazioni orali anche in altre casi.

3. La Commissione può altresì dare a qualunque altro terzo la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 17

Informazioni riservate

Non devono essere comunicati o resi accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali di persone o imprese, e in particolare delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi, né altre informazioni riservate la cui divulgazione non sia considerata dalla Commissione necessaria ai fini del procedimento né, infine, i documenti interni delle autorità.

SEZIONE IV MODIFICHE DEL PROGETTO DI CONCENTRAZIONE

Articolo 18

Limite temporale per le modifiche del progetto di concentrazione

1. Le modifiche apportate al progetto originario di concentrazione dalle imprese interessate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) 4064/89, che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, devono essere comunicate alla Commissione entro tre mesi dalla data di avvio del procedimento. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale termine.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 è determinato secondo le regole contenute negli articoli da 6 a 9 del presente regolamento.

SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 19

Trasmissione di documenti

1. La Commissione può effettuare la trasmissione di documenti e convocazioni ai destinatari in uno dei seguenti modi:

a) consegna a mano contro ricevuta,

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

c) telefax con domanda di conferma del ricevimento,

d) telex,

e) posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alla trasmissione di documenti alla Commissione da parte delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi.

3. In caso di trasmissione per telex, per telefax o per posta elettronica i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Articolo 20

Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 2, articolo 12, paragrafi 1 e 2, articolo 13, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per preparare le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. Inoltre tiene conto dei giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 22 come pure dei giorni festivi legali del paese al quale è destinata la comunicazione della Commissione.

2. I termini sono impartiti mediante indicazione di una precisa data di calendario.

Articolo 21

Ricevimento di documenti da parte della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo indicato nel formulario CO o devono essere spedite per lettera raccomandata all'indirizzo indicato nel formulario CO prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolemanto (CEE) n. 4064/89.

Le informazioni supplementari richieste per completare le notificazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 o che le integrano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento devono pervenire alla Commissione all'indirizzo sopra indicato o devono essere spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine stabilito nel singolo caso.

Le osservazioni scritte relative a comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione all'indirizzo sopra indicato prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.

2. I termini di cui al secondo e terzo comma paragrafo 1 sono stabiliti a norma dell'articolo 20.

3. Se il giorno di scadenza di un termine cade in un giorno non lavorativo ai sensi dell'articolo 22 o in un giorno festivo legale del paese di spedizione, il termine scade il successivo giorno lavorativo.

Articolo 22

Definizione di giorni lavorativi

Ai fini del presente regolamento per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, domenica, i giorni festivi legali e gli altri giorni festivi stabiliti dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2367/90 è abrogato.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.(2) GU n. 13 del 21. 2. 1962 pag. 204/62.(3) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.(6) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.(7) GU n. L 209 del 14. 8. 1990, pag. 5.(8) GU n. L 336 del 31. 12. 1993, pag. 1.(9) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

FORMULARIO CO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 INTRODUZIONE A. Scopo del presente formulario

Il presente formulario specifica le informazioni che l'impresa o le imprese sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. La definizione di «operazione di concentrazione» si trova all'articolo 3 e quella di «dimensione comunitaria» all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Si richiama l'attenzione sul regolamento (CEE) n. 4064/89 e sul regolamento (CE) n. 0000/94 (nel prosieguo: regolamento di applicazione) nonché sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1).

L'esperienza ha dimostrato la grande utilità, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica, quanto per la Commissione, di incontri preliminari alla notificazione che consentono di determinare quali siano precisamente le informazioni da fornire nel caso concreto e, nella larga maggioranza dei casi, di limitare in misura significativa la quantità delle informazioni richieste. Di conseguenza le parti che si accingono ad effettuare una notificazione sono invitate a consultare la Commissione in merito alla possibilità di essere dispensate dall'obbligo di presentare determinate informazioni [vedi la sezione B, lettera b) che tratta delle deroghe].

B. Necessità che la notificazione sia corretta e completa

Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere corrette e complete (articolo 4 del regolamento di applicazione). In particolare:

a) se le informazioni richieste nel presente formulario non possono ragionevolmente essere disponibili, in tutto o in parte (ad esempio perchè si tratta di informazioni relative ad un'impresa oggetto di un'offerta d'acquisto contestata), la Commissione considererà la notifica completa e quindi valida nonostante la mancata comunicazione delle informazioni in questione, purché l'indisponibilità delle medesime sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, indicando la fonte della stima stessa. Possibilmente, va indicata la fonte presso la quale le Commissione potrebbe procurarsi le informazioni di cui chi notifica non dispone.

Finché tutte le informazioni fattuali richieste nel presente formulario non siano state comunicate, oppure non vengano addotti validi motivi dell'impossibilità di farlo, la notifica sarà considerata incompleta e avrà effetto solo alla data in cui saranno pervenute tutte le informazioni richieste.

b) La Commissione chiede che vengano presentate solo informazioni pertinenti e necessarie per il suo esame dell'operazione notificata. Qualora si ritenga che una determinata informazione richiesta nel presente formulario, nella sua versione integrale o abbreviata, possa essere superflua ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione, lo si dovrà segnalare nella notifica, chiedendo una dispensa dall'obbligo di fornire l'informazione in questione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di applicazione;

c) Le notifiche contenenti informazioni inesatte e alterate sono considerate incomplete. Qualora riscontri che le informazioni fornite sono incomplete, la Commissione ne informa, per iscritto e senza indugio, le parti che hanno effettuato la notifica o i loro rappresentanti. La notifica ha in tal caso effetto solo alla data in cui le informazioni complete, vale a dire esaurienti ed esatte, pervengono alla Commissione (articolo 4, paragrafi 2 e 4 del regolamento di applicazione). A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 la comunicazione, intenzionale o per negligenza, di informazioni inesatte o fuorvianti rende chi effettua la notifica passibile di ammende fino a 50 000 ECU. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a) di detto regolamento, la Commissione ha facoltà di revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate.

C. Notifiche in forma abbreviata

a) Qualora un'impresa comune non svolga né sia prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o solo un'attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE»), la Commissione è disposta ad accettare che l'operazione sia notificata in forma abbreviata. Si considera che tale fattispecie si configuri in caso di acquisizione del controllo congiunto da parte di due o più imprese, se:

i) il fatturato (2) dell'impresa comune e/o fatturato delle attività ad essa conferite (3) nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di ECU; e/o

ii) il valore totale degli elementi dell'attivo (4) trasferiti all'impresa comune nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di ECU (5).

b) Chi ritenga che l'operazione da notificare soddisfi i requisiti di cui sopra può chiedere alla Commissione, motivando debitamente la sua domanda, la dispensa dall'obbligo di presentare una notifica in forma integrale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, e l'autorizzazione ad effettuare una notifica in forma abbreviata.

c) Quando sono autorizzate a presentare una notifica in forma abbreviata, le parti possono limitarsi a fornire le informazioni e i documenti indicati nei capitoli e ai punti che seguono:

- capitolo 1,

- capitolo 2, tranne i punti 2.1 [lettre a), b) e d)], 2.3.4 e 2.3.5,

- capitolo 3, solo i punti 3.1 e 3.2, lettera a),

- capitolo 5, solo i punti 5.1 e 5.3,

- capitolo 6,

- capitolo 10, e

- capitolo 9, solo i punti 9.5 e 9.6 (a titolo facoltativo, per convenienza delle parti).

d) In aggiunta, per i mercati interessati dell'impresa comune, secondo la definizione datane sotto al captiolo 6, vanno forniti i dati elencati qui di seguito per il territorio SEE, per la Comunità nel suo insieme e per ciascuno Stato membro EFTA nonché, se a giudizio delle parti notificanti i mercati interessati non coincidono con alcuno dei predetti territori, per il mercato geografico rilevante:

- vendite in valore e in volume e quote di mercato nell'anno precedente all'operazione;

- indicazione dei cinque maggiori clienti e dei cinque maggiori concorrenti nei mercati interessati sui quali opererà l'impresa comune; indicazione per ciascuno di essi del nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi.

e) La Commissione si riserva di chiedere una notifica completa o, se del caso, parziale secondo il formulario CO qualora:

- l'operazione notificata non rientri nelle soglie stabilite per la notifica in forma abbreviata o

- una notifica più completa appaia necessaria per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi per la concorrenza sui mercati interessati.

In tal caso la notifica è considerata incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di applicazione. La Commissione ne informa per iscritto e senza indebiti indugi le parti che hanno effettuato la notifica o i loro rappresentanti e fissa un termine per la presentazione della notifica completa o, se del caso, parziale. La notifica ha in tal caso effetto solo alla data di ricevimento di tutte le informazioni richieste.

D. Soggetti tenuti alla notifica

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o di acquisizione del controllo congiunto di un'impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la notifica deve essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o da quelli che acquisiscono il controllo congiunto, secondo il caso.

In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, è tenuto ad effettuare la notifica chi effettua l'acquisizione.

In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la notifica incombe a chi presenta l'offerta.

Ciascuna parte che compila la notifica è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.

E. Modalità di notifica

La notifica deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che sarà la lingua della procedura per tutte le parti che effettuano la notifica. Se la notifica è presentata, a norma dell'articolo 12 del protocollo 24 dell'accordo SEE, in una lingua ufficiale di uno Stato EFTA che non è lingua ufficiale della Comunità, deve essere corredata di una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

Le informazioni richieste nel presente formulario vanno presentate indicando per ogni voce la numerazione dei capitoli e dei punti del fomulario stesso; esse devono essere corredate della dichiarazione, debitamente firmate, di cui al capitolo 10 e della documentazione richiesta.

La documentazione deve essere presnetata nelle lingua originale; nei casi in cui questa non è una lingua ufficiale della Comunità, è richiesta la traduzione nella lingua della procedura (articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di applicazione).

I documenti richiesti possono essere presentati in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte che effettua la notifica è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

La notifica va presentata in ventiquattro copie e la relativa documentazione in diciannove copie.

La notifica deve essere inviata per lettera raccomendata o consegnata a mano (o tramite corriere) durante il normale orario di lavoro della Commissione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)

Task Force Concentrazioni

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150

B-1040 Bruxelles

F. Riservatezza

L'articolo 214 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 nonché le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE (6) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionario ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

Chi temesse di veder denneggiati i propri interssi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a fornire, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «segreto di affari». Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una delle parti, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, le parti coperte dal segreto di affari. Perché la notifica sia considerata completa tutti gli allegati in questione devono essere uniti al fascicolo presentato.

G. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario

Parti che effettuano la notifica: nelle circostanze in cui una notifica può essere presentata anche da una sola delle imprese che partecipano all'operazione, il termine «parti che effettuano la notifica» è usato per indicare solo le imprese che provvedono effettivamente alla notifica.

Partecipanti alla concentrazione: questo termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo e che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Salvo diversa indicazione, i termini «parti che effettuano la notifica» e «partecipanti alla concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo delle «parti».

Mercati interessati: nel capitolo 6 del presente formulario si chiede alle parti che effettuano la notifica di definire i mercati dei prodotti e dei servizi rilevanti e di indicare poi quali di detti mercati rilevanti saranno probabilmente interessati dall'operazione notificata. Questa definizione di mercati interessati è usata come base per la richiesta di informazioni su una serie di altre questioni contemplate nel presente formulario. I mercati così designati dalle parti che effettuano la notifica sono quelli ai quali ci si riferisce, nel presente formulario, con il termine «mercati interessati». Esso può denotare un mercato rilevante costituito da prodotti oppure da servizi.

Anno: ogniqualvolta nel presente formulario compare il termine «anno» si deve intendere un anno civle, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni chieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.

I dati di carattere finanziario richiesti al successivo punto 2.4 devono essere espressi in ecu, ai tassi di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

Tutti i riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ai rispettivi articoli e paragrafi del regolamento (CEE) n. 4064/89, salvo indicazione contraria.

CAPITOLO 1 Informazioni di base

1.1. Informazioni relative alle parti che effettuano la notifica

Fornire i dati seguenti:

1.1.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

1.1.2. Natura dell'attività dell'impresa.

1.1.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.2. Informazioni relative agli altri partecipanti alla concentrazione (7)

Per ciascun partecipante alla concentrazione (ad eccezione delle parti che effettuano la notifica) fornire i dati seguenti:

1.2.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

1.2.2. Natura delle attività dell'impresa.

1.2.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.3. Recapito

Fornire un recapito (a Bruxelles, se disponibile) al quale si possano indirizzare tutte le comunicazioni e consegnare i documenti.

1.4. Rappresentanti

Quando le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri.

Se si tratta di una notifica congiunta, specificare se è stato designato un rappresentante comune.

In caso affermativo, fornire i dati indicati ai punti da 1.4.1 a 1.4.4.

In caso negativo, indicare i rappresentanti designati da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione, specificando chi rappresentano.

1.4.1. Nome del rappresentante.

1.4.2. Indirizzo del rapprentante.

1.4.3. Nominativo della persona cui rivolgersi (e recapito, se diverso da quello di ciu al punto 1.4.2).

1.4.4. Telefono, telefax e/o telex.

CAPITOLO 2 Informazioni sull'operazione di concentrazione

2.1. Descrivere in breve la natura dell'operazione di concentrazione notificata. Precisare in particolare:

a) se l'operazione di concentrazione proposta costituisce una fusione nel pieno senso guiridico del termine, un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto, un'impresa comune avente natura di concentrazione o un contratto o altro mezzo colto a conferire un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

b) se l'operazione di concentrazione riguarda la totalità o solo una parte dei partecipanti;

c) in forma sommaria, il modo in cui si configura la concentrazione sotto il profilo economico e finanziario;

d) se eventuali offerte pubbliche di acquisto fatte da un partecipante per le azioni o quote di un altro partecipante siano state approvate dagli organi di vigilanza o di amministrazione di quest'ultima, o da altri organismi che per legge rappresentano detta parte;

e) la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti in occasione dei quali potrebbe essere portata a termine l'operazione di concentrazione;

f) l'assetto proprietario e di controllo proposto ad operazione di concentrazione avvenuta;

g) eventuali aiuti finaziari o d'altro genere, di qualisiasi origine (comprese le pubbliche autorità) ricevuti da uno qualsiasi dei partecipanti e, se del caso, natura e importo degli aiuti suddetti.

2.2. Elencare i settori economici interessati dall'operazione di concentrazione.

2.3. Per ognuna delle imprese interessate dalla concentrazione (8), fornire i seguenti dati (9) per l'ultimo esercizio:

2.3.1. fatturato mondiale;

2.3.2. fattutaro realizzato nella Comunità;

2.3.3. fattutaro realizzato nel territorio EFTA;

2.3.4. fattutaro realizzato in ciascuno Stato membro;

2.3.5. fattutaro realizzato in ciascuno Stato EFTA;

2.3.6. Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato comunitario (10);

2.3.7. Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato totale EFTA (11)

2.4. Fornire le seguenti informazioni relative all'ultimo esercizio finanziario:

2.4.1. precisare se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE;

2.4.2. precisare se almeno due delle imprese interessate realizzino ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di ECU nel territorio degli Stati EFTA.

CAPITOLO 3 Assetto proprietario e controllo (12)

Per ognuno dei partecipanti alla concentrazione va fornito un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. Indicare nell'elenco:

3.1. tutte le imprese o persone che controllano i partecipanti, direttamente o indirettamente;

3.2. tutte le imprese operanti su un mercato interessato dalla concentrazione (13) controllate, direttamente o indirettamente:

a) dai partecipanti stessi,

b) da qualsiasi altra impresa indicata al punto 3.1.

Per ciascuna voce dell'elenco precisare la natura e i mezzi del controllo.

Le informazioni di cui al presente capitolo potranno essere corredate da grafici o diagrammi per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e di controllo delle imprese.

CAPITOLO 4 Legami personali e finanziari ed acquisizioni precedenti

Per i partecipanti alla concentrazione e per ognuna delle imprese o persone indicate nel capitolo 3, trasmettere:

4.1. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (i mercati interessati sono definiti al capitolo 6), in cui le imprese o le persone del gruppo detengono, a titolo individuale o collettivo, il 10% o più dei diritti di voto, del capitale azionario emesso o di altri titoli; specificare per ogni caso il detentore e la percentuale detenuta;

4.2. per ogni impresa, l'elenco dei membri die rispettivi organi di amministrazione che sono anche membri degli organi di amministrazione o di vigilanza di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione, nonché, se del caso, per ogni impresa, l'elenco dei membri dei rispettivi organi di vigilanza che sono anche membri degli organi di amministrazione di qualisiasi altra impresa operante sui mercati interssati dalla concentrazione, specificando caso per caso la ragione o denominazione sociale dell'altra impresa e l'incarico ricoperto;

4.3. un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (secondo la definzione di cui al capitolo 6) effettuate durante gli ultimi tre anni da parte dei gruppi indicati sopra (al capitolo 3).

Le informazioni di cui sopra potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili ad una migliore comprensione.

CAPITOLO 5 Documentazione richiesta

Le parti che effettuano la notifica devono mettere a disposizione i seguenti documenti:

5.1. copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra i partecipanti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica d'acquisto;

5.2. in caso di offerta pubblica d'acquisto, copia del prospetto di offerta; qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentato non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti;

5.3. copia delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti di tutti i partecipanti alla concentrazione;

5.4. quando è individuato almeno un mercato interessato dalla concentrazione:

copia delle relazioni, delle analisi, degli studi e delle indagini presentati a o preparati per i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza o per l'assemblea degli azionisti, ai fini di valutare o di analizzare la concentrazione per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e le condizioni di mercato.

CAPITOLO 6 Definizioni dei mercati

I mercati rilevanti, del prodotto e geografico, costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione.

Le parti che effettuano la notifica devono fornire i dati richiesti tenendo conto delle seguenti definizioni:

I. Mercati del prodotto rilevanti

Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Un mercato del prodotto rilevante può in qualche caso essere composto di una serie di prodotti e/o servizi distinti che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono pienamente intercambiabili.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati prodotti o servizi vi sono inclusi ed altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità, delle condizioni di concorrenza, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto.

II. Mercati geografici rilevanti

Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono prodotti o servizi rilevanti, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché, in particolare, in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi in causa, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

III. Mercati interessati dalla concentrazione

Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto rilevanti nel territorio SEE, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA, in uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati EFTA nei quali:

a) due o più dei partecipanti alla concentrazione operano sullo stesso mercato del prodotto e in cui, a concentrazione avvenuta, la loro quota di mercato congiunta sarà pari o superiore al 15 %. Si parla in questo caso di rapporti orizzontali; o

b) uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante e nei quali, a concentrazione avvenuta, alcuno dei predetti partecipanti si troverebbe a detenere, individualmente o cumulativamente con altre parti della concentrazione, una quota di mercato pari o superiore al 25 %, o prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra i partecipanti. Si parla in questo caso di rapporti verticali.

Tenendo conto delle definizioni e delle soglie quantitative di cui sopra, fornire le seguenti informazioni:

6.1. indicare quali siano i mercati interessati dalla concentrazione, secondo la definzione di cui alla sezione III, nel territorio SEE, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA o in uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati EFTA.

6.2. descrivere sommariamente i mercati rilevanti, del prodotto e geografico, interessati dall'operazione notificata, includendo anche quelli che sono strettamente connessi ai mercati rilevanti del prodotto interessati (in quanto rappresentano mercati a monte, a valle o contigui in senso orizzontale), sui quali operano due o più dei partecipanti alla concentrazione e che non sono mercati interessati ai termini della precedente sezione III.

CAPITOLO 7 Informazioni sui mercati interessati dalla concentrazione

Per ciascun mercato del prodotto rilevante interessato dalla concentrazione e per ognuno dei tre ultimi esercizi di bilancio, si prega di fornire, per ciascuna delle aree seguenti:

a) territorio SEE,

b) Comunità nel suo insieme,

c) territorio degli Stati EFTA nel suo insieme,

d) singolarmente per ogni Stati membro o Stato EFTA nel quale operano i partecipanti alla concentrazione,

e) per qualsiasi altra area geografica, diversa dalle precedenti, che a giudizio delle parti notificanti costituisca il mercato geografico rilevante,

le seguenti informazioni:

7.1. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in ecu) e di volume (numero di unità) (14). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

7.2. le vendite, in valore e in volume, e una stima delle quote di mercato di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione;

7.3. una stima della quota di mercato in valore (e se del caso in volume) di tutti i concorrenti (compresi gli importatori) che detengono una quota pari almeno al 10 % del mercato geografico in questione. Unire, se disponibili, documenti atti a confermare il calcolo di dette quote di mercato e indicare nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi per tali concorrenti.

7.4. una stima del valore e volume totale nonché la fonte delle importazioni provenienti dall'esterno del territorio SEE, precisando:

a) la quota di dette importazioni attribuibile ai gruppi ai quali appartengono i partecipanti alla concentrazione;

b) una stima della misura in cui tali importazioni sono soggette a contingenti, dazi o ostacoli non tariffari agli scambi;

c) una stima della misura in cui incidono su tali importazioni i costi di trasporto e altri costi accessori;

7.5. la misura nella quale sugli scambi tra Stati nel territorio SEE incidono:

a) costi di trasporto e altri costi accessori;

b) ostacoli non tariffari agli scambi;

7.6. organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti e dei servizi da parte dei partecipanti alla concentrazione; per esempio, esistenza o meno di impianti di produzione e reti di distribuzione a livello locale;

7.7. confronto tra il livello dei prezzi praticati in ciascuno Stato membro e Stato EFTA da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione; confronto tra il livello dei prezzi praticati nella Comunità, negli Stati EFTA e nelle altre aree in cui i prodotti in questione sono prodotti (per esempio Europa orientale, Stati Uniti, Giappone e altre aree rilevanti);

7.8. natura e portata dell'integrazione verticale di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione in confronto ai principali concorrenti.

CAPITOLO 8 Condizioni generali dei mercati interessati dalla concentrazione

8.1. Indicare quali sono i cinque principali fornitori delle parti che effettuano la notifica e la quota (di materie prime o di beni utilizzati per produrre i prodotti rilevanti) che ciascuna di esse acquista da ciascuno di detti fornitori. Indicare per ciascuno dei fornitori nome (ragione o denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi.

Struttura dell'offerta sui mercati interessati

8.2. Spiegare quali sono i canali di distribuzione e le reti di assistenza sui mercati interessati, tenendo presenti, se del caso, i seguenti elementi:

a) sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza. Specificare l'incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate nel capitolo 3;

b) reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e loro importanza. Specificare l'incidenza delle reti di assistenza di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate nel capitolo 3.

8.3. Se si tratta di un elemento pertinente, fornire una stima della capacità produttiva complessiva per l'insieme della Comunità e per l'insieme dell'EFTA negli ultimi tre anni. Indicare quale quota di detta capacità è da attribuire, nell'arco di tale periodo, a ciascuno dei partecipanti alla concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzazione delle capacità.

Struttura della domanda sui mercati interessati

8.4. Indicare quali sono i cinque principali clienti delle parti che effettuano la notifica in ciascuno dei mercati interessati e la quota delle vendite di ciascuna di esse che viene assorbita da ciascuno di detti clienti. Indicare per ciascuno dei clienti nome (ragione o denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi.

8.5. Illustrare la struttura della domanda indicando:

a) la fase in cui si trovano i mercati (per es. decollo, espansione, maturità, declino) e una previsione del tasso di crescita della domanda;

b) la natura delle preferenze dei consumatori in termini di fedeltà alla marca, differenziazione dei prodotti e capacità di fornire una gamma completa di prodotti;

c) il grado di concentrazione o di dispersione dei clienti;

d) la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;

e) l'eventuale esistenza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;

f) la misura in cui autorità, enti e imprese pubbliche ed altri soggetti analoghi sono partecipanti importanti come fonti di domanda sul mercatol.

Ingresso sui mercati

8.6. Indicare se negli ultimi cinque anni siano entrati in qualcuno dei mercati interessati dalla concentrazione nuovi concorrenti di rilievo. In caso affermativo, indicare per ciascuno di essi, se possibile, nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi; fornire anche una stima delle loro attuali quote di mercato.

8.7 Precisare se a giudizio delle parti che effettuano la notifica esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati extracomunitari o esterni al SEE) di cui sia probabile l'ingresso sul mercato. In caso affermativo, spiegare perché, indicare per ciascuno di tali imprese nome, indirizzo, numero di telefono o di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi e stimare entro quali tempi è probabile il loro ingresso.

8.8. Descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati dalla concentrazione nel caso in questione, sotto il profilo geografico e sotto il profilo del prodotto. Analizzare in particolare, ove pertinenti, i seguenti fattori:

a) i costi totali d'ingresso sul mercato (R & S, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza) su scala equivalente ad un concorrente di dimensioni significative in grado di avere un ruolo significativo sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo;

c) le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, di diritti di know-how e di altri diritti di proprietà intelletuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;

d) le licenze di brevetto, know-how e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che ciascun partecipante alla concentrazione ha concesso o acquisito;

e) l'importanza delle economie di scala nella produzione dei prodotti rilevanti nei mercati interessati;

f) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime.

Ricerca e sviluppo

8.9. Illustrare l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati rilevanti di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati ad opera delle imprese partecipanti alla concentrazione.

Analizzare in particolare, ove pertinenti, i seguenti fattori:

a) l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo (15) sui mercati interessati e l'intensità di tali attività per i partecipanti alla concentrazione;

b) la storia della sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (compreso lo sviluppo di prodotti e/o servizi, processi di produzione, sistemi di distribuzione, ecc.);

c) le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati e le imprese che le hanno introdotto;

d) il ciclo dell'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano i partecipanti alla concentrazione.

Accordi di cooperazione

8.10. Specificare se e in quale misura sui mercati interessati dalla concentrazione esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali).

8.11. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dai partecipanti alla concentrazione sui mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni.

Associazioni di categoria

8.12. Indicare, per quanto riguarda le associazioni di categoria nei mercati interessati dalla concentrazione:

a) quelle di cui i partecipanti alla concentrazione sono soci;

b) le più importanti associazioni cui aderiscono i clienti e i fornitori dei partecipanti alla concentrazione.

Per ciascuna di dette associazioni indicare nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax e nominativo della persona cui rivolgersi.

CAPITOLO 9 Questioni di ordine generale

Dati di mercato relativi a relazioni di tipo conglomerato

Se uno dei partecipanti alla concentrazione detiene una quota di mercato pari o superiore al 25% in un mercato del prodotto sul quale non esistono relazioni orizzonali o verticali, fornire le seguenti informazioni:

9.1. descrivere ciascun mercato del prodotto e spiegare perché i prodotti e/o servizi su tali mercati sono inclusi (e perché altri ne ne sono esclusi) in ragione delle loro catteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;

9.2. stimare il valore del mercato e le quote di mercato di ciascuno dei gruppi cui appartengono i partecipanti per ciascun mercato del prodotto di cui al punto 9.1, nell'ultimo esercizio, per le seguenti aree:

a) territorio SEE nel suo insieme;

b) Comunità nel suo insieme;

c) territorio degli Stati EFTA nel suo insieme;

d) singolarmente per ogni Stato membro e Stato EFTA nel quale operano i gruppi cui appartengono i partecipanti alla concentrazione;

e) nonché, se è un territorio diverso da quelli di cui alle lettere precedenti, il mercato geografico rilevante.

Quadro generale dei mercati

9.3. Descrivere il contesto mondiale in cui s'inserisce l'operazione di concentrazione progettata, specificando la posizione di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione fuori del territorio SEE in termini di dimensioni e di potere competitivo.

9.4. Descrivere il modo in cui l'operazione di concentrazione progettata dovrebbe ripercuotersi sugli interessi dei consumatori intermedi e finali e sullo svilluppo del progresso tecnico ed economico.

Restrizioni accessorie

9.5. Le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che rimangono indipendenti devono, in linea di principio, essere esaminate alla luce degli articoli 85 ed 86 del trattato CE. Tuttavia, se i partecipanti alla concentrazione o altre parti interessate (inclusi il cedente e gli azionisti di minoranza) accettano restrizioni accessorie che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, queste vanno valutate congiuntamente con l'operazione di concentrazione [si veda in particolare il venticinquesimo considerando del regolamento (CEE) n. 4064/89 (16) e la comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14. 8. 1990)].

a) Individuare ciascuna delle restrizioni accessorie contenute negli accordi trasmessi con la notifica, delle quali si chiede la valutazione congiuntamente con l'operazione di concentrazione, e

b) spiegare perché queste siano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione.

Conversione della notifica

9.6. Qualora la Commissione constati che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, precisare se la parte chiede di considerare la notifica stessa come domanda di attestazione negativa o notifica in vista di un'esenzione a norma dell'articolo 85 del trattato.

CAPITOLO 10 Dichiarazione

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, se le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. In tal caso deve quindi essere allegata alla notifica copia del mandato scritto dei rappresentanti.

I sottoscritti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni comunicate nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel formulario CO e che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Fatto a Bruxelles, il

Firme:

ISTRUZIONI I (17) Calcolo del fatturato per gli istituti di credito e altri istituti finanziari

[articolo 5, paragrafo 3, lettera a)]

Il seguente caso ipotetico (fusione proposta fra la banca A e la banca B) servirà da esempio per il calcolo del fatturato per gli istituti di credito ed altri istituti finanziari.

I. Bilancio consolidato

"(in milioni di ECU)

"" ID="1">Prestiti e anticipazioni ad istituti di credito> ID="2">20 000> ID="3">1 000"> ID="1">- a istituti di credito all'interno della Comunità> ID="2">(10 000)> ID="3">(500)"> ID="1">- a istituti di credito all'interno di un solo e medesimo Stato membro X> ID="2">(5 000)> ID="3">(500)"> ID="1">Prestiti ed anticipazioni alla clientela> ID="2">60 000> ID="3">4 000"> ID="1">- a residenti della Comunità> ID="2">(30 000)> ID="3">(2 000)"> ID="1">- a residenti di un solo e medesimo Stato membro X> ID="2">(15 000)> ID="3">(500)"> ID="1">Altre attività> ID="2">20 000> ID="3">1 000"> ID="1">Totale stato patrimoniale > ID="2">100 000> ID="3">6 000">

II. Calcolo del fatturato

Al posto del fatturato si utilizzeranno le seguenti cifre:

Banca A

Banca B

1. Fatturato mondiale totale sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale la cui somma totale è superiore a 5 000 milioni di ECU.

10 000

600

2. Fatturato realizzato nella Comunità sostituito, per ciascuna banca, dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto tra i prestiti e anticipazioni ad istituti di credito e alla clientela all'interno della Comunità e l'importo totale di tali voci per enti creditizi e clientela.

Banca A

Banca B

Il calcolo è effettuato come segue:

un decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato, per ciascuna banca, per il rapporto tra prestiti e anticipazioni ad enti creditizi e clientela all'interno della Comunità

10 000

10 000

30 000

600

500

2 000

40 000

2 500

e

importo totale dei prestiti e anticipazioni ad enti creditizi

20 000

1 000

e clientela

60 000

4 000

80 000

5 000

Per la:

- Banca A: 10 000 moltiplicato per (40 000 : 80 000) = 5 000

- Banca B: 600 moltiplicato per (2 500 : 5 000) = 300

Tale cifra è superiore a 250 milioni di ECU per ciascuna della banche.

3. Fatturato totale all'interno di un solo e medesimo Stato membro X

Banca A

Banca B

È sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale

10 000

600

che per ciascuna banca viene moltiplicato per il rapporto fra i prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi e clientela all'interno di un solo e medesimo Stato membro X e l'importo totale di tali voci per enti creditizi e clientela.

Banca A

Banca B

Il calcolo è effettuato come segue:

prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi

5 000

500

e clientela all'interno di un solo e medesimo Stato membro X

15 000

500

20 000

1 000

e

importo totale dei prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi e clientela

80 000

5 000

Per la:

- Banca A: 10 000 moltiplicato per (20 000 : 80 000) = 2 500

- Banca B: 600 moltiplicato per (1 000 : 5 000) = 120

Risultato:

il 50 % del fatturato comunitario della banca A e il 40 % del fatturato comunitario della banca B sono realizzati in un solo e medesimo Stato membro X.

III. Conclusione

Dato che

a) il fatturato mondiale aggregato delle banche A e B è superiore a 5 000 milioni di ECU;

b) il fatturato comunitario di ciascuna delle banche è superiore a 250 milioni di ECU, e

c) ciascuna della banche realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro,

la fusione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI II Calcolo del fatturato per le imprese di assicurazioni

[articolo 5, paragrafo 3, lettera a)]

Il seguente caso ipotetico (concentrazione proposta fra le imprese assicurative A e B) servirà da esempio per il calcolo del fatturato per le imprese di assicurazioni:

I. Conto consolidato profitti e perdite

"(in milioni ECU)

"" ID="1">Premi lordi emessi> ID="2">5 000> ID="3">300"> ID="1">- premi lordi versati da residenti nella Comunità> ID="2">(4 500)> ID="3">(300)"> ID="1">- premi lordi versati da residenti di un solo e medesimo Stato membro X> ID="2">(3 600)> ID="3">(270)"> ID="1">Altre entrate> ID="2">500> ID="3">50"> ID="1">Totale entrate> ID="2">5 500> ID="3">350">

II. Calcolo del fatturato

1. Fatturato mondiale aggregato sostituito dal valore dei premi lordi emessi a livello mondiale, la cui somma è pari a 5 300 milioni di ECU.

2. Fatturato realizzato nella Comunità sostituito, per ciascuna impresa di assicurazioni, dal valore dei premi lordi versati da residenti nella Comunità. Per ciascuna delle imprese di assicurazioni, tale importo supera i 250 milioni ECU.

3. Fatturato all'interno di un solo e medesimo Stato membro X sostituito, per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi versati da residenti di un solo e medesimo Stato membro X. L'impresa A realizza l'80 % dei suoi premi lordi emessi con residenti della Comunità all'interno dello Stato membro X, mentre l'impresa B realizza il 90 % dei suoi premi lordi emessi con residenti della Comunità nello stesso Stato membro X.

III. Conclusione

Dato che:

a) il fatturato mondiale aggregato delle imprese A e B, sostiuito dal valore dei premi lordi emessi a livello mondiale, è superiore a 5 000 milioni di ECU;

b) per ciascuno delle imprese di assicurazioni, il valore dei premi lordi versati da residenti della Comunità è superiore a 250 milioni di ECU; ma

c) ciascuna delle imprese di assicurazioni realizza più di due terzi dei suoi premi lordi con residenti della Comunità in un solo e medesimo Stato membro X,

l'operazione di concentrazione proposta non ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI III Calcolo del fatturato per le imprese comuni

A. Costituzione di un'impresa comune (articolo 3, paragrafo 2)

Nel caso in cui due (o più) imprese costituiscano un'impresa comune che ha carattere di concentrazione, si calcola il fatturato per le imprese interessate.

B. Impresa comune esistente (articolo 5, paragrafo 5)

Per il calcolo del fatturato in caso di esistenza di un'impresa comune C fra due imprese A e B participanti ad un'operazione di concentrazione, valga l'esempio seguente:

I. Conto profitti e perdite

"(in milioni di ECU)

"" ID="1">Ricavi di vendita mondiali> ID="2">10 000> ID="3">2 000"> ID="1">- Comunità> ID="2">(8 000)> ID="3">(1 500)"> ID="1">- Stato membro X> ID="2">(4 000)> ID="3">(900)">

"(in milioni di ECU)

"" ID="1">Ricavi di vendita mondiali> ID="2">100"> ID="1">- con l'impresa A> ID="2">(20)"> ID="1">- con l'impresa B> ID="2">(10)"> ID="1">Fatturato con imprese terze> ID="2">70"> ID="1">- a livello comunitario> ID="2">(60)"> ID="1">- nello Stato membro Y> ID="2">(50)">

II. Modalità relative all'impresa comune

a) L'impresa C è controllata congiuntamente (ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4) dalle imprese A e B partecipanti all'operazione di concentrazione, a prescindere dall'esistenza di una partecipazione di un'impresa terza nella stessa impresa C.

b) L'impresa C non è consolidata nel conto profitti e perdite di A e B.

c) Non deve essere tenuto conto del fatturato di C realizzato nelle operazioni con A e B.

d) Il fatturato di C realizzato in operazioni con una qualsiasi impresa terza deve essere ripartito in parti uguali tra le imprese A e B, indipendentemente dall'entità rispettiva della loro specifica partecipazione al capitale di C.

III. Calcolo del fatturato

a) Il fatturato mondiale aggregato dell'impresa A si calcola come segue : 10 000 milioni di ECU), più 50 % del fatturato mondiale di C con imprese terze (ossia 35 milioni di ECU), dà 10 035 milioni di ECU.

Il fatturato mondiale aggregato dell'impresa B si calcola come segue : 2 000 milioni di ECU), più 50 % del fatturato mondiale di C con imprese terze (ossia 3 milioni di ECU), dà 2 035 milioni di ECU.

b) Il fatturato mondiale aggregato delle imprese interessate ammonta a 12 070 milioni di ECU.

c) L'impresa A realizza 4 025 milioni di ECU all'interno dello Stato membro Y (prendendo in considerazione il 50 % del fatturato di C in tale Stato membro) e un fatturato a livello comunitario di 8 030 milioni di ECU (compreso il 50 % del fatturato comunitario di C).

L'impresa B realizza 925 milioni di ECU all'interno dello Stato membro Y (prendendo in considerazione il 50 % del fatturato di C in tale Stato membro) e un fatturato a livello comunitario di 1 530 milioni di ECU (compreso il 50 % del fatturato comunitario di C).

IV. Conclusione

Dato che

a) il fatturato mondiale aggregato delle imprese A e B è superiore a 5 000 milioni di ECU;

b) ciascuna delle impresa partecipanti alla concentrazione realizza più di 250 milioni di ECU all'interno della Comunità;

c) ciascuna delle imprese interessate (impresa A 50,1 % e impresa B 60,5 %) realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro Y,

l'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI IV Applicazione della regola dei due terzi

(articolo 1)

I seguenti casi ipotetici (operazione di concentrazione proposta tra le imprese A e B) serviranno da esempi per l'applicazione della regola dei due terzi per le imprese:

I. Conto profitti e perdite consolidato

"Esempio 1(in milioni di ECU)

"" ID="1">Ricavi di vendita mondiali> ID="2">10 000> ID="3">500"> ID="1">- all'interno della Comunità> ID="2">(8 000)> ID="3">(400)"> ID="1">- nello Stato membro X> ID="2">(6 000)> ID="3">(200)">

"Esempio 2 a)(in milioni di ECU)

"" ID="1">Ricavi di vendita mondiali> ID="2">4 800> ID="3">500"> ID="1">- all'interno della Comunità> ID="2">(2 400)> ID="3">(400)"> ID="1">- nello Stato membro X> ID="2">(2 100)> ID="3">(300)">

Esempio 2 b)

Stesse cifre dell'esempio 2 a), ma l'impresa B realizza 300 milioni di ECU nello Stato membro Y.

II. Applicazione della regola dei due terzi

Esempio 1

1. Fatturato comunitario ammonta a 8 000 milioni di ECU per l'impresa A e a 400 milioni di ECU per l'impresa B.

2. Fatturato in un solo e medesimo Stato membro X ammonta per l'impresa A (6 000 milioni di ECU) al 75 % del suo fatturato comunitario e, per l'impresa B (200 milioni di ECU), al 50 % del suo fatturato comunitario.

3. Conclusione: In questo caso, benché l'impresa A realizzi più dei due terzi del suo fatturato comunitario nello Stato membro X, l'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento, dato che l'impresa B realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario nello stesso Stato.

Esempio 2 a)

1. Il fatturato comunitario dell'impresa A ammonta a 2 400 milioni di ECU, e quello dell'impresa B a 400 milioni di ECU.

2. Il fatturato in un solo e medesimo Stato membro X ammonta per l'impresa A a 2 100 milioni di ECU (ossia l'87,5 % del suo fatturato comunitario); ammonta per l'impresa A a 300 milioni di ECU (ossia il 75 % del suo fatturato comunitario).

3. Conclusione: In questo caso, ciascuna delle imprese interessate realizza più dei due terzi del rispettivo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro X; l'operazione di concentrazione proposta non ricadrebbe pertanto nel campo di applicazione del regolamento.

Esempio 2 b)

Conclusione: In questo caso, la regola dei due terzi non è applicabile poiché le imprese A e B realizzano più dei due terzi del loro fatturato comunitario in Stati membri diversi (X e Y). L'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe pertanto nel campo d'applicazione del regolamento.

(1) Qui di seguito «accordo SEE», in particolare l'articolo 57 di detto accordo (punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE e protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte EFTA), i protocolli 21 e 24 e l'articolo 1 dell'accordo SEE e il processo verbale concordato del protocollo di adattamento dell'accordo SEE. In particolare per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE.(2) Il fatturato dell'impresa comune va determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese fondatrici oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.(3) Si è utilizzata la congiunzione e/o per abbracciare i diversi casi in cui è possibile una notifica in forma abbreviata:

- in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

- in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese fondatrici conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

- in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.(4) Il valore totale dell'attivo dell'impresa comune va determinato sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente preparato e approvato di ciascuna impresa fondatrice. Per attivo si intende: 1) l'insieme delle attività materiali e immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci) e 2) qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune che una delle imprese fondatrici dell'impresa comune stessa abbia accettato di erogare o di garantire.(5) Se le attività conferite generano un fatturato, né il valore delle attività, né il valore del fatturato possono superare i 100 milioni di ECU.(6) Si vedano in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 12, paragrafo 2 del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte SEE.(7) Compresa l'impresa oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto contestata: in tal caso le informazioni richieste saranno fornite per quanto possibile.(8) Si veda la comunicazione della Commissione sul concetto di imprese interessate.(9) Il fatturato dei partecipanti alla concentrazione che si trovano nella posizione di acquirenti deve includere il fatturato aggregato di tutte le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Il fatturato dei partecipanti che sono oggetto dell'acquisizione deve includere il fatturato relativo alle parti oggetto della transazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Nell'articolo 5, paragrafi da 3 a 5 del regolamento si trovano disposizioni specifiche per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli altri istituti finanziari e le imprese comuni. A tale proposito si veda la comunicazione relativa al calcolo del fatturato.(10) Vedi istruzioni IV per il calcolo del fatturato in uno Stato membro in relazione al fatturato realizzato nella Comunità.(11) Vedi articolo 3, paragrafi da 3 a 5 (e articolo 5, paragrafo 4).(12) Vedi capitolo 6 per la definizione di mercati interessati.(13) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.(14) Per intensità dell'attività di ricerca e sviluppo si intende l'entità delle spese di ricerca e sviluppo espresse come quota del fatturato.(15) GU n. C 203 del 14. 8. 1990, pag. 5.(16) Nelle presenti istruzioni il senso dei termini «istituto» o «impresa» dipende dal contesto.