31994R3213

REGOLAMENTO (CE) N. 3213/94 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1994 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0052 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 3213/94 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1994 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94 (3), prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 dicembre 1994; che è quindi necessario riferisi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.