Regolamento (CE) n. 3138/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che stabilisce, per la campagna di pesca 1995, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 22/12/1994 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0175
REGOLAMENTO (CE) N. 3138/94 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1994 che stabilisce, per la campagna di pesca 1995, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che sia fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604; considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento citato, occorre diminuire il prezzo per la campagna di pesca 1995; considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario di applicazione nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 per i tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 e la categoria commerciale cui esso si riferisce è stabilito come segue: "(in ecu per tonnellata)"" ID="1">Tonni albacora (Thunnus albacares)> ID="2">Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo> ID="3">1 008"> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente A. MERKEL (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1). (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).