31994R2066

REGOLAMENTO (CE) N. 2066/94 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1994 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 18/08/1994 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 2066/94 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1994 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito all'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania con la decisione 94/178/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/365/CE (4), recante misure protettive contro la peste suina classica in Germania, sono state adottate misure sanitarie e con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/94 (6), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in questo paese;

considerando che i progressi ottenuti sul piano sanitario consentono di mettere fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 3088/93, mantenendo la possibilità di trasformare i suini consegnati e ancora immagazzinati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è abrogato. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 3 bis relative all'utilizzo dei suini consegnati e abbattuti per l'ottenimento di prodotti trasformati restano applicabili per i suini immagazzinati il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento; sotto forma di carcasse, mezzene e pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54.

(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 70.

(5) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

(6) GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 37.