31994R1299

Regolamento (CE) n. 1299/94 della Commissione del 3 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 04/06/1994 pag. 0038 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0242
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0242


REGOLAMENTO (CE) N. 1299/94 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/94 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli nel quadro del contingente tariffario, nonché per i prodotti originari degli Stati ACP; che è opportuno precisare le disposizioni relative alla riassegnazione dei quantitativi non utilizzati coperti da titoli di importazione sia nel quadro del contingente tariffario che per le banane tradizionali ACP, e tener conto inoltre delle esigenze amministrative di gestione dei titoli e dei periodi di presentazione delle domande;

considerando che secondo il regolamento (CEE) n. 1442/93 gli Stati membri devono comunicare alcuni dati statistici, in particolare in materia di prezzi, di immissione in libera pratica delle banane importate, di commercializzazione delle banane di origine comunitaria, a determinate scadenze; che l'esperienza fatta nel periodo che ci separa dall'istituzione dell'organizzazione comune di mercato delle banane dimostra che è opportuno adeguare la natura e il ritmo di tali comunicazioni;

considerando che è opportuno disporre l'applicazione immediata del presente regolamento per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni relative alla riassegnazione dei quantitativi non utilizzati a partire dal terzo trimestre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è così modificato:

1. All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I quantitativi del titolo non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, al medesimo operatore, secondo i casi titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo, ma entro l'anno del rilascio del primo titolo.

La domanda di riassegnazione è presentata nel termine di cui all'articolo 9, paragrafo 2, accompagnata dall'originale o dalla copia autenticata del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova dell'avvenuta costituzione della cauzione prevista dall'articolo 19.

Gli Stati membri comunicano, separatamente, alla Commissione, nel termine di cui al paragrafo 1, i quantitativi oggetto di domande di riassegnazione.

Alle domande di titolo di riassegnazione non si applica il coefficiente di riduzione fissato eventualmente in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella 20, la dicitura: "Titolo di riassegnazione - Regolamento (CEE) n. 1442/93, articolo 10, paragrafo 3" ».

2. All'articolo 17, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I quantitativi del titolo non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta, allo stesso operatore, secondo i casi titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma entro l'anno del rilascio del primo titolo.

La domanda di riassegnazione è presentata nel termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, accompagnata dall'originale o dalla copia autenticata del titolo o dei titoli non utilizzati, in tutto o in parte, nonché dalla prova della costituzione della cauzione prevista dall'articolo 19.

Gli Stati membri comunicano, separatamente, alla Commissione, nel termine di cui al paragrafo 1, i quantitativi oggetto di domande di riassegnazione.

Alle domande di titolo di riassegnazione non si applica il coefficiente di riduzione fissato eventualmente in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2.

La domanda e il titolo di riassegnazione recano, nella casella 20, la dicitura: "Titolo di riassegnazione - Regolamento (CEE) n. 1442/93, articolo 17, paragrafo 4" ».

3. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Articolo 21

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni economiche e statistiche:

- ogni mercoledì, in riferimento alla settimana precedente, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle, ripartiti per paese di origine rilevati sui mercati rappresentativi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (5)();

- il 20 di ogni mese, i dati relativi al volume e al valore delle banane immesse in libera pratica nel loro territorio nel corso del mese precedente, ripartiti per paese di origine;

- il 10 del mese successivo a quello di scadenza della validità dei titoli di importazione, con riferimento ad ogni trimestre, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli di importazione, le quantità corrispondenti ai titoli utilizzati e restituiti all'organismo emittente, nonché le quantità relative ai titoli non utilizzati;

- a richiesta, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 65.

(5)() GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.