31994R0316

Regolamento (CE) n. 316/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci originarie della Repubblica slovacca risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1994 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0041


REGOLAMENTO (CE) N. 316/94 DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 1994 che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci originarie della Repubblica slovacca risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), stabilisce le modalità di calcolo degli elementi mobili applicabili alle merci previste nella tabella I dell'allegato B;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo complementare, tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca, dell'accordo interinale (2) sul commercio e delle misure d'accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra, tale accordo si applica alla Repubblica slovacca con le modifiche ivi menzionate;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 3 dell'accordo interinale si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 di tale accordo; che tali misure, come modificate dal protocollo addizionale (3) all'accordo interinale, entrato in vigore con la decisione 93/421/CEE dal 1o luglio 1993 (4), prevedono in particolare una riduzione del prelievo del 20 % nel corso del primo anno, del 40 % a partire dal 1o gennaio 1993 e del 60 % a partire dal 1o luglio 1993, applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo entro i limiti dei quantitativi stabiliti in base alle importazioni tradizionali di tali prodotti aumentate in media del 10 % per ciascun anno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2109/92 (5), che riduce gli elementi mobili applicabili a talune merci dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, in base a un metodo equivalente a quello dei prodotti agricoli che entrano nella composizione delle merci previste nel protocollo n. 3, per la fissazione del contingente per la riduzione di questi elementi mobili ha preso come riferimento il valore delle merci, sottoposte a norma dell'accordo interinale alla riscossione di un elemento agricolo dell'imposizione, che sono importate dalla Repubblica federativa ceca e slovacca nell'anno 1990, aumentato del 10 % per l'anno 1992; che, in virtù degli scambi di lettere tra la Commissione delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altro, questi paesi hanno fatto sapere di avere convenuto tra di loro una ripartizione di tale contingente con un rapporto rispettivamente di 2 a 1;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del protocollo complementare, la ripartizione dei contingenti menzionati nell'allegato XIII b è applicabile al latte scremato in polvere e al burro nonché all'orzo a partire dal 1o gennaio 1994; che, tenendo conto delle misure adottate per i suddetti prodotti agricoli che entrano nella composizione delle merci elencate nell'allegato del protocollo n. 3, occorre prevedere la riduzione degli elementi mobili di tali merci nonché il relativo contingente applicabili a partire dalla stessa data e durante i successivi periodi previsti nella tabella 1 dell'allegato del protocollo n. 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio 1994 le merci originarie della Repubblica slovacca ed elencate nell'allegato del presente regolamento sono soggette ad un elemento mobile ridotto determinato in conformità dell'articolo 2 e nei limiti di un contingente il cui valore è fissato in 1 570 400 ECU per l'anno 1994, 1 691 200 ECU per l'anno 1995 e 1 812 000 ECU per l'anno 1996 e gli anni successivi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerate « merci originarie » quelle rispondenti alle condizioni stabilite dal protocollo n. 4 dell'accordo interinale.

Articolo 2

Gli elementi mobili ridotti sono calcolati riducendo la differenza, stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, fra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif o dei prezzi franco frontiera per ciascun prodotto di base del 30 %, ad eccezione della differenza stabilita per i prodotti di base di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata (prodotti lattiero-caseari), nonché per l'orzo, che è ridotta del 60 %.

Gli importi così ottenuti sono applicati ai quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci in questione, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 3

Gli elementi mobili applicabili alle merci previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93, ma non previsti nell'allegato del presente regolamento, nonché alle merci per le quali è ammesso il superamento del contingente di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono quelli fissati direttamente dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(3) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 47.

(4) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 42.

(5) GU n. L 212 del 28. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

"" ID="1">ex 0403> ID="2">Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:"> ID="1">da 0403 10 51> ID="2">- Iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao"> ID="1">a"> ID="1">0403 10 99"> ID="1">da 0403 90 71> ID="2">- altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao"> ID="1">a"> ID="1">0403 90 99"> ID="1">ex 1517> ID="2">Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni del codice NC 1516:"> ID="1">1517 10 10> ID="2">- Margarina esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %"> ID="1">1517 90 10> ID="2">- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %"> ID="1">ex 1704> ID="2">Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10"> ID="1">1806> ID="2">Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao"> ID="1">1901> ID="2">Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove"> ID="1">ex 1902> ID="2">Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato"> ID="1">1903> ID="2">Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili"> ID="1">1904> ID="2">Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati"> ID="1">1905> ID="2">Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili"> ID="1">2101 10 99> ID="2">Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91"> ID="1">2101 20 90> ID="2">Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 2101 20 10"> ID="1">2101 30 19> ID="2">Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta"> ID="1">2101 30 99> ID="2">Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta"> ID="1">2102 10 31> ID="2">Lieviti di panificazione"> ID="1">2102 10 39"> ID="1">2105> ID="2">Gelati, anche contenenti cacao"> ID="1">ex 2106> ID="2">Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 10 e 2106 90 91 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti"> ID="1">2202 90 91> ID="2">Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi del codice NC 2009, contenenti i prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte"> ID="1">2202 90 95"> ID="1">2202 90 99">