31994L0042

Direttiva 94/42/CE del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 04/08/1994 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0088


DIRETTIVA 94/42/CE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 90/425/CEE, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), e la direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5);

considerando che, alla luce di tale situazione, è necessario modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (6), in particolare per quanto riguarda il periodo di permanenza in uno Stato membro prima del trasporto e le norme relative agli scambi di animali di meno di 30 giorni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

« centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto la tutela dell'autorità veterinaria competente. Quest'ultima adotta tutte le misure atte a garantire che tale centro di raccolta costituisca, per gli animali che vi transitano, un'unità sanitaria del livello richiesto dalla presente direttiva, e cioè sia vuota di animali, pulita e disinfettata tra ogni vendita e l'ammissione di nuovi animali. Questi centri di raccolta devono costituire oggetto di autorizzazione ai fini degli scambi »;

2) l'articolo 3, paragrafo 2, lettera i) è completato come segue:

« Tuttavia, qualora il trasporto riguardi vari luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione. Ogni gruppo dovrà essere accompagnato fino al luogo di destinazione del citato certificato. Può essere consentita la deroga soltanto per destinatari che siano stati preventivamente registrati dall'autorità competente del luogo di destinazione e per trasportatori registrati che si attengono agli obblighi concernenti la disinfezione dei veicoli e le norme di benessere »;

3) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), punto iii) è aggiunto il seguente comma:

« Le modalità per l'autorizzazione dei centri dove può essere effettuata la disinfezione e le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni in materia veterinaria sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 »;

4) all'articolo 3, paragrafi 7 e 9,

i) il termine « mercato » è sostituito da « centro di raccolta »;

ii) i termini « e/o di luogo di raccolta » sono soppressi;

5) è inserito l'articolo 3 bis seguente:

« Articolo 3 bis

Fatti salvi i controlli previsti dalla direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri assicurano che gli animali che non sono nati in una determinata azienda e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio dello Stato membro nel quale l'azienda è situata possano essere inseriti nel gruppo di destinazione soltanto dopo che il veterinario responsabile dello stesso si sia assicurato che gli animali in questione non sono tali da rimetterne in discussione lo status sanitario. »;

6) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni contemplate dalla presente direttiva, si applicano le norme nazionali vigenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 33 del 2. 2. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994,

(3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 31.

(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32).