31994L0022

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1994 pag. 0003 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0237


DIRETTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie alla sua realizzazione;

considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986 (4) il Consiglio ha identificato come obiettivo della politica energetica della Comunità e degli Stati membri una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia, libera dagli ostacoli agli scambi, per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, per ridurre i costi e per rafforzare la competitività economica;

considerando che la Comunità è largamente dipendente dalle importazioni per il suo approvvigionamento di idrocarburi; che occorre pertanto favorire nel miglior modo possibile la prospezione, la ricerca e la coltivazione delle risorse che si trovano nella Comunità;

considerando che gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio;

considerando che la Comunità è uno dei firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

considerando che occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia;

considerando che a tal fine occorre introdurre norme comuni affinché ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti; che il rilascio delle autorizzazioni deve basarsi su criteri obiettivi, resi noti mediante pubblicazione; che anche le condizioni cui esso è subordinato devono essere rese note in anticipo a tutti gli enti che partecipano al procedimento;

considerando che gli Stati membri devono mantenere la facoltà di subordinare l'accesso e l'esercizio di tali attività a limitazioni giustificate da motivi di interesse pubblico e al versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi, stabilendo le modalità del versamento in modo da non interferire nella gestione degli enti; che questa facoltà deve esercitarsi in maniera non discriminatoria; che, ad eccezione degli obblighi legati all'esercizio di tale facoltà, non si devono imporre agli enti condizioni e obblighi non giustificati dalla necessità di gestire correttamente l'attività; che il controllo sulle attività degli enti deve limitarsi a quanto necessario per l'osservanza di tali obblighi e condizioni;

considerando che l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di quest'ultime devono essere limitate in modo da evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti;

considerando che gli enti degli Stati membri devono poter usufruire, nei paesi terzi, di un trattamento comparabile a quello che hanno nella Comunità gli enti dei paesi terzi interessati in virtù della presente direttiva; che occorre prevedere una procedura per raggiungere tale obiettivo;

considerando che la presente direttiva deve applicarsi alle autorizzazioni rilasciate dopo la data entro cui gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva;

considerando che la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1) e la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2) si applicano agli enti del settore per quanto riguarda gli appalti di forniture, di opere e di servizi; che l'applicazione del regime alternativo di cui all'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è in particolare subordinata alla condizione che nello Stato membro che richiede l'applicazione di tale regime le autorizzazioni siano rilasciate in modo non discriminatorio e trasparente; che uno Stato membro osserva tale condizione a decorrere dal momento e per tutto il tempo in cui si conforma agli obblighi della presente direttiva; che occorre pertanto modificare la direttiva 90/531/CEE;

considerando che l'articolo 36 della direttiva 90/531/CEE prevede una revisione entro quattro anni, alla luce dei progressi che saranno compiuti segnatamente in materia di liberalizzazione del mercato e livello di concorrenza, del campo di applicazione della direttiva stessa; che questa revisione del campo di applicazione include la ricerca e l'estrazione di idrocarburi;

considerando che la Danimarca si trova in una situazione speciale, dovuta all'obbligo di avviare negoziati sull'eventuale proseguimento delle attività dopo la scadenza della concessione, rilasciata l'8 luglio 1962, per le aree che verranno abbandonate l'8 luglio 2012; che alla Danimarca sarà pertanto concessa una deroga per dette aree,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) autorità competenti: le autorità pubbliche definite all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE, competenti per rilasciare l'autorizzazione e/o controllarne l'esercizio;

2) enti: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che chiedono, possono chiedere o detengono un'autorizzazione;

3) autorizzazione: ogni disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale, o strumento emanato in sua applicazione, in base alla quale le autorità competenti degli Stati membri autorizzano un ente ad esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica. Un'autorizzazione può essere rilasciata separatamente per ciascuna attività o congiuntamente per più attività;

4) enti pubblici: le imprese pubbliche quali definite nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di determinare, all'interno del loro territorio, le aree da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Se un'area è resa disponibile per le attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni tra gli enti per quanto riguarda l'accesso a tali attività ed il loro esercizio da parte degli enti.

Tuttavia gli Stati membri possono negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di queste attività a qualsiasi ente effettivamente controllato da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

2. Questo procedimento è avviato:

a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso che invita a presentare domande da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande; oppure

b) mediante un avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo che un ente ha presentato una domanda, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1. Ogni altro ente interessato dispone di un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare una domanda.

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono o possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione.

L'avviso specifica se è prevista una preferenza per le domande presentate da enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

3. Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione senza avviare un procedimento ai sensi del paragrafo 2 se l'area oggetto della domanda di autorizzazione:

a) è disponibile in maniera permanente o

b) è stata oggetto di un precedente procedimento ai sensi del paragrafo 2 che non si è concluso con il rilascio di un'autorizzazione o

c) è stata abbandonata da un ente e non rientra automaticamente nei casi di cui alla lettera a).

Uno Stato membro che intenda applicare il presente paragrafo provvede, entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva o, nel caso degli Stati membri che non hanno ancora avviato tali procedimenti, senza indugio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un avviso in cui sono indicate le aree, situate all'interno del proprio territorio, disponibili ai sensi del presente paragrafo e i luoghi dove ottenere informazioni dettagliate al riguardo. Qualsiasi modificazione significativa di tali informazioni formerà oggetto di un avviso supplementare. Tuttavia, nessuna domanda di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo può essere presa in considerazione prima della pubblicazione del relativo avviso ai sensi della presente disposizione.

4. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nell'ipotesi e nella misura in cui considerazioni di tipo geologico o produttivo giustifichino il rilascio dell'autorizzazione per una certa area al titolare di un'autorizzazione relativa ad un'area contigua. Lo Stato membro in questione assicura che i titolari di autorizzazioni per le altre aree contigue possano, in questo caso, presentare domanda e dispongano di tempo sufficiente per farlo.

5. Non è considerato rilascio di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1:

a) il rilascio di un'autorizzazione determinato unicamente da cambiamenti nella denominazione o proprietà dell'ente titolare di un'autorizzazione già esistente, da cambiamenti nella composizione dell'ente stesso o da trasferimenti di autorizzazioni;

b) il rilascio di un'autorizzazione ad un ente titolare di un'altra forma di autorizzazione, qualora il possesso di quest'ultimo titolo implichi un diritto al rilascio di quella autorizzazione;

c) la decisione delle autorità competenti presa nel contesto di un'autorizzazione (a prescindere dal fatto che tale autorizzazione sia stata rilasciata prima della data di cui all'articolo 14) e relativa all'avvio, alla sospensione, alla proroga o alla cessazione delle attività o alla proroga dell'autorizzazione stessa.

6. Nonostante l'avvio dei procedimenti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mantengono la facoltà di negare il rilascio di autorizzazioni, assicurando però che essa non dia luogo a discriminazioni tra enti.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie di ciascuna di esse sia determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall'esercizio ottimale delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Nel caso di rilascio di autorizzazioni in base ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti criteri oggettivi, di cui gli enti possono prendere conoscenza prima di presentare le domande;

b) la durata dell'autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa è stata concessa. Tuttavia le autorità competenti possono prorogare la durata dell'autorizzazione se la durata stabilita non è sufficiente per completare l'attività in questione e se l'attività è stata condotta conformemente all'autorizzazione;

c) gli enti non godano di diritti esclusivi nell'area geografica per la quale hanno ottenuto un'autorizzazione per un periodo più lungo di quanto sia necessario per il corretto esercizio delle attività autorizzate.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

1) le autorizzazioni siano in ogni caso rilasciate in base a criteri concernenti:

a) le capacità tecniche ed economiche degli enti;

b) le modalità che gli enti intendono adottare per la prospezione, la ricerca e/o la messa in produzione nell'area geografica in questione;

nonché, all'occorrenza:

c) in caso di messa in vendita dell'autorizzazione, il prezzo che l'ente è disposto a versare per ottenerla;

d) se, dopo la valutazione in base ai criteri di cui alle lettere a), b) e, ove applicabile, c), due o più domande sono equipollenti, altri criteri pertinenti, obiettivi e non discriminatori per operare la scelta definitiva tra tali domande.

Nel valutare le domande, le autorità competenti possono tenere altresì conto di qualsiasi carenza di efficienza o di affidabilità dimostrata da un ente nel contesto di un'autorizzazione precedente.

Se le autorità competenti determinano la composizione di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

Se le autorità competenti designano l'operatore di un ente a cui possono rilasciare un'autorizzazione, esse si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.

I criteri sono formulati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande. Gli Stati membri che hanno già pubblicato i criteri nelle Gazzette ufficiali nazionali possono limitare la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad un riferimento alla pubblicazione nelle rispettive Gazzette ufficiali. Tuttavia, qualsiasi cambiamento relativo ai criteri è pubblicato per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

2) siano stabiliti e resi noti agli enti interessati, in qualsiasi momento, le condizioni e i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, applicabili a ogni tipo di autorizzazione in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore alla data di presentazione delle domande, indipendentemente dal fatto che siano previsti dall'autorizzazione o che la loro accettazione preventiva sia una condizione per il rilascio dell'autorizzazione stessa. Nella fattispecie prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), essi possono essere resi noti soltanto alla data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di autorizzazione;

3) sia notificato a tutti gli enti interessati qualsiasi cambiamento relativo alle condizioni ed ai requisiti di cui sopra, introdotto nel corso del procedimento;

4) siano applicati in modo non discriminatorio i criteri, le condizioni ed i requisiti di cui al presente articolo;

5) siano comunicati i motivi della decisione a qualsiasi ente la cui domanda di autorizzazione sia stata respinta, se esso ne fa richiesta.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, punto 2), nonché gli obblighi particolareggiati relativi all'esercizio di un'autorizzazione specifica siano giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività nell'area geografica per la quale è richiesta l'autorizzazione, mediante applicazione del paragrafo 2 oppure versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi.

2. Gli Stati membri, se così giustificato da motivi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, pubblica sanità, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, tutela di risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, sicurezza degli impianti e degli addetti, gestione pianificata di risorse di idrocarburi (ad esempio, tasso di sfruttamento degli idrocarburi o ottimizzazione del loro recupero) o dalla necessità di garantire un gettito fiscale, possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Le disposizioni per il pagamento dei corrispettivi di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni per la partecipazione dello Stato, sono fissate dagli Stati membri in modo da garantire il mantenimento dell'indipendenza di gestione degli enti.

Tuttavia, se il rilascio di autorizzazioni è soggetto alla partecipazione dello Stato alle attività e se è stata designata una persona giuridica con lo scopo di gestire tale partecipazione, oppure se lo Stato stesso gestisce la partecipazione, alla persona giuridica e allo Stato non deve essere impedito di esercitare i diritti e di assumere gli obblighi associati con tale partecipazione, proporzionali all'entità della partecipazione, purché la persona giuridica o lo Stato non siano destinatari dell'informazione né esercitino un diritto di voto in decisioni relative alle fonti di approvvigionamento degli enti, purché la persona giuridica o lo Stato assieme a uno o più enti pubblici non esercitino un diritto di maggioranza di voto nelle altre decisioni, e purché ogni voto da parte dello Stato o della persona giuridica si basi esclusivamente su principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori e non impedisca che l'amministrazione dell'ente adotti decisioni basate su principi commerciali normali.

Tuttavia, le disposizioni del secondo comma non impediscono alla persona giuridica o allo Stato di opporsi ad una decisione dei titolari di un'autorizzazione che non rispetti le condizioni e i requisiti indicati nell'autorizzazione con riferimento alla politica di sfruttamento e alla tutela degli interessi finanziari dello Stato.

La facoltà di opporsi ad una decisione è esercitata in maniera non discriminatoria, soprattutto nel caso di decisioni relative a investimenti e fonti di approvvigionamento degli enti. Se la partecipazione dello Stato nelle attività è gestita da una persona giuridica che è nel contempo titolare delle autorizzazioni, lo Stato membro introduce disposizioni a norma delle quali la persona giuridica è tenuta a redigere una contabilità separata per quanto riguarda rispettivamente il suo ruolo commerciale e quello di gestore della partecipazione dello Stato, garantendo che non vi sarà flusso di informazioni dalla parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato verso la parte della persona giuridica che è titolare delle autorizzazioni per proprio conto. Tuttavia, se la parte della persona giuridica responsabile della gestione della partecipazione dello Stato assume come consulente la parte della persona giuridica che è titolare dell'autorizzazione per proprio conto, la prima può mettere a disposizione ogni informazione necessaria per effettuare la consulenza. I titolari di tutte le autorizzazioni cui le informazioni si riferiscono sono informati preventivamente di quali informazioni saranno in tal modo fornite e disporranno di un lasso di tempo sufficiente per formulare obiezioni.

4. Gli Stati membri provvedono a che il controllo degli enti nell'ambito delle autorizzazioni sia limitato a quanto necessario per assicurare l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi di cui al paragrafo 1. Essi adottano, in particolare, le misure necessarie affinché nessun ente sia obbligato, con disposizioni giuridiche, regolamentari o amministrative o mediante accordi o intese, a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento previste o esistenti, tranne che dietro richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente ai fini degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni concernenti singole autorizzazioni o contenute nelle stesse e le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un'area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, sono abolite dagli Stati membri interessati prima del 1° gennaio 1997.

Articolo 8

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale incontrata, de jure o de facto, dagli enti nell'accesso alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi o nel loro esercizio in paesi terzi che sia stata loro segnalata. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza commerciale.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, sulla situazione degli enti nei paesi terzi nonché sull'andamento degli eventuali negoziati avviati in forza del paragrafo 3 con questi paesi o nell'ambito di organizzazioni internazionali.

3. Ogniqualvolta riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero in base ad altre informazioni, che un determinato paese terzo non concede agli enti comunitari, relativamente all'accesso alle attività di cui al paragrafo 1 o al loro esercizio, un trattamento analogo a quello concesso dalla Comunità agli enti del paese terzo stesso, la Commissione può presentare proposte al Consiglio per un mandato di negoziato onde ottenere per gli enti comunitari analoghe possibilità di concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3 la Commissione può, in qualsiasi momento, proporre che il Consiglio autorizzi uno o più Stati membri a negare il rilascio di un'autorizzazione ad un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi e/o da cittadini dello stesso.

La Commissione può avanzare tale proposta di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata il più presto possibile.

5. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali disciplinanti l'accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il loro esercizio.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro pubblica ogni anno e comunica alla Commissione una relazione contenente informazioni sulle aree geografiche aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione sulle autorizzazioni rilasciate, sugli enti titolari di quest'ultime e sulla loro composizione, nonché sulle stime delle riserve esistenti nel suo territorio.

La presente disposizione non comporta l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare informazioni riservate sotto il profilo commerciale.

Articolo 10

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti entro il 1° maggio 1995. Essi notificano senza indugio alla Commissione i cambiamenti intervenuti successivamente. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle autorità competenti e gli eventuali cambiamenti da apportarvi.

Articolo 11

La presente direttiva si applica alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data stabilita nell'articolo 14.

Articolo 12

All'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per le attività di sfruttamento di aree geografiche dirette alla prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale, i paragrafi da 1 a 4 si applicano come segue, a decorrere dalla data in cui lo Stato membro interessato si è conformato alle disposizioni della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (*):

a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte a partire dalla suddetta data, fatto salvo il paragrafo 3;

b) a partire dalla suddetta data, lo Stato membro di cui al paragrafo 4 deve comunicare soltanto le disposizioni relative all'osservanza delle condizioni elencate nei paragrafi 2 e 3.

(*) GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3.»

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 3 e 5 non si applicano alle nuove autorizzazioni rilasciate dalla Danimarca anteriormente al 31 dicembre 2012 per quanto attiene alle aree abbandonate alla data dell'8 luglio 2012, alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate l'8 luglio 1962. Le nuove autorizzazioni vengono rilasciate in base a principi obiettivi e non discriminatori.

Il presente articolo non crea alcun precedente per gli Stati membri.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. C 139 del 2. 6. 1992, pag. 12.

(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 128.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1992 (GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 145). Posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1993 (GU n. C 101 del 9. 4. 1994, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del del 28. 3. 1994).

(4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.