31994L0002

Direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/1994 pag. 0001 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0249
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0249


DIRETTIVA 94/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1994

che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992 (1), concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che, a norma della direttiva 92/75/CEE, la Commissione deve adottare una direttiva di applicazione concernente gli apparecchi domestici, ivi compresi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni;

considerando che il consumo di energia elettrica dei frigoriferi e congelatori rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica della Comunità; che il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole;

considerando che la norma CEN EN 153 stabilisce un metodo per misurare il consumo di energia dei frigoriferi, dei congelatori e delle loro combinazioni;

considerando che la Comunità, confermando il proprio interesse ad un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente applicate da tutti i partecipanti al commercio internazionale e di soddisfare le condizioni di politica comunitaria, invita le organizzazioni europee di normalizzazione a continuare la cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione;

considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti per stabilire le norme armonizzate in conformità agli orientamenti generali, per la cooperazione tra la Commissione e tali due organismi, accettati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da CEN, o Cenelec su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2), modificata da ultimo dalla decisione 92/400/CEE della Commissione (3), nonché ai sensi di detti orientamenti generali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai frigoriferi, conservatori e congelatori per uso domestico alimentati dalla rete elettrica e alle loro combinazioni. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati altresì da altre fonti di energia, ad esempio, da batterie.

2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere misurati in base alla EN 153 del maggio 1990, o in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. I dati relativi al rumore, devono invece essere misurati, se nel caso in conformità alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (4).

3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2, sono stabilite su mandato della Commissione in conformità alla direttiva 83/189/CEE.

4. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», e «informazioni complementari» sono usati nel senso indicato nell'articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE.

Articolo 2

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;

- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

- informazioni eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

- i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva;

- le eventuali istruzioni per l'uso.

2. Gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono essere suddivisi nelle «categorie» definite all'allegato IV.

3. L'etichetta di cui all'articolo 2 paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile.

4. Il contenuto e la forma della scheda informativa relativa al prodotto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere rispondenti alle indicazioni dell'allegato II.

5. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene, nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, mediante comunicazione stampata (ad esempio su un catalogo di vendita per corrispondenza), questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate all'allegato III della presente direttiva.

6. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano agli obblighi loro incombenti in forza della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste debbono contenere un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55.

(4) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.

ALLEGATO I

ETICHETTA

Modello

1) L'etichetta deve essere conforme al seguente modello:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

> RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Note sull'etichetta

2) Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Note

I) Nome o marchio del fornitore.

II) Identificatore del modello del fornitore.

III) La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in accordo con l'allegato V. La lettera appropriata deve essere sistemata in corrispondenza della relativa freccia.

IV) Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «etichetta ecologica della Comunità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio (1) è possibile aggiungere una riproduzione del contrassegno ecologico (il fiore). La «Guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e congelatori», citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.

V) Consumo di energia conformemente alle norme citate all'articolo 1.2, ma espresso in kWh/anno (ossia in 24 ore × 365).

VI) Somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di lavoro > -6 °C).

VII) Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori con stelle (ossia con temperatura di lavoro ≤ -6 °C).

VIII) Numero di stelle dello scomparto per la conservazione degli alimenti congelati; se non ha stelle, non compilare lo spazio corrispondente.

IX) Se del caso, il rumore misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Nota:

La traduzione dall'italiano nelle altre lingue dei termini impiegati si trova all'allegato VI.

Stampa

3) I seguenti criteri definiscono certi aspetti dell'etichetta

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Colori usati

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.

Ex.: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Outlinecolour: X070.

Tutto il testo è in nero lo sfondo è bianco.

Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute in una guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e congelatori disponibile presso:

Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura di energia ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Direzione generale dell'energia

Commissione delle Comunità europee

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni, che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate nella descrizione dell'apparecchio:

1) Nome o marchio del fornitore.

2) Identificatore del modello del fornitore.

3) Tipo di apparecchio, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come «classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima).

5) Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «riconoscimento ecologico della Comunità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, è possibile aggiungere una riga intitolata «Riconoscimento ecologico della Comunità», nella quale viene riprodotto il contrassegno ecologico (il fiore). Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità.

6) Consumo di energia in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 ma espresso in kWh/anno (ossia in 24 ore × 365), descritto come segue: «consumo di energia . . . kWh/anno in base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.»

7) Volume utile dello scomparto per alimenti freschi (5 °C) in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 - omettere per le categorie 8 e 9.

8) Volume utile dello scomparto congelatore, in accordo con le norme citate all'articolo 1.2 - omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume utile dello «scomparto a bassa temperatura» per gli apparecchi della categoria 3.

7) e 8) Per la categoria 2 e 10 specificare il volume utile di ciascuno scomparto in accordo con le norme citate all'articolo 1.2.

9) Se del caso, numero di stelle dello scomparto per la conservazione degli alimenti congelati in accordo con le norme citate all'articolo 1.2.

10) L'indicazione «No Frost» può essere inclusa se non brina in accordo con le definizioni date nelle norme citate all'articolo 1.2.

11) «Autonomia di conservazione senza energia elettrica» definita come «tempo di risalita della temperatura» conformemente alle norme citate all'articolo 1.2.

12) «Potere di congelamento» in kg/24 h conformemente alle norme citate all'articolo 1.2.

13) «Classe climatica» conformemente alle norme citate all'articolo 1.2; può essere omessa se l'apparecchio rientra nella classe «temperata».

14) Se del caso, il rumore che deve essere misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Per gli apparecchi che contengono altri scomparti oltre a quelli per alimenti freschi e per alimenti congelati, ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si possono inserire righe supplementari per fornire informazioni su detti scomparti, badando di utilizzare sempre la stessa denominazione e lo stesso ordine. Se la temperatura di progetto di uno scomparto non è conforme al sistema di classificazione a stelle o alla temperatura standard per lo scomparto per alimenti freschi (5 °C), specificare detta temperatura di progetto.

Le informazioni dell'etichetta possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso devono essere inserite anche le informazioni riportate soltanto nella scheda.

Nota:

La traduzione dall'italiano nelle altre lingue dei termini impiegati si trova all'allegato VI.

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per posta e le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2 paragrafo 6 devono contenere le seguenti informazioni, nell'ordine indicato:

1) Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 4)

2) Energia utilizzata (allegato II, punto 6)

3) Volume utile scomparto alimenti freschi (allegato II, punto 7)

4) Volume utile scomparto congelatore (allegato II, punto 8)

5) Numero di stelle (allegato II, punto 9)

6) Rumore (allegato II, punto 14)

Qualsiasi altra informazione da inserire nella scheda informativa relativa al prodotto deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

Tutte le informazioni di cui sopra devono essere stampate in forma e caratteri leggibili.

Nota:

La traduzione dall'italiano nelle altre lingue dei termini impiegati si trova all'allegato VI.

ALLEGATO IV

CATEGORIE

Gli apparecchi oggetto della presente direttiva devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Frigoriferi domestici, senza scomparti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5 °C e 10 °C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *.

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **.

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ***.

7) Frigoriferi/congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo *(***).

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

ALLEGATO V

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

Dove:

«Indice di efficienza energetica» = Energia utilizzata dall'apparecchio (1) / efficienza energetica standard dell'apparecchio (in percentuale),

«Consumo di energia standard» = M × volume corretto + N (in kWh/anno),

Volume corretto = volume scomparto alimenti freschi + ` × volume scomparto congelatore (in litri);

i valori di M, N e ` sono ricavati dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Vedi nota V dell'allegato I.

ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>