31994D0993

94/993/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di guistizia della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0088


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea (94/993/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 188,

vista la richiesta della Corte di giustizia del 29 aprile 1994,

visto il parere della Commissione, del 7 ottobre 1994 e del 3 novembre 1994,

visto il parere del Parlamento europeo del 28 ottobre 1994,

considerando che, in seguito all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e dell'accordo sullo Spazio economico europeo, occorre modificare talune disposizioni del titolo III del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è modificato come segue:

1) All'articolo 17:

a) nel primo comma è soppressa la parte di frase «iscritto negli albi professionali di uno Stato membro»;

b) è aggiunto un secondo comma:

«Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.»;

c) il secondo comma diviene terzo e la parte di frase «iscritto negli albi professionali di uno Stato membro» è soppressa;

d) è aggiunto un quarto comma:

«Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.»;

e) i commi terzo, quarto e quinto divengono rispettivamente, quinto, sesto e settimo.

2) All'articolo 19, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.»

3) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Nei casi contemplati dall'articolo 177 del trattato, la decisione della giurisdizione nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

La decisione della giurisdizione nazionale è, inoltre, notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista dal detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione di quell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.»

4) All'articolo 37

a) è aggiunto un terzo comma:

«Salvo quanto dispone il comma precedente, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista dal detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.»;

b) il terzo comma diviene quarto.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER