31994D0777

94/777/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 06/12/1994 pag. 0035 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0227


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1994 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Turchia per verificare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi;

considerando che le disposizioni della legislazione turca attribuiscono agli ispettori veterinari del Ministry of Agriculture and Rural Affairs la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono al Ministry of Agriculture and Rural Affairs il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione del Ministry of Agriculture and Rural Affairs e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità della Turchia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità della Turchia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che la Turchia può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto i) della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi; che detti stabilimenti possono figurare nell'elenco soltanto se sono ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti della Turchia; che queste ultime sono quindi tenute ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura (2);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs è l'autorità competente in Turchia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato B;

3) devono essere in imballagi da un centro di spedizione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;

4) ciascun imballaggio deve recare un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:

- paese speditore: Turchia

- specie (nome comune e nome scientifico)

- identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento)

- data di condizionamento (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del veterinario del Ministry of Agriculture and Rural Affairs, nonché il sigillo ufficiale della direzione dell'allevamento, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo

- ai mollushi bivalvi (1)

- agli echinodermi (1)

- ai tunicati (1)

- ai gasteropodi marini (1)

vivi, originari della Turchia, destinati al consumo umano nell'Unione europea

N. di riferimento:

Paese speditore: Turchia

Autorità competente: Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control

I. Identificazione dei prodotti

- Specie (nome scientifico):

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo d'imballaggio:

- Numero di colli:

- Peso netto:

- Numero dell'eventuale rapporto di analisi:

II. Origine dei prodotti

- Zona di produzione autorizzata:

- Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

1. sono stati prelevati, eventualmente stabulati e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

2. sono stati manipolati, eventualmente depurati e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

3. sono stati controllati conformemente alle disposizioni dei capitoli VI, VII, VIII, IX e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

4. sono conformi alle disposizioni dei capitoli V, VII, VIII, IX e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

Fatto a

(luogo) il

(data)

Sigillo ufficiale

Firma dell'ispettore ufficiale

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Cancellare la voce superflua.

ALLEGATO B

ZONE DI PRODUZIONE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO I, CAPITOLO 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE "" ID="1">Karaburun> ID="2">I"> ID="1">Bosphorus> ID="2">II"> ID="1">Northern Marmara Sea> ID="2">III"> ID="1">Dardanelles> ID="2">IV"> ID="1">Saroz> ID="2">V"> ID="1">Ayvalik> ID="2">VI">

ALLEGATO C

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ EUROPEA "" ID="1">Marsan - Eceabat> ID="2">110 - 31. 12. 1995"> ID="1">Dardanel Onentas - Canakkale> ID="2">181 - 31. 12. 1995"> ID="1">Yavuz Mildon - Gelibolu> ID="2">183 - 31. 12. 1995"> ID="1">Real - Ayvalik> ID="2">203 - 31. 12. 1995"> ID="1">Artur I - Ayvalik> ID="2">205 - 31. 12. 1995"> ID="1">Tuna - Istanbul> ID="2">206 - 31. 12. 1995"> ID="1">Kerevitas Mersu Ancoker - Bursa> ID="2">301 - 31. 12. 1995">