31994D0465

94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 26/07/1994 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0154


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1994 recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, il Botswana ha trasmesso le informazioni di uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità;

considerando che di questo stabilimento è stato accertato, mediante una missione comunitaria in loco, che offre sufficienti garanzie igieniche e può pertanto essere incluse nel primo elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni fresche;

considerando che le condizioni d'importazione dei prodotti a base di carni in provenienza dello stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità dei prodotti a base di carni in provenienza dallo stabilimento del Botswana elencato nell'allegato.

2. Le importazioni in provenienza da questo stabilimento restano soggette anche alle altre disposizioni comunitari adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

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