31994D0342

94/342/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 18/06/1994 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0200


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1994 relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (94/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando che il paragrafo 2 dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che l'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché essa costituisca oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione e da sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione;

considerando che, in virtù del secondo comma del suddetto paragrafo, gli Stati membri consultano la Commissione e la informano delle iniziative prese per i fini summenzionati;

considerando che, conformemente al terzo comma del suddetto paragrafo, la Commissione adotta le disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità relative agli interventi dei Fondi e dello SFOP;

considerando che i comitati di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono stati informati dalla Commissione sulle misure previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dettagliate applicabili in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP sono definite nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI E DELLO SFOP 1. Obiettivo e campo d'applicazione

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP mirano ad aumentare la notorietà a la trasparenza dell'azione della Comunità e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in parola. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione « orientamento » oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca.

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai quadri comunitari di sostegno (QCS) e agli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP sotto forma di programmi operativi, cofinanziamento di regimi di aiuto, sovvenzioni globali o progetti di vasta portata.

2. Principi generali

La pubblicità in loco spetta alle autorità nazionali, regionali e locali competenti per l'attuazione dei QCS, delle iniziative comunitarie, dei programmi operativi e delle altre forme d'intervento. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione che vengono informati circa le misure all'uopo adottate.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

3. Azioni informative e pubblicitarie sul QCS, sulle iniziative comunitarie, sui programmi operativi e sulle altre forme d'intervento

L'informazione e la pubblicità costituiscono un insieme coerente di azioni definite dalle autorità nazionali, regionali e locali competenti di concerto con i servizi della Commissione per la durata del QCS e vertono sui programmi operativi come pure sulle altre forme d'intervento.

Gli importi previsti per le azioni informative e pubblicitarie figurano nei piani di finanziamento previsionali dei QCS, dei programmi operativi, e delle altre forme d'intervento a titolo dell'assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza esaminano l'esecuzione delle azioni in parola e ne informano la Commissione.

Nell'ambito dell'attuazione dei QCS, dei programmi operativi e delle altre forme d'intervento si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) seguenti:

a) Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano il contenuto dei programmi operativi e delle altre forme d'intervento nella forma più appropriata indicando la partecipazione dei Fondi strutturali e, se del caso, dello SFOP. Esse ne garantiscono una divulgazione appropriata e tengono a disposizione degli interessati tutti i documenti connessi. Esse garantiscono una presentazione omogenea a livello nazionale del materiale informativo e pubblicitario preparato conformemente alle disposizioni di cui al punto 4.

b) Quando l'intervento comunitario è oggetto di un'unica decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, si applicano per analogia le misure summenzionate.

c) Le azioni informative e pubblicitarie in loco comportano i seguenti elementi:

i) Per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo supera 500 000 ECU per lo SFDP e 1 Mio di ECU per tutti gli altri casi:

- cartelloni fissi in loco,

- targhe commemorative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico,

da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6.

ii) Per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che beneficia del contributo finanziario della Comunità:

- azioni di sensibilizzazione presso i beneficiari potenziali e l'opinione pubblica;

- azioni presso i richiedenti degli aiuti pubblici cofinanziati dalla Comunità sotto forma di indicazione, nei formulari che tali richiedenti devono compilare, dell'origine comunitaria di parte dell'aiuto.

iii) Per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:

- azioni di sensibilizzazione presso i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali sulle possibilità offerte dalle azioni in parola;

- azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul ruolo della Comunità in merito alle azioni finanziate nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane.

4. Percezione degli interventi comunitari da parte degli ambienti economici, di altri beneficiari potenziali e dell'opinione pubblica

4.1. Ambienti economici

Gli ambienti economici vanno associati quanto più strettamente possibile alle parti degli interventi che li riguardano più direttamente.

Le autorità competenti per l'attuazione degli interventi predispongono un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate ai beneficiari potenziali e in particolare alle PMI; dovranno in particolare essere indicate le pratiche amministrative da espletare. Nel caso di sovvenzioni globali, l'informazione in parola dovrà essere fornita segnatamente tramite gli organismi preposti alla gestione ed altri organismi rappresentativi delle aziende.

4.2. Altri beneficiari potenziali

Le autorità competenti per l'attuazione degli interventi predispongono un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai beneficiari o potenziali beneficiari di un'azione in materia di formazione, di occupazione o che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine esse garantiscono la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi che intervengono nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri d'insegnamento e delle organizzazioni non governative.

Formulari

I formulari predisposti dalle autorità nazionali, regionali o locali in merito all'annuncio, alla domanda e alla concessione dei contributi destinati ai beneficiari finali o a qualsiasi altro candidato all'aiuto indicano il cofinanziamento da parte della Comunità e/o dei Fondi strutturali interessati o, se del caso, dello SFOP. La notifica del contributo ai beneficiari mette in evidenza l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento interessato. Se l'emblema nazionale o regionale figura sui documenti in parola, esso è accompagnato dall'emblema europeo della medesima dimensione.

4.3. Opinione pubblica

Mezzi di comunicazione di massa

Le autorità competenti informano nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dalla Comunità. La partecipazione della Comunità deve essere equamente rispecchiata in tali informazioni.

A tal fine il lancio dei programmi (previa adozione da parte della Commissione) e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative, segnatamente nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa a livello regionale (stampa, radio, televisione). Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si applicano i principi enunciati ai due paragrafi precedenti.

Manifestazioni informative

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati da uno dei Fondi strutturali o dallo SFOP, gli organizzatori si impegnano a far menzione della partecipazione comunitaria. Potrà rivelarsi opportuna, secondo i casi, la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti. Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.

Materiale d'informazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli) sui programmi o azioni analoghe devono recare in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione della Comunità, nonché l'emblema europeo qualora vi figuri l'emblema nazionale o regionale.

Qualora si intenda pubblicare anche una prefazione e nell'intento di mettere in evidenza la partecipazione della Comunità, occorre prevedere una prefazione congiunta firmata dal responsabile nazionale e, per la Commissione, dal commissario o dal direttore generale interessato.

A titolo di informazione degli interessati, le pubblicazioni contengono i dati relativi all'organismo responsabile a livello nazionale e regionale.

Per quanto concerne il materiale audiovisivo, valgono per analogia i medesimi principi sopra esposti.

5. Lavori dei comitati di sorveglianza

5.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine i comitati informano i mezzi di comunicazione di massa, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, sull'andamento del o dei programmi o dell'insieme dei QCS, secondo il caso, di cui hanno la responsabilità. I contatti con la stampa sono di competenza del presidente che si fa assistere dal o dai rappresentanti della Commissione.

Di concerto con i servizi della Commissione e i suoi uffici di rappresentanza negli Stati membri, si devono prevedere modalità appropriate per manifestazioni importanti legate alle riunioni del comitato di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni.

5.2. I rappresentanti della Commissione nel comitato di sorveglianza, di concerto con le autorità nazionali e regionali responsabili dell'attuazione dei programmi operativi, vigilano al rispetto delle disposizioni stabilite in materia di pubblicità, segnatamente quelle relative ai cartelloni e alle targhe commemorative.

Un'informazione sulle azioni pubblicitarie nonché prove appropriate quali fotografie vengono presentate al comitato di sorveglianza dalle autorità responsabili della realizzazione dei programmi. Detti comitati trasmettono il materiale suddetto alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni di cui quest'ultima deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Questa informazione deve consentire di valutare il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

6. Disposizioni specifiche relative ai cartelloni, alle targhe commemorative e ai manifesti

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali o dallo SFOP, gli Stati membri garantiscono l'attuazione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.

Cartelloni

Conformemente a quanto disposto al punto 3, cartelloni fissi vengono installati laddove sono realizzati i progetti relativi a investimenti e infrastrutture cofinanziati i cui costi superano gli importi di cui al punto 3, lettera c) sub i. Essi comportano uno spazio riservato a mettere in evidenza la partecipazione della Comunità.

I cartelloni devono essere di dimensioni appropriate in funzione dell'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla Comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,

- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo seguente in base alla disposizione sotto riportata:

QUESTO PROGETTO È STATO COFINANZIATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA Fondo europeo di sviluppo regionale (o altro Fondo interessato o SFOP)

- i caratteri utilizzati per indicare il contributo della Comunità devono avere le medesime dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale.

Se le autorità nazionali o regionali competenti rinunciano a ricorrere ai cartelloni per far conoscere il proprio intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo della Comunità dovrà essere pubblicizzato con un cartellone apposito. In tal caso si applicano per analogia le disposizioni relative allo spazio riservato alla Comunità che figurano sopra.

I cartelloni vengono tolti al più tardi sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti ogniqualvolta possibile da targhe commemorative nel rispetto delle indicazioni che seguono:

Targhe commemorative

Targhe commemorative permanenti vengono apposte per le realizzazioni accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni; ecc.). Esse devono comportare oltre all'emblema europeo un testo che fa riferimento al cofinanziamento comunitario con l'indicazione del o dei Fondi strutturali interessati o dello SFOP.

Manifesti

Per sensibilizzare i beneficiari e l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, le autorità competenti dispongono l'affissione di manifesti sul Fondo sociale europeo e lo sviluppo delle risorse umane, segnatamente presso gli uffici di collocamento, nei centri di formazione professionale e presso gli organismi che operano nel settore delle azioni di formazione professionale e dell'occupazione e che beneficiano del sostegno di uno dei fondi suddetti.

Se un'autorità nazionale, regionale o locale o ancora un beneficiario finale decide di predisporre cartelloni, targhe commemorative ovvero pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo è inferiore a 1 Mio di ECU, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

7. Disposizioni finali

Le autorità nazionali, regionali e locali interessate possono comunque adottare misure supplementari se lo ritengono opportuno.

Esse consultano la Commissione e la informano circa le iniziative adottate affinché quest'ultima possa essere associata adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni suddette, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico in funzione delle necessità e mette a disposizione delle autorità interessate un manuale pratico.