31994D0069

94/69/CE: Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 07/02/1994 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (94/69/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno partecipato ai negoziati svoltisi nell'ambito del Comitato intergovernativo di negoziato istituito dall'assemblea generale delle Nazioni Unite per la preparazione di una convenzione quadro sul cambiamento climatico (4);

considerando che nel corso della conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

considerando che l'obiettivo ultimo della convenzione, come enunciato nell'articolo 2, è di stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico, entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile;

considerando che la convenzione, una volta ratificata, impegnerà i paesi sviluppati e le altre parti elencate nell'allegato I della convenzione ad adottare misure volte a limitare le emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra di origine umana non controllate dal protocollo di Montreal allo scopo di ricondurre, individualmente o congiuntamente, tali emissioni di origine umana ai livelli del 1990 entro la fine di questo decennio;

considerando che all'atto della firma della convenzione la Comunità e gli Stati membri hanno ribadito l'obiettivo della stabilizzazione entro il 2000 delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990 nell'intera Comunità, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 29 ottobre 1990, del 13 dicembre 1991, del 5 maggio 1992 e del 26 maggio 1992;

considerando che la convenzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica firmatari della convenzione;

considerando che è necessaria un'azione preventiva a livello internazionale e nazionale, per evitare pericolosi cambiamenti climatici causati dall'uomo;

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno rispettive competenze in taluni settori contemplati dalla convenzione; che la Comunità e gli Stati membri devono pertanto diventare parti contraenti, in modo da ottemperare adeguatamente a tutti gli obblighi stabiliti dalla convenzione;

considerando che l'impegno di limitare emissioni di CO2 causate dall'uomo, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione, sarà adempito da tutta la Comunità, attraverso l'azione della Comunità e dei suoi Stati membri nell'ambito delle loro rispettive competenze;

considerando che il Consiglio prende atto che gli Stati membri adotteranno le misure necessarie al deposito, tempestivo e per quanto possibile simultaneo, degli strumenti di ratifica o di approvazione degli Stati membri e della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità europea, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

Il testo della convenzione figura nell'allegato A alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio deposita presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a nome della Comunità europea, gli strumenti di approvazione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 della convenzione.

2. Contemporaneamente il presidente del Consiglio deposita la dichiarazione sulle competenze che figura nell'allegato B alla presente decisione, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 della convenzione, unitamente alla dichiarazione contenuta nell'allegato C della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE GALAN

(1) GU n. C 44 del 16. 2. 1993, pag. 1.(2) GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 358.(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 1.(4) Risoluzione 45/212 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1990 sulla protezione del clima del pianeta per le generazioni umane presenti e future.