31994D0012

94/12/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1993, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/1994 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0233
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0233


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (94/12/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE e in particolare al parere espresso il 23 aprile 1992 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ha adottato una misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che l'ente normatore competente ha elaborato le norme armonizzate che attuano i requisiti essenziali applicabili;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che attuano i requisiti essenziali, norme che a loro volta sono trasformate in regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE espresso il 28 settembre 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla rete pubblica digitale, cellulare, paneuropea, di telecomunicazioni, mobili terrestri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. Ai fini della presente decisione, la presente regolamentazione tecnica comune si riferisce ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le apparecchiature terminali delle stazioni mobili per la realizzazione della prima fase della rete pubblica, digitale cellulare, paneuropea, di telecomunicazioni mobili terretri, con modulazione di inviluppo costante e operante nella banda di 900 MHz, con una separazione dei canali di 200 kHz e che convoglia 8 canali di traffico a velocità piena per portante, conformemente al principio TDMA.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata elaborata dall'organismo di normalizzazione competente in applicazione del requisito essenziale di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura in allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1 e soddisfano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e ai requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (3) e 89/336/CEE del Consiglio (4).

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per portare a termine le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano e garantiscono l'utilizzazione della norma armonizzata di cui in allegato, entro il 1o gennaio 1994.

Articolo 4

La presente decisione non si applica fino al 1o gennaio 1995 alle apparecchiature terminali omologate provvisoriamente prima del 1o gennaio 1994 dagli organismi notificati.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Sistema europeo cellulare digitale di telecomunicazioni Requisiti di collegamento per le stazioni mobili del sistema GSM; Telefonia ETSI Istituto europeo per le norme di telecomunicazione Segretariato dell'ETSI TBR/9 novembre 1993 (eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

F-06291 Sophia Antipolis Cedex

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.