31993Y0803(01)

Risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente lo sviluppo della tecnologia e delle norme nel settore dei servizi televisivi avanzati

Gazzetta ufficiale n. C 209 del 03/08/1993 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

concernente lo sviluppo della tecnologia e delle norme nel settore dei servizi televisivi avanzati

(93/C 209/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con le decisioni 89/337/CEE (1) e 89/630/CEE (2) e con la direttiva 92/38/CEE (3) la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea elettronica di consumo e per l'industria europea televisiva e cinematografica ed ha definito il quadro strategico per l'introduzione in Europa dei servizi televisivi ad alta definizione;

considerando che con la presente risoluzione il Consiglio ha convenuto un quadro per un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati che si prefigge l'obiettivo di accelerare lo sviluppo del mercato per i servizi televisivi avanzati nel formato 16:9 a schermo largo;

considerando che è necessario proseguire il riesame della direttiva 92/38/CEE al fine di garantirne la coerenza con le attuali realtà tecnologiche e di mercato;

considerando l'importanza che avrà la tecnologia digitale per i futuri sistemi televisivi;

considerando che per l'Europa è importante disporre di un approccio globale coerente per lo sviluppo della tecnologia e delle norme per nuovi sistemi televisivi digitali;

avendo raggiunto un accordo sul quadro per un piano d'azione figurante nell'allegato,

RITIENE:

1. che un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati debba essere corredato di misure supplementari al fine di garantire la coerenza della politica comunitaria nel settore della televisione avanzata;

2. che una di tali misure sia, come previsto nel testo, la revisione della direttiva 92/38/CEE concernente le norme per l'emissione televisiva, al fine di adeguarla alle attuali realtà tecnologiche e di mercato;

3. che la tecnologia digitale sia fondamentale per i futuri sistemi televisivi. È importante che la Comunità elabori un approccio globale coerente in materia di sviluppo della tecnologia e delle norme per nuovi sistemi televisivi digitali.

INVITA LA COMMISSIONE:

1. a proporre al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1993, un riesame della direttiva 92/38/CEE ispirato alla necessità di un quadro normativo flessibile e realizzabile che risponda alle esigenze del mercato e agli sviluppi tecnologici. Sotto questo profilo, le proposte potrebbero prendere tra l'altro in considerazione i seguenti elementi:

i) l'eventuale esigenza di ampliare il campo di applicazione al fine di consentire l'utilizzazione di altre norme, in aggiunta al D2-MAC, per la diffusione di servizi televisivi non completamente digitali a 625 linee nel formato 16:9;

ii) l'eventuale esigenza di ampliare il campo di applicazione in maniera da prevedere norme per la trasmissione terrestre e la distribuzione via cavo;

iii) l'eventuale esigenza di limitare nella misura del possibile il numero delle diverse norme;

iv) l'eventuale esigenza di un sistema europeo di criptazione o di accesso ristretto, non esclusivo, aperto ai vari fornitori di servizi concorrenti;

v) l'eventuale requisito che ogni nuova trasmissione televisiva ed ogni nuovo sistema di criptazione da utilizzare nella Comunità debbano essere normalizzati dai competenti organismi europei di normalizzazione;

vi) l'eventuale esigenza di modificare altri articoli della direttiva al fine di assicurare la coerenza a seguito dell'eventuale introduzione delle modifiche sopra indicate;

2. a presentare al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1993, una comunicazione ed eventuali proposte in materia di televisione digitale, che contengano tra l'altro i seguenti elementi:

i) meccanismi volti a raggiungere un tempestivo accordo su prospettive comunitarie congiunte per quanto concerne lo sviluppo e le esigenze del mercato in materia di sistemi televisivi digitali che possano informare ed orientare la normalizzazione di detti sistemi nonché la possibilità di un'unica norma televisiva digitale/di un'unica famiglia di norme televisive digitali che tengano conto di uno o più sistemi di criptazione;

ii) un calendario riguardante lo sviluppo, la specificazione del sistema, la sua attuazione, la valutazione e successiva normalizzazione;

iii) qualora richiesto, un finanziamento comunitario delle attività sopramenzionate.

ADOTTA l'accordo quadro su un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati che figura nell'allegato.

INCARICA il comitato dei rappresentanti permanenti di assicurarsi che il testo particolareggiato del piano d'azione tenga conto dei principi enunciati nell'accordo quadro.

CONVIENE che il Consiglio adotti, entro il mese di luglio 1993, il testo del piano d'azione.

(1) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

(3) GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

Accordo quadro su un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati

1. Il piano è unicamente inteso alla promozione del formato 16:9 (625 o 1250 linee), indipendentemente dalle norme televise europee utilizzate e dal modo di trasmissione (terrestre, via satellite o via cavo).

2. I finanziamenti comunitari copriranno solo una parte della differenza di costo tra produzione/trasmissione nel consueto formato 4:3 e nel formato 16:9; i finanziamenti comunitari copriranno generalmente solo fino al 50 % dei costi aggiuntivi. Il restante 50 % dovrà provenire da altre fonti. Il Consiglio attribuisce grande importanza al coinvolgimento degli operatori economici nel finanziamento e conviene che i fondi forniti dagli operatori economici dovranno ammontare almeno al 50 % del finanziamento non comunitario.

Detti operatori economici dovranno essere debitamente informati delle attività comunitarie di R& S e di normalizzazione, sempre in conformità alle regole generali di partecipazione a tali azioni.

3. Il finanziamento è assegnato annualmente secondo il principio «chi prima arriva è servito», dando la preferenza ai progetti in cui i fondi integrativi provengono dagli operatori economici.

4. Il 30 % del finanziamento comunitario sarà riservato ai mercati che non fruiscono del servizio nelle prime fasi di attuazione del piano d'azione. Tali fondi potrebbero coprire fino all'80 % dei costi aggiuntivi mentre il restante 20 % dovrà essere fornito da altre fonti.

5. Il piano d'azione dovrebbe essere il più semplice possibile e basarsi su meccanismi trasparenti, corretti e non burocratici.

6. I fondi saranno assegnati a emittenti o produttori stabiliti nella Comunità in base alle ore prodotte e trasmesse in formato 16:9, con un finanziamento massimo di × ECU all'ora. La sovvenzione dipenderà dai costi effettivi del tipo di programma e dalla sua qualità tecnica, con particolare rilievo per i programmi prodotti in Europa. Le nuove produzioni riceveranno così il massimo livello di finanziamento. Riceveranno un finanziamento solo gli emittenti che trasmettono più di 50 ore di servizi 16:9 all'anno.

7. Il finanziamento comunitario è fissato a 160 milioni di ECU. Esso sarà fornito solo previa dimostrazione da parte dei richiedenti che altre fonti si sono già impegnate a fornire il restante 50 %. Oltre ai 160 milioni di ECU, 68 milioni di ECU sono tenuti di riserva fino al 1° gennaio 1995 per mercati che non fruiscono del servizio nelle prime fasi di attuazione del piano d'azione. I 68 milioni di ECU dovranno essere integrati da 17 milioni di ECU provenienti da altre fonti.

8. Il piano d'azione copre un periodo di quattro anni che scade a fine giugno 1997.

9. Si darà impulso ad una considerevole diffusione nei mercati che fruiscono del servizio in base al piano d'azione, tenendo in debito conto l'esigenza di raggiungere la massa critica, e ad una facilitazione dell'impiego di tutte le tecnologie, compresa la tecnologia integralmente digitale.

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 7,50 % per il mese di agosto 1993 ECU (1)

(93/C 209/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

2. 8. 1993 luglio (2)

2. 8. 1993 luglio (2)

Franco belga e

lussemburghese 40,7481 40,2940

Corona danese 7,81737 7,55659

Marco tedesco 1,92666 1,95094

Dracma greca 268,675 266,971

Peseta spagnola 160,343 153,043

Franco francese 6,72994 6,64476

Sterlina irlandese 0,803632 0,806562

Lira italiana 1799,13 1801,86

Fiorino olandese 2,16841 2,19395

Scudo portoghese 199,522 190,384

Sterlina inglese 0,751033 0,760394

Dollaro USA 1,11303 1,13847

Dollaro canadese 1,42947 1,45980

Yen giapponese 116,924 122,498

Franco svizzero 1,68902 1,72410

Corona norvegese 8,31657 8,31236

Corona svedese 9,06508 9,06188

Marco finlandese 6,58135 6,57347

Scellino austriaco 13,5545 13,7310

Corona islandese 80,8951 81,7248

Dollaro australiano 1,61543 1,68023

Dollaro neozelandese 2,02002 2,07548

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

- trasmettere il proprio indicativo di telex;

- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;

- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(2) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.