31993R3528

Regolamento (CE) n. 3528/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0069


REGOLAMENTO (CE) N. 3528/93 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regime agromonetario applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993 è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 (3); che, in data 2 agosto 1993, ministri delle Finanze ed i governatori delle Banche centrali hanno deciso di aumentare temporaneamente al 15 % il margine di fluttuazione entro cui deve essere mantenuto il tasso di cambio tra le monete partecipanti al sistema monetario europeo; che, dal punto di vista agromonetario, tutte le monete degli Stati membri devono pertanto essere temporaneamente considerate monete fluttuanti;

considerando che, in seguito alla nuova situazione monetaria, tutti i tassi di conversione agricoli rischiano di subire variazioni più ampie e frequenti che in passato; che occorre adottare a livello comunitario misure d'applicazione uniformi per tutti gli Stati membri, ai fini di una maggiore stabilità; che, a questo scopo, il limite di 4 punti prescritto fra i divari monetari degli Stati membri può essere ampliato, senza però superare il livello di 5 punti oltre il quale i divari provocano movimenti di merci a carattere speculativo; che inoltre, per tener conto più particolarmente delle difficoltà causate dalla rivalutazione di talune monete, il divario monetario massimo autorizzato per una singola moneta può venir differenziato secondo la natura del movimento di tale moneta;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3813/92 limita al 31 dicembre 1994 l'applicazione del coefficiente correttore dell'ecu e prevede un riesame del regime agromonetario prima di tale data; che, nello stesso contesto, si devono rivedere le misure intese a ritoccare i limiti e le norme di adeguamento dei tassi di conversione agricoli;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 dispone che, su richiesta dello Stato membro interessato, taluni importi possano venir aumentati in ecu onde evitare una loro diminuzione in moneta nazionale; che questa possibilità non è economicamente giustificata per gli importi che abbiano precedentemente usufruito in moneta nazionale di un aumento agromonetario maggiore della diminuzione sopra citata;

considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92, può essere concesso un aiuto compensativo in caso di perdite di reddito causate dall'evoluzione media su dodici mesi del tasso di conversione agricolo; che il versamento dell'aiuto compensativo in rate annuali non è più economicamente giustificato, qualora l'evoluzione della moneta nazionale compensi le perdite di reddito subite in passato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 4 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis

Fino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 4:

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario relativo ad un periodo di riferimento di un mese al massimo sia superiore:

- a 3 punti se il divario è positivo,

- a 2 punti se il divario è negativo.

Il nuovo tasso di conversione agricolo è allora fissato in modo da ridurre della metà il divario monetario in parola, fatto salvo il paragrafo 3, ed ha efficacia a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento seguente.

2. In caso di riallineamento monetario avente per effetto di modificare i tassi centrali determinati per gli Stati membri a moneta fissa, i tassi di conversione agricoli vengono immediatamente adattati in modo da:

- eliminare i divari monetari delle monete fisse e

- ridurre della metà i divari monetari delle monete fluttuanti qualora tali divari superino i limiti di cui al paragrafo 1 per un opportuno periodo di riferimento, fatto salvo il paragrafo 3.

Tuttavia, nel caso in cui un riallineamento monetario dia luogo, per una moneta fissa, ad un divario monetario:

- inferiore o pari a 0,5 punti, il divario viene annullato al più tardi all'inizio della campagna di commercializzazione seguente;

- superiore a 5 punti ove sia positivo od a 4 punti ove sia negativo, il divario viene immediatamente ridotto ad un livello inferiore di 2 punti a detti limiti. Il divario rimanente viene annullato in un massimo di dodici mesi a decorrere dalla data del riallineamento.

Gli adeguamenti dei tassi di conversione agricoli di cui al secondo comma vengono effettuati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 12.

3. Se, per un periodo di riferimento, il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 5 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino:

- 3 punti se si tratta di divari positivi,

- 2 punti se si tratta di divari negativi,

vengono immediatamente ridotti al livello di detti limiti. Questo adeguamento viene operato dopo qualsiasi adeguamento previsto ai paragrafi 1 e 2.

4. Qualora il divario monetario positivo di una moneta superi i 3 punti, la Commissione adegua eventualmente i limiti di 3 e 2 punti di cui ai paragrafi 1 e 3 rispettivamente fino a 5 e 0 punti, onde evitare la riduzione del divario positivo in questione, pur mantenendo valore di 5 punti sommando detti limiti. »

2) All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

« L'applicazione del presente articolo non può essere richiesta per gli importi ai quali, nei ventiquattro mesi che hanno preceduto l'entrate in vigore del nuovo tasso di conversione agricolo, si è applicato un tasso inferiore al nuovo tasso in questione. »

3) All'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

« 2 bis. Qualora il tasso medio che ha fatto scattare la concessione dell'aiuto sia inferiore, per dodici mesi consecutivi, alla media dei tassi di conversione agricoli applicati dopo tale concessione, le rate annuali dell'aiuto successive ai dodici mesi citati sono annullate ovvero ridotte secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. C 298 del 4. 11. 1993, pag. 10.

(2) Parere reso il 16 novembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.