31993R3480

REGOLAMENTO (CE) N. 3480/93 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1993 recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 18/12/1993 pag. 0042 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 3480/93 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1993 recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (2), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 16,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nel caso in cui le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie totale superiore alla superficie di base regionale, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi viene ridotta ed è disposto un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione;

considerando che, a causa della grave siccità che ha colpito la Spagna nel 1993 e delle conseguenti restrizioni dell'impiego di acqua nella zona del Regadio, alcuni tipi di produzioni coltivate su superfici irrigate, quali il riso, il cotone e i pomodori sono stati sostituiti dalla coltura del girasole; che a causa di questo trasferimento di colture è aumentata la superficie per la quale sono state presentate domande di pagamenti compensativi e di compensazione per corrispondente messa a riposo, con il conseguente superamento della superficie di base per le altre colture nella regione di Regadio;

considerando che tale incremento della superficie di base è imputabile esclusivamente alla maggiore superficie coltivata a girasole; che non sono stati registrati aumenti per la superficie sulla quale sono stati coltivati altri seminativi; che sarebbe pertanto ingiusto penalizzare, nel corso del primo anno di applicazione del sistema di sostegno, i produttori di altri seminativi;

considerando, inoltre, che l'aumento della superficie su cui sono stati coltivati semi di girasole è stato causato da variazioni climatiche non imputabili ai produttori, le quali hanno indotto gli agricoltori che tradizionalmente non coltivano girasole a passare a questa coltura; che è inoltre probabile che questi ultimi ritornino a coltivare, nel corso della campagna 1994/1995, le produzioni alle quali erano dediti in precedenza, quali riso, cotone e pomodori; che sarebbe pertanto ingiusto imporre ai produttori di girasole nel 1994 un ritiro speciale dalla produzione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto verrebbero in questo modo penalizzati soltanto coloro che nella campagna 1994/1995 continuino la produzione di girasole;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 i pagamenti compensativi sono versati entro il 31 dicembre successivo al raccolto;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, in deroga all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la superficie regionale di base della regione spagnola Regadio, indicata nel regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione (3):

- per quanto riguarda la coltura di girasole, è ridotta proporzionalmente soltanto la superficie ammissibile per singolo agricoltore, compresa la superficie corrispondente di messa a riposo,

- non si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

(3) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.