31993R3118

Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 12/11/1993 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/93 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che tale disposizione comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa disposizione occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, prima di applicare il regime definitivo;

considerando che soltanto i vettori titolari della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (4), o i vettori abilitati ad effettuare determinati tipi di trasporti internazionali possono essere ammessi ai trasporti di cabotaggio;

considerando che detto regime transitorio dovrà comprendere l'instaurazione di un contingente progressivo di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio;

considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni di cabotaggio;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; che a tal fine si devono istituire un'opportuna procedura decisionale e la raccolta dei dati statistici necessari;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni; che le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni; che occorre prevedere la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;

considerando che conviene che la Commissione presenti periodicamente una relazione sull'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per adempiere gli obblighi che incombono al Consiglio, occorre fissare la data di entrata in vigore di un regime definitivo che consenta di effettuare i trasporti di cabotaggio senza restrizioni quantitative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale sia titolare della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92 è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominati, rispettivamente, « trasporti di cabotaggio » e « Stato membro ospitante », senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva (5) è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

3. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dell'allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.

4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 2

1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3.

Le autorizzazioni di cabotaggo devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 30 000 autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi, esso è aumentato annualmente del 30 % a decorrere dal 1o gennaio 1995.

2. Un 'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1o novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.

Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:

"" ID="01">Belgio> ID="02">2 593> ID="03">3 371> ID="04">4 383> ID="05">5 698> ID="06">3 704"> ID="01">Danimarca> ID="02">2 516> ID="03">3 271> ID="04">4 253> ID="05">5 529> ID="06">3 594"> ID="01">Germania> ID="02">4 252> ID="03">5 528> ID="04">7 187> ID="05">9 344> ID="06">6 074"> ID="01">Grecia> ID="02">1 146> ID="03">1 490> ID="04">1 937> ID="05">2 519> ID="06">1 638"> ID="01">Spagna> ID="02">2 688> ID="03">3 495> ID="04">4 544> ID="05">5 908> ID="06">3 841"> ID="01">Francia> ID="02">3 516> ID="03">4 571> ID="04">5 943> ID="05">7 726> ID="06">5 022"> ID="01">Irlanda> ID="02">1 169> ID="03">1 520> ID="04">1 976> ID="05">2 569> ID="06">1 670"> ID="01">Italia> ID="02">3 520> ID="03">4 576> ID="04">5 949> ID="05">7 734> ID="06">5 028"> ID="01">Lussemburgo> ID="02">1 207> ID="03">1 570> ID="04">2 041> ID="05">2 654> ID="06">1 726"> ID="01">Paesi Bassi> ID="02">3 662> ID="03">4 761> ID="04">6 190> ID="05">8 047> ID="06">5 231"> ID="01">Portogallo> ID="02">1 525> ID="03">1 983> ID="04">2 578> ID="05">3 352> ID="06">2 179"> ID="01">Regno Unito> ID="02">2 206> ID="03">2 868> ID="04">3 729> ID="05">4 848> ID="06">3 152 ">

Articolo 3

1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.

2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall'autorità o dall'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.

3. L'autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta.

Per « veicolo » si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento.

Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine l'operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti.

L'autorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.

4. L'autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.

5. La data a decorrere dalla quale è valida l'autorizzazione di cabotaggo è obbligatoriamente apposta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento sull'autorizzazione prima della sua utilizzazione.

Articolo 4

I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest'ultima, all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciata l'autorizzazione.

Il modello del libretto figura nell'allegato III.

Articolo 5

1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all'articolo 7, l'autorità o l'organismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km.

Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato IV.

2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio (6);

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE (7) si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

4. Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dell'esperienza pratica, modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

Articolo 7

1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 per:

- « grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica » si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;

- « zona geografica » si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

3. Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/93 (8), decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.

Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento.

Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Se entro il termine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 8

1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso nel suo territorio infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni e conformemente al paragrafo 3.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l'infrazione.

Qualora venga presentata un'autorizzazione di cabotaggio falsificata, il documento falsificato viene immediatamente ritirato e trasmesso al più presto all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione.

In caso di infrazione grave o ripetuta, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener conto della sanzione eventuamente applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi che le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo a dette sanzioni.

La sanzione adottata dall'autorità comeptente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento può altresì, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore in questione ad un organo nazionale competente.

Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate in conformità dei commi precedenti.

Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un'autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 11

Ogni due anni e, per la prima volta, al più ardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

2. Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 2 cessa di essere applicabile il 1o luglio 1998.

3. A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio, tenendo conto dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione del mercato dei trasporti, nonché dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e all'adeguamento delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 10. GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 22.

(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 336.

(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 30.

(4) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

(5) Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62). Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1).

(6) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

(7) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).

(8) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO I

(a)

(Carta pesante di colore verde - dimensioni DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

(Indicazione delle date limite per il periodo di validità)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee) Stato che rilascia l'autorizzazione - sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. . . . per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per due mesi, ossia dal

al

Rilasciata a il

(3)

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

Disposizioni generali La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato membro di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) peso e dimensioni dei veicoli stradali; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato membro di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità;

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

(1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Nome, ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilascia l'autorizzazione.

ALLEGATO II

(a)

(Carta pesante di colore rosa - dimensioni DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio di breve durata)

(Indicazione delle date limite per il periodo di validità)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)]

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee) Stato che rilascia l'autorizzazione - sigla distintiva del paese (1) Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. . . . per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità economica europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per un mese, ossia dal

al

Rilasciata a il

(3)

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

Disposizioni generali La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo s'intende un veicolo immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un insieme di veicoli accoppiati, dove almeno la motrice è immatricolata nello Stato membro di stabilimento, destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti nazionali dei trasporti nazionali di cabotaggio devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b) peso e dimensioni dei veicoli stradali; i valori di peso e dimensioni possono all'occorrenza superare quelli applicabili nello Stato membro di sede del vettore, ma non possono in alcun caso superare i valori tecnici figuranti nel certificato di conformità;

c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d) durata della guida e del riposo;

e) IVA sui servizi di trasporto.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competente che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

(1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) Nome, ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilascia l'autorizzazione.

ALLEGATO III

(a)

(Dimensioni DIN A4)

(Prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura a tergo della pagina)

Stato che rilascia il libretto Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

Sigla distintiva del paese (1) Libretto n. . . .

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN BASE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO n. . . .

Il presente libretto è valido fino al (2).

Rilasciato a , il

(3)

(b)

(Retro della prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

1. (Traduzione nelle altre lingue ufficiali delle Comunità del testo che figura al recto della pagina).

2. (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto).

Disposizioni generali 1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, sui quali dovranno essere indicate, al momento del relativo carico sui veicoli, tutte le merci, trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferiscono. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.

2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio.

3. Il libretto deve accompagnare l'autorizzazione di cabotaggio alla quale esso si riferisce e trovarsi a bordo del veicolo i cui spostamenti a pieno carico oppure a vuoto sono effettuati in base alla suddetta autorizzazione. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

4. I resoconti devono essere utilizzati nell'ordine della loro numerazione e le annotazioni devono rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolti i successivi carichi effettuati.

5. Ogni rubrica del resoconto deve essere compilata in modo preciso e ben leggibile, a caratteri stampatello indelebili.

6. I resoconti utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il presente libretto nel termine massimo di otto giorni a decorrere dalla fine del mese cui si riferiscono le rilevazioni. Qualora un trasporto sia effettuato fra due periodi di rilevamento, il periodo nel quale il resoconto dovrà essere compreso verrà determinato dalla data in cui si effettua il carico (ad esempio: il trasporto di una merce caricata a fine gennaio e scaricata all'inizio di febbraio dev'essere compreso nei resoconti del mese di gennaio).

(c)

(Recto della pagina intercalare precedente i 25 fogli staccabili)

(Testo compilato nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)

Note esplicative Le indicazioni che devono essere riportate sui fogli seguenti riguardano tutte le merci trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferisce il presente libretto.

Si deve riempire una riga per ciascun lotto di merci caricate.

Colonna 2: indicare, eventualmente, l'informazione richiesta dallo Stato membro che rilascia il libretto.

Colonna 3: indicare il giorno (01, 02, . . . 31) del mese, che figura all'inizio del foglio, durante il quale è avvenuta la partenza col carico.

Colonne 4 e 5: indicare il nome della località, se necessario quello del dipartimento, della provincia, del Land, ecc. che consenta di situarla.

Colonna 6: adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi:

- Belgio: B

- Danimarca: DK

- Germania: D

- Grecia: GR

- Francia: F

- Irlanda: IRL

- Spagna: E

- Italia: I

- Lussemburgo: L

- Paesi Bassi: NL

- Regno Unito: GB

- Portogallo: P

Colonna 7: indicare la distanza percorsa tra il luogo di carico e il luogo di scarico del lotto di merci.

Colonna 8: indicare il peso del lotto di merci espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio 10,0 t), negli stessi termini utilizzati per la dichiarazione doganale; il peso delle casse mobili e delle palette non deve essere preso in considerazione.

Colonna 9: indicare con la massima esattezza possibile la natura delle merci comprese nel lotto.

Colonna 10: colonna riservata all'amministrazione.

(d)

Nome e indirizzo del trasportatore

Mese/Anno . . . / . . .

MERCI TRASPORTATE Numero dell'autorizzazione:

Numero del libretto:

Numero del foglio:

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(1) Sigla distintiva del paese: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

(2) La durata di validità non può superare quella dell'autorizzazione di cabotaggio.

(3) Timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilasciano il libretto.

ALLEGATO IV

PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL . . . . . . (TRIMESTRE) . . . . . . (ANNO) IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA . . . . . . (SIGLA DISTINTIVA DEL PAESE)

"" ID="01">D"> ID="01">F"> ID="01">I"> ID="01">NL"> ID="01">B"> ID="01">L"> ID="01">GB"> ID="01">IRL"> ID="01">DK"> ID="01">GR"> ID="01">E"> ID="01">P "> ID="01">Totale cabotaggio: ">