31993R2023

REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/93 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2175/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie, e che stabilisce in particolare il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/07/1993 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/93 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2175/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie, e che stabilisce in particolare il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1432/93 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in ortofrutticoli trasformati, in particolare il livello delle cauzioni da depositare per il rilascio dei titoli, la validità dei titoli e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che la valutazione del fabbisogno del mercato delle isole Canarie per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994 porta a stabilire, nel quadro del bilancio previsionale di approvvigionamento dell'arcipelago, gli stessi quantitativi di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati già fissati per il periodo precedente;

considerando che, dall'esame del funzionamento del regime dei titoli nel corso del periodo dal luglio 1992 al giugno 1993, emerge l'opportunità di estenderne la validità e di ridurre sensibilmente l'ammontare della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2175/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, nell'allegato II sono fissati gli aiuti per i prodotti e le quantità fissate nel bilancio previsionale di approvvigionamento. Gli aiuti sono fissati in modo da salvaguardare la quota dell'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali. »

2) All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/100 kg. »

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

La validità dei certificati scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese del rilascio. »

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 67.

(4) GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994

/* Tabelle: v. GUCE */