31993R1969

Regolamento (CEE) n. 1969/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 23/07/1993 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 1969/93 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) istituisce una nomenclatura delle merci, denominata « nomenclatura combinata »;

considerando che la Commissione ha instaurato una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata « Taric », basata sulla nomenclatura combinata;

considerando che a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento suddetto gli Stati membri possono inserire suddivisioni statistiche nazionali tra i codici utilizzati per le sottovoci della nomenclatura combinata e i codici impiegati per identificare le suddivisioni Taric applicate a livello comunitario;

considerando che le divergenze causate da tali disposizioni tra le nomenclature del commercio estero e i codici delle merci degli Stati membri provocano difficoltà in merito all'automazione, a livello comunitario, delle procedure doganali e all'impiego del documento amministrativo unico; che, di conseguenza, conviene abolire la possibilità d'inserire suddivisioni statistiche nazionali dopo la nomenclatura combinata;

considerando che, allo Stato attuale del diritto comunitario, conviene invece mantenere la possibilità, prevista all'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, di utilizzare suddivisioni nazionali per consentire agli Stati membri che lo desiderano di disporre di codici per le loro necessità nazionali;

considerando che conviene anche tener conto della scadenza delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento suddetto, nonché dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le sottovoci Taric sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono "00".

3. Eccezionalmente, dei codici addizionali Taric a quattro caratteri possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla nona e alla decima cifra. »

b) Il testo dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono utilizzare suddivisioni ai fini nazionali; dette suddivisioni sono corredate di codici che le identificano, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 (*).

(*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (Gu n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.